Cassazione Penale, Sentenza n. 25760/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che, con procedimento di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva parzialmente riformato la decisione del G.I.P. per il giudizio abbreviato: erano contestate condanne per violazione degli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9/10/1990, n. 309 (illecita attività di stupefacenti) e pronunce ablative (confisca). I ricorrenti deducono violazioni di legge e vizi di motivazione diversi a seconda delle difese: mancata verifica dell'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. (immediato proscioglimento), vizi nella motivazione e nella quantificazione della confisca (anche per equivalente), omissione degli avvisi e dell'applicabilità dell'art. 545-bis c.p.p. circa le sanzioni sostitutive, mancata spiegazione dei singoli aumenti per continuazione (art. 81 c.p.) e altre doglianze procedurali/di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il procedimento in appello si sia svolto con il concordato ex art. 599-bis c.p.p., con conseguente rinunzia espressa da parte degli imputati a questioni diverse da quelle specificamente riformate in appello, per cui le censure sollevate in Cassazione, eccetto quelle oggetto del concordato, risultano precluse. Quanto alla questione dell'art. 545-bis (relativa all'avviso per le pene sostitutive) la Corte ha richiamato precedenti secondo cui l'omessa formulazione dell'avviso non determina nullità quando il giudice abbia implicitamente valutato l'insussistenza dei presupposti per la misura sostitutiva. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
Regola il concordato in appello; la scelta del concordato comporta che le questioni non specificamente riformate in appello sono oggetto di rinunzia e non possono essere più dedotte in Cassazione
Norma sull'immediato proscioglimento: i ricorrenti lamentavano la mancata verifica della sua applicabilità, ma la Corte ha ritenuto le censure precluse per effetto della rinunzia collegata al concordato
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riguarda le disposizioni penali per attività di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti; nel caso è la norma di accusa relativa a reati che hanno portato a misure ablative
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disciplina le sanzioni e le misure patrimoniali (confisca) connesse ai reati di stupefacenti: la confisca è stata contestata in cassazione ma ritenuta rinunciata se non oggetto del concordato
Rilevato nella critica sulla confisca (normativa collegata alla responsabilità e conseguenze patrimoniali), ma la questione è stata rimessa ai limiti della rinuncia
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento normativo evocato in relazione alle questioni sul contenuto e limiti dell'appello e sulla confisca; non approfondito a causa della rinuncia
Regola l'avviso al condannato sulla possibilità di chiedere misure alternative per pene detentive brevi; la Corte ha confermato che l'omessa formulazione dell'avviso non comporta automaticamente nullità se il giudice ha implicitamente escluso i presupposti per la misura
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamato per estendere l'applicazione di taluni istituti processuali (es. art. 545-bis) alle fattispecie più recenti; il vizio dedotto non ha però mutato l'esito per le ragioni esposte
Causa di inammissibilità: la Corte ha valutato e non ha ravvisato assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, quindi è seguita la condanna alle spese e sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Quando in appello viene adottato il concordato ex art. 599-bis c.p.p., le questioni non espressamente oggetto di riforma sono considerate rinunciate e non possono essere riproposte in Cassazione: attenersi strettamente agli ambiti del concordato
- Le censure sulla confisca o su questioni patrimoniali devono essere sollevate tempestivamente e nell'ambito delle impugnazioni consentite: se non incluse nell'oggetto del concordato sono precluse
- L'omessa comunicazione immediata dell'avviso previsto dall'art. 545-bis c.p.p. non determina automaticamente nullità quando il giudice ha esercitato discrezionalmente e implicitamente l'esclusione delle condizioni per le misure sostitutive
- Le deduzioni sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. (immediato proscioglimento) richiedono che il difensore abbia preventivamente preservato la questione; se il procedimento è stato oggetto di rinunzia in appello, la Cassazione non è la sede per riaprirla
- Le doglianze sulla motivazione degli aumenti per continuazione (art. 81 c.p.) e sulla quantificazione del profitto/conferma della confisca necessitano di puntuale contestazione in sede di appello; la mancata trattazione per effetto del concordato impedisce il riesame in Cassazione
- Chi propone ricorso manifestamente infondato o inammissibile rischia la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria; valutare attentamente le prospettive e l'oggetto del ricorso prima del deposito
- Terzi (es. coniugi o parenti proprietari di beni sequestrati) devono essere messi nelle condizioni di partecipare ove siano interessati diritti di terzi in buona fede; tuttavia, anche questa questione va tempestivamente sollevata e non può essere rilanciata se preclusa dal concordato
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