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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25761/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 18/09/2023 con tre censure: (1) violazione di legge e carenza di motivazione per la utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria (art.350, comma 7 c.p.p., e richiamo agli artt.191 e 63 c.p.), sostenendo che non è stata verificata l'assenza di sollecitazione/coercizione, specie nel periodo pandemico; (2) insufficienza e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza della "prova logica e diretta" della responsabilità, posto che gli elementi indiziari (essere visto entrare/uscire da un immobile isolato e la presenza di droga nelle vicinanze e nell'intercapedine) sarebbero inconcludenti se presi isolatamente; (3) mancata e illogica applicazione dell'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990 (riqualificazione per lieve entità), ossia omissione della valutazione della piccola quantità e delle modalità rudimentali che potrebbero integrare il fatto di lieve entità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito si siano attenuti all'interpretazione maggioritaria sulla utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria (per tali dichiarazioni è necessario che la difesa deduca elementi concreti idonei a dimostrare la non spontaneità). Ha inoltre ritenuto che le circostanze indiziarie, messe in correlazione con la confessione ritenuta spontanea, non fossero illogicamente valutate e potessero sostenere la responsabilità. Quanto alla richiesta di riqualificazione in lieve entità ex art.73, comma 5 d.P.R. n.309/1990, la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui la quantità della sostanza e le modalità dimostravano caratteristiche non compatibili con la lieve entità. Il ricorrente è stato dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art. 73

    Gli artt. 73, commi 1 e 4, definiscono e sanzionano la detenzione a fini di spaccio; il comma 5 prevede la possibilità di riqualificazione per "lieve entità". La Corte ha ritenuto non applicabile la causa di minorazione del comma 5 per le quantità e le modalità concrete del caso.

  • Codice di procedura penale - art. 350, comma 7

    L'art.350 c.p.p. disciplina le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; la Corte ha seguito l'orientamento maggioritario secondo cui le dichiarazioni liberamente rese sono utilizzabili anche senza assistenza difensiva, salvo che la difesa non allegi elementi concreti idonei a dimostrare la non spontaneità.

  • Codice penale - artt. 63 e 191

    Richiamati nel ricorso dal difensore in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti e della responsabilità; la Corte non ha ritenuto violati i principi invocati perché la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta congrua e non illogica.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Articolo richiamato nella sentenza per la valutazione della responsabilità del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità e per la comminazione della sanzione pecuniaria; la Corte ha ritenuto che non sussistesse assenza di colpa nella presentazione del ricorso.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria, anche se rese senza assistenza difensiva e ancorché il dichiarante rifiuti di sottoscrivere il verbale, sono generalmente utilizzabili in giudizio salvo che la difesa indichi elementi concreti che dimostrino sollecitazione o coercizione.
  • Elementi indiziari isolati (presenza in luogo isolato, comportamento sospetto, rinvenimento di droga nei pressi) possono non essere decisivi singolarmente, ma se correlati ad altri elementi probatori (ad es. confessione ritenuta spontanea) possono sostenere la responsabilità dell'imputato.
  • La riqualificazione per "lieve entità" ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990 richiede una valutazione concreta e motivata sulla quantità della sostanza e sulle modalità dell'azione; valutazioni generiche non sono sufficienti per ottenere la riduzione.
  • La Corte di Cassazione tende a dichiarare inammissibili i ricorsi che si poggiano su orientamenti giurisprudenziali minoritari o su censure già adeguatamente motivate e respinte dai giudici di merito, soprattutto se la giurisprudenza di legittimità è consolidata in senso contrario.
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione può essere disposta la condanna del ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria quando non si rilevi la mancanza di colpa nella proposizione del ricorso (richiamo a art.616 c.p.p.).

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