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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25764/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile impugna in Cassazione la sentenza di proscioglimento resa dal Tribunale di Pescara (26/10/2022) che aveva ribaltato la condanna del Giudice di Pace (17/06/2021) per il reato ex art. 590 c.p. conseguente all'aggressione da parte di un cane. Il ricorso censura violazione e falsa applicazione degli artt. 590 c.p., 192, 195 e 546 c.p.p. in relazione all'art. 606, lett. c) ed e) c.p.p., sostenendo in particolare che il giudice d'appello ha errato nel ritenere inutilizzabili le dichiarazioni "de relato" rese dalla persona offesa e da un teste e ha quindi valutato male il complesso probatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della parte civile e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali. In motivazione la Corte ha rilevato che: (i) alcune censure proposte con riferimento alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p. erano inammissibili alla luce del comma 2-bis di tale articolo, che limita i motivi di ricorso per le sentenze d'appello relative a reati di competenza del Giudice di Pace; (ii) la censura relativa all'erronea dichiarazione di inutilizzabilità delle prove "de relato" è fondata nella parte in cui la Corte chiarisce che le dichiarazioni de relato sono inutilizzabili solo se la parte, previa richiesta, ha ottenuto che il teste diretto venisse chiamato e il giudice ha omesso tale citazione; (iii) tuttavia il ricorso non ha efficacemente attaccato la seconda ratio decidendi del giudice d'appello (che aveva ritenuto che, anche escludendo quelle prove, rimaneva solo un indizio insufficiente per la condanna), sicché la doglianza non è idonea a rovesciare la pronuncia impugnata. Di conseguenza il rigetto del ricorso è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 590 c.p.

    Norma che disciplina l'illecito per il quale era stato inizialmente condannato l'imputato (lesioni personali derivanti da condotta colposa connessa alla custodia del cane).

  • art. 195 c.p.p.

    Regola l'utilizzabilità delle dichiarazioni 'de relato'. La Corte chiarisce che l'inutilizzabilità deriva dall'inosservanza del comma 1 (se la parte ha richiesto l'esame del teste diretto e il giudice non lo ha disposto); in assenza di tale richiesta le dichiarazioni de relato possono essere valutate.

  • art. 507 c.p.p.

    Richiamato dalla Corte: attribuisce al giudice il potere d'ufficio di citare testimoni; l'assenza di esercizio di tale potere non produce automaticamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato se la parte non aveva chiesto la citazione del teste diretto.

  • art. 606 c.p.p.

    Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione. Il comma 2-bis limita i motivi esercitabili contro le sentenze d'appello sui reati di competenza del Giudice di Pace, rendendo inammissibili alcune censure (tra cui la lett. e) ove non consentita).

  • art. 192 c.p.p.

    Norma richiamata nel ricorso; in generale attiene alla valutazione e utilizzazione delle prove, ma non costituisce il centro della motivazione decisoria della Corte nella presente pronuncia.

  • art. 546 c.p.p.

    Norma citata nel ricorso; concerne effetti e motivazione delle sentenze d'appello, ma non è stata decisiva nella statuizione di rigetto operata dalla Corte.

  • Giurisprudenza citata - Sez. 3, n. 6212 del 18/10/2017

    Usata dalla Corte per confermare il principio secondo cui l'inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato si verifica quando la parte ha richiesto l'esame del teste diretto e il giudice non lo ha disposto; in assenza di tale richiesta le dichiarazioni sono utilizzabili.

  • Giurisprudenza citata - Sez. 6, n. 28029 del 03/06/2009

    Richiama il principio già consolidato in giurisprudenza circa i limiti di utilizzabilità delle dichiarazioni de relato e l'onere della parte che intenda avvalersene.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni 'de relato' sono utilizzabili nel processo a meno che non sia intervenuta una richiesta di parte per far deporre il testimone diretto e il giudice abbia omesso di citarlo; l'omesso esercizio del potere d'ufficio del giudice non comporta automaticamente inutilizzabilità se la parte non ha richiesto la citazione.
  • Nei ricorsi in Cassazione avverso sentenze d'appello relative a reati di competenza del Giudice di Pace sono ammessi solo i motivi elencati dall'art. 606 c.p.p., con limitazioni previste dal comma 2-bis; doglianze escluse da tale ambito sono inammissibili.
  • Se la sentenza d'appello poggia su più 'rationes decidendi' autonome, il ricorrente deve criticare in modo specifico e complessivo tutte le motivazioni essenziali; l'attacco limitato a una sola ratio può non essere sufficiente a ottenere l'annullamento.
  • La trasformazione di elementi probatori in mero 'indizio' può essere motivo di assoluzione: se il resto del compendio probatorio offre solo un indizio della responsabilità (ad es. possesso del cane e dimora temporanea) ma non prova il fatto in modo inequivoco, il giudice d'appello può assolvere per non aver commesso il fatto.
  • Il rigetto del ricorso può comportare la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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