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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25762/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in riforma parziale della sentenza del GUP, aveva rideterminato la pena per reati di detenzione, coltivazione e traffico di stupefacenti e per detenzione di arma. Il ricorrente deduceva: (a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca dei beni in sequestro (in particolare la confisca sarebbe ricaduta anche su chiavi non pertinenti agli immobili), e (b) violazione di legge in materia di prescrizioni cautelari, lamentando che la sentenza d'appello aveva confermato un divieto di comunicare con persone non conviventi, eccedendo il contenuto dell'art. 546 c.p.p. e aggravando una prescrizione cautelare senza motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia ai sensi dell'art. 591 lett. d) c.p.p., avendo il ricorrente validamente formalizzato la rinuncia (art. 589 c.p.p., comma 2). È stata confermata la modifica successiva della misura cautelare (obbligo di firma bisettimanale) segnalata dal ricorrente, ma detta modifica è stata considerata motivo della rinuncia e non causa di sopravvenuta mancanza di interesse non imputabile al ricorrente. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende. (Si ricordano, a titolo di contesto, le decisioni dei gradi inferiori: GUP condanna a 5 anni e 20.000 euro; Corte d'appello ha ridotto a 4 anni e 2 mesi e 18.000 euro, revocata l'interdizione perpetua sostituita con interdizione per 5 anni).

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta illegittimità della confisca come violazione del diritto di tutela giurisdizionale; la Corte non ha affrontato il merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 23 L. n. 110/1975

    Norma richiamata in relazione alla contestazione per detenzione di arma (fucile semiautomatico con matricola abrasa); la responsabilità per quest'illecito era confermata dagli atti di primo grado.

  • art. 80 d.P.R.

    Richiamato in relazione all'aggravante per ingente quantità di stupefacente; la Corte territoriale ha ritenuto che l'aggravante fosse rispondente ai parametri giurisprudenziali citati.

  • art. 546 cod.proc.pen.

    Norma che delimita i contenuti dell'impugnazione in appello: il ricorrente sosteneva che la Corte d'appello aveva reintrodotto prescrizioni cautelari non ricomprese nell'art. 546; la Suprema Corte non ha deciso il merito della censura per effetto della rinuncia.

  • art. 589 cod.proc.pen., comma 2

    Prevede la facoltà di rinunciare all'impugnazione; la rinuncia è stata formalmente e validamente resa e prodotta, incidendo sull'inammissibilità del ricorso.

  • art. 591 lett. d) cod.proc.pen.

    Stabilisce l'inammissibilità del ricorso per rinuncia; la Corte ha applicato tale disposizione per dichiarare inammissibile il ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia valida e formalizzata all'impugnazione in Cassazione (art. 589 c.p.p.) determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 lett. d) c.p.p. e, salvo situazioni particolari, comporta la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
  • La sopravvenuta modificazione di una misura cautelare può giustificare la rinuncia al gravame, ma non equivale automaticamente a causa di sopravvenuta mancanza di interesse "non imputabile al ricorrente" che escluda la condanna per soccombenza: la circostanza rileva se la perdita di interesse è indipendente dalla volontà del ricorrente e dal suo comportamento processuale.
  • Questioni sostanziali come la legittimità della confisca o l'irragionevolezza di prescrizioni cautelari devono essere tempestivamente e proceduralmente dedotte: se il ricorso viene rinunciato, tali censure non vengono esaminate nel merito dalla Cassazione.
  • Le censure sul contenuto delle decisioni di merito (es. estensione delle prescrizioni cautelari o confisca di beni specifici) richiedono una chiara motivazione e in genere sono valutate tenendo conto del quadro probatorio acquisito nei gradi di merito; la rinuncia o il depotenziamento dell'impugnazione impediscono l'ulteriore sindacato di legittimità.
  • Per evitare la condanna alla Cassa delle Ammende quando sopraggiunge una modifica favorevole (es. revoca o attenuazione della misura cautelare), è preferibile documentare che la sopravvenuta mancanza di interesse deriva da eventi non imputabili al ricorrente (archiviazione, revoca d'ufficio, ecc.) e non da una scelta di rinunciare.

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