Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6571/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullita' della notifica del decreto di citazione a giudizio per notifica effettuata a persona che si era qualificata come 'familiare convivente' (Valeriana Bellagamba), deducendo violazione degli artt. 171 e 178 lett. c) e 522 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione; 2) illegittimita' dell'utilizzabilita' dell'accertamento del tasso alcolemico in assenza dell'avviso alla persona della facolta' di farsi assistere dal difensore (art. 114 disp. att. c.p.p.), posto che il prelievo ematico sarebbe stato richiesto dalla polizia giudiziaria per accertare l'alcoolemia e non per finalita' terapeutiche; 3) vizio di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis C.d.S., in quanto la dinamica dell'incidente (perdita di controllo per velocita') dimostrerebbe che il conducente aveva percepito il pericolo e adottato manovre che evitarono conseguenze piu' gravi; 4) eccessivita' della pena e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 133 c.p. e art. 62-bis c.p., considerati i limitati danni materiali e la rilevanza remota dei precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato dovuta a prescrizione. Il reato contestato (art. 186 C.d.S.) e' stato consumato il 22/02/2017; applicando gli artt. 157 e 161 c.p. e tenendo conto del periodo di sospensione dei termini collegato all'emergenza pandemica, il termine massimo di prescrizione e' decorso il 28/04/2022. Pur ritenendo non manifestamente infondati alcuni motivi (in particolare il primo e il secondo), la Corte ha ritenuto prevalente l'effetto estintivo della prescrizione e ha dichiarato il reato estinto, precisando che, una volta intervenuta la prescrizione, e' precluso uno scrutinio esteso sui vizi di motivazione della sentenza impugnata nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza citata.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    Norma sostanziale contestata: guida in stato di ebbrezza; dal suo illecito deriva il termine di prescrizione considerato per l'estinzione del reato.

  • art. 157 codice penale

    Regola sul calcolo della prescrizione in relazione alla pena edittale; utilizzata unitamente all'art.161 per determinare il decorso del termine estintivo.

  • art. 161 codice penale

    Regola sul termine massimo di prescrizione; applicata per stabilire che il termine era decorso al 28/04/2022, tenuto conto della sospensione per emergenza pandemica.

  • art. 171 codice procedura penale

    Norma richiamata nell'ambito delle censure sulla validita' della notifica degli atti processuali; il ricorrente ha dedotto violazione in relazione alla notifica del decreto di citazione.

  • art. 178 lettera c) codice procedura penale

    Richiamata in relazione alle cause di nullita' delle notificazioni e all'onere probatorio sulla qualifica della persona che riceveva la notifica.

  • art. 522 codice procedura penale

    Richiamato con riferimento ai vizi di motivazione dedotti dal ricorrente e al controllo di legittimita' esercitabile dalla Corte.

  • art. 114 disposizioni di attuazione codice procedura penale

    art. 114 disp. att. c.p.p.

    Riguarda l'avviso al fermato/invitato sulla facolta' di farsi assistere dal difensore prima di accertamenti (es. prelievo ematico) aventi finalita' probatorie; la Corte ha esaminato se l'accertamento fosse caratterizzato da finalita' terapeutiche ovvero probatorie.

  • art. 133 codice penale

    Criteri per la determinazione della pena: richiamato nelle doglianze sull'eccessivita' della pena inflitta e sulla sua non congruita' rispetto ai parametri previsti.

  • art. 62-bis codice penale

    Norma relativa alle circostanze attenuanti generiche; il ricorrente ha lamentato la mancata concessione, mentre la Corte di merito aveva motivato il diniego (questione non risolta in Cassazione a causa della prescrizione).

  • art. 129 codice procedura penale

    Richiama il principio secondo cui, in presenza di causa estintiva (prescrizione), la Corte di Cassazione puo' dichiarare piu' favorevole causa di proscioglimento solo nei limiti del controllo consentito sul provvedimento impugnato; da cio' discende la limitazione del sindacato di merito dopo la declaratoria di estinzione.

Massime di principio

  • Se il termine di prescrizione del reato e' decorso alla data della decisione di legittimita', la Corte di Cassazione puo' annullare senza rinvio per estinzione del reato; in tal caso il giudizio sui vizi di merito e di motivazione e' limitato e spesso precluso.
  • L'ammissione del ricorso in Cassazione e' possibile anche quando i motivi non sono manifestamente infondati; cio' permette che la declaratoria di estinzione abbia efficacia anche se permangono questioni procedurali rilevanti (es. nullita' di notifiche o di accertamenti), purché non manifestamente infondate.
  • Sulle notifiche: l'onere probatorio circa l'assenza di rapporto di parentela/convivenza puo' essere assolto con documentazione tempestiva (es. stato di famiglia); le corti valutano la tempestivita' e la idoneita' della prova nel decidere sull'eventuale nullita'.
  • Sugli accertamenti alcolemici: e' determinante stabilire la finalita' del prelievo (terapeutica vs probatoria). Se il prelievo e' stato richiesto per finalita' probatorie dalla polizia giudiziaria, sono rilevanti gli avvisi e le garanzie difensive previsti dall'art. 114 disp. att.; la loro omissione puo' incidere sull'utilizzabilita' delle prove.
  • Sull'aggravante ex art. 186 comma 2-bis C.d.S.: la semplice dinamica dell'incidente non esclude automaticamente l'aggravante; per contestarne la sussistenza e' necessario un convincente apprezzamento dei dati di fatto che dimostri l'impossibilita' di percepire o reagire al pericolo in modo da escludere responsabilita' maggiormente colposa.
  • Sulle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena: il giudice di merito ha ampia discrezionalita' nel valutare i parametri dell'art. 133 c.p.; per ottenere la riduzione della pena occorre fornire elementi concreti e circostanziati che giustifichino la concessione delle attenuanti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.