Cassazione Penale, Sentenza n. 6566/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Milazzo era stato condannato per furto aggravato (art. 624 e 625 n.2 c.p.) per essersi impossessato di 8.848 kWh mediante un allaccio diretto e abusivo alla rete Enel. In cassazione ha dedotto due censure: (1) violazione dell'art. 54 c.p. (stato di necessità) per non avere riconosciuto la causa di non punibilità in ragione di precarie condizioni economiche; (2) violazione degli artt. 62-bis e 69 c.p. per il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante e alla recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze: lo stato di necessità ex art. 54 c.p. non è configurabile perché richiede un pericolo attuale di danno grave alla persona non altrimenti evitabile e non può essere fondato su mera indigenza quando esistono alternative non illecite (es. centri di assistenza). Sulla prevalenza delle attenuanti generiche la valutazione di merito della Corte d'appello è stata giudicata logica e congrua e dunque non sindacabile in cassazione. La Corte ha inoltre precisato che le modifiche sulla procedibilità del reato di furto (d.lgs. n.150/2022) non incidono sull'esito del ricorso inammissibile e ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'inammissibilità del ricorso esclude l'obbligo di dare avviso alla persona offesa per l'esercizio della querela. Conseguenze pratiche: conferma della decisione di merito (pena rideterminata dalla Corte d'appello: 8 mesi di reclusione e 400 euro di multa), dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p. (furto) e art. 625 n.2 c.p. (furto aggravato)
L'appropriazione di energia elettrica mediante allaccio diretto abusivo è stata qualificata come furto con violenza sulle cose e rientra nell'ambito della norma aggravata; applicata per la determinazione della responsabilità penale e della pena.
art. 54 c.p. (stato di necessità)
La norma è interpretata restrittivamente: per ricondurre un fatto alla causa di non punibilità occorre un pericolo attuale di danno grave alla persona non altrimenti evitabile, non una generale condizione di indigenza; se esistono alternative non criminali (es. centri di assistenza) lo stato di necessità non opera.
art. 62-bis e art. 69 c.p. (circostanze attenuanti e misurazione della pena)
La valutazione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto a fattori aggravanti o recidiva attiene al merito e se fondata su motivazione congrua non è sindacabile in sede di legittimità; qui la Corte territoriale ha motivato adeguatamente il diniego.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 2, comma 1, lett. i)) e d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (art. 6)
Hanno novellato il regime di procedibilità del reato di furto prevedendo la procedibilità a querela per i fatti commessi dopo il decorso previsto. Tuttavia, tale novità non incide sull'esame del ricorso inammissibile in Cassazione, e non obbliga ad attivare la procedura di informazione della persona offesa quando il ricorso è inammissibile.
art. 85 d.lgs. n. 150/2022 (disposizioni transitorie)
«Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».
Stabilisce il termine transitorio per la proposizione della querela sui reati commessi prima dell'entrata in vigore della riforma; la Corte però applica il principio delle Sezioni Unite secondo cui, in presenza di ricorso inammissibile, non è obbligatorio dare avviso alla persona offesa per l'esercizio della querela.
Secondo le Sezioni Unite citate, l'art. 129 c.p.p. non attribuisce un potere decisionale autonomo che prevalga sulle regole di inammissibilità; l'obbligo di adottare misure strumentali (es. avviso alla persona offesa) non si attiva ove il ricorso sia inammissibile.
Massime di principio
- Lo stato di necessità ex art. 54 c.p. non può essere invocato in modo generico per ragioni economiche: deve trattarsi di un pericolo attuale e grave per la persona, senza alternative non illecite; chi agisce per mera indigenza difficilmente beneficerà dell'esimente.
- La valutazione della prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto ad aggravanti o recidiva è valutazione di merito della corte territoriale; se motivata logicamente non è sindacabile in cassazione.
- Le modifiche legislative che rendono un reato procedibile a querela non necessariamente mutano l'esito di impugnazioni già ritenute inammissibili: non sempre è obbligatorio informare la persona offesa se il ricorso è inammissibile secondo il principio delle Sezioni Unite.
- In impugnazione è essenziale rispettare le regole di forma e di procedura: l'inammissibilità per vizi formali o per manifesta infondatezza impedisce l'esame pieno del merito e può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. somme alla Cassa delle ammende).
- Quando si contesta la qualificazione giuridica di un fatto (es. uso di allaccio abusivo come furto) occorre fornire elementi nuovi e probanti: la Corte tende a confermare le valutazioni tecniche e fattuali adeguatamente motivate dal giudice di merito.
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