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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25758/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma per presunta errata applicazione della riduzione per il rito (art. 442, comma 2, cod. proc. pen.). Si denunciava un errore aritmetico nella determinazione della pena detentiva (pretesa discrepanza tra 4 anni e 4 mesi vs 4 anni, 6 mesi e 20 giorni) e, soprattutto, un errore nella misura della sanzione pecuniaria: la multa finale di €24.000 ritenuta erronea rispetto alla corretta determinazione di €20.000 (calcolo indicato: 30.000 : 3 X 2 = 20.000). Si chiedeva annullamento limitato alla misura della sanzione pecuniaria e la sua rideterminazione diretta dalla Corte di Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione relativa al trattamento sanzionatorio non fosse stata tempestivamente e ritualemente dedotta in sede di impugnazione (assenza di traccia scritta nel verbale di udienza del 2/10/2023 e mancata deduzione nell'atto di appello), richiamando principi espressi da Sezioni Unite (Savini). Anche in presenza di una pena illegittima, questa deve essere impugnata nei termini; il vizio non poteva essere fatto valere in cassazione. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila (oltre oneri).

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma sostanziale invocata per i reati contestati: detenzione illecita di sostanze stupefacenti (cocaina e THC), di cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile in primo grado.

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla riduzione per il rito (pena attenuata per il rito abbreviato); la Corte ha ritenuto che la presunta errata applicazione non sia stata tempestivamente impugnata e quindi non possa essere valutata in cassazione.

  • Sez. U., n. 47182 del 31/03/2022 (Savini)

    Richiamata per il principio secondo cui una pena illegittima, se non tempestivamente e ritualemente impugnata, non è sindacabile in cassazione: distinzione tra illegittimità non tempestivamente dedotta ed illiceità da cui deriva inammissibilità.

  • Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013 (Chahid)

    Citata per l'affermazione che è consentito l'accesso agli atti quando si denunziano specifici vizi procedurali legati alla determinazione della pena; tuttavia nel caso di specie non è emersa la necessaria traccia scritta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento alla valutazione circa l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistesse tale assenza, disponendo la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio che, in caso di inammissibilità, occorre valutare l'eventuale assenza di colpa del ricorrente; qui la Corte ha comunque disposto la condanna per le spese e la somma indicata.

Massime di principio

  • Le questioni relative al calcolo della pena e alle riduzioni per il rito devono essere dedotte tempestivamente e in modo rituale (in atto di impugnazione o risultare dal verbale d'udienza); se non tempestivamente impugnate, la Cassazione le dichiara inammissibili anche se l'applicazione appare errata.
  • Un'errata determinazione numerica della sanzione (errore aritmetico) può essere rettificata in sede di impugnazione se la questione è stata sollevata correttamente; la mancata deduzione comporta il venir meno del rimedio in Cassazione.
  • La presenza o l'acquiescenza del Pubblico Ministero non supplisce all'assenza di un'adeguata impugnazione da parte dell'interessato: la regolarità formale del gravame è essenziale.
  • La Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile e condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria se non è riscontrata l'assenza di colpa nell'origine dell'inammissibilità.
  • Per evitare l'inammissibilità, il difensore deve documentare per iscritto in appello (o nel relativo verbale) ogni contestazione sul trattamento sanzionatorio, indicando calcoli e richieste specifiche; in mancanza, il ricorso per cassazione rischia di non essere esaminato nel merito.

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