Cassazione Penale, Sentenza n. 6570/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 21/10/2021 che aveva confermato la condanna in primo grado (Tribunale di Modena) per il reato di furto aggravato (art. 625, comma 1, n. 2 c.p.) nei confronti di Demeca Marco; la difesa deduce vizio di motivazione e censura l'omessa pronuncia e la mancata notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello nei confronti di Demeca Antonio, nonché l'erronea annotazione di "irrevocabilità" della sentenza di primo grado a carico di quest'ultimo, lamentando dunque nullità assoluta per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla posizione di Demeca Antonio: è emersa la prova documentale dell'appello tempestivamente proposto anche per Antonio e l'errore del Tribunale di Modena nell'aver dichiarato irrevocabile la sua sentenza; inoltre la Corte d'appello non notificò il decreto di citazione a giudizio a Demeca Antonio, costituendo una nullità assoluta. Tuttavia il reato ascritto a Demeca Antonio è ormai estinto per prescrizione (termine maturato il 30/04/2022, tenuto conto di periodi di sospensione), per cui la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente alla sua posizione per estinzione del reato. Il ricorso di Demeca Marco è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il trattamento sanzionatorio e il rifiuto delle attenuanti generiche. Marco è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. È stata inoltre rilevata la presenza di valida querela della persona offesa (Incerti Mariano).
Norme richiamate
art. 625 cod. pen.
Norma che costituisce l'imputazione di furto aggravato contestata; utilizzata per definire il reato oggetto del giudizio
art. 178 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato la disposizione che prevede la nullità assoluta degli atti quando manca la regolare citazione dell'imputato; l'omessa notificazione del decreto di citazione a Demeca Antonio integra tale nullità rispetto alla sua posizione
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamata per spiegare l'impossibilità di pronunciare assoluzione di merito nelle presenti risultanze; la Corte ha ritenuto non sussistenti le condizioni per un'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende; applicata per imporre a Demeca Marco il versamento di euro 3.000
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Citato in relazione alla procedibilità a querela per il reato di furto; la Corte ha rilevato la presenza in atti di una querela valida proposta dalla persona offesa, con ciò escludendo ostacoli legati alla procedibilità
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162
Riferimento normativo collegato alla proroga e all'entrata in vigore delle modifiche legislative citate, rilevante solo per il quadro della procedibilità a querela
Giurisprudenza Sez. U. (precedente)
Sez. U., n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002 (Cremonese)
Richiamata per il principio secondo cui, quando risulta già sussistere una causa di estinzione del reato, le nullità o i vizi di motivazione non possono condurre a un rinvio al merito perché incompatibili con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva
Corte Costituzionale
sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende anche in caso di inammissibilità del ricorso quando non ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa
Massime di principio
- Se un coimputato ha proposto tempestivamente appello ma non ha ricevuto la notifica del provvedimento di citazione in appello, l'omessa notifica configura una nullità assoluta (art. 178 c.p.p.) rispetto alla sua posizione.
- Quando, alla data della decisione di legittimità, il reato è estinto per prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio e dichiarare l'estinzione del reato; in tale ipotesi i vizi di motivazione o altre nullità che richiederebbero rinvio non sono rilevanti perché prevale il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva.
- La declaratoria di prescrizione impedisce di pronunciare un nuovo giudizio di merito, salvo che sussistano condizioni normative favorevoli a diversa pronuncia (es. assoluzione ex art. 129 c.p.p.), che devono però risultare dagli atti.
- Il ricorso manifestamente infondato o inammissibile può essere condannato con spese e con ordine di versamento alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), salvo che sia dimostrata assenza di colpa nella promozione del gravame.
- In caso di procedibilità a querela per il reato contestato, la presenza di una querela valida nella documentazione processuale esclude problemi di procedibilità; è comunque necessario verificare la conformità temporale e formale della querela rispetto alle modifiche normative intervenute.
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