Cassazione Penale, Sentenza n. 6568/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 623 c.p.p. e vizio di motivazione per presunta non osservanza del principio affermato dalla Corte di Cassazione: a seguito del riconoscimento in primo grado delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente all'aggravante speciale, il giudice del rinvio avrebbe dovuto riconoscere tali attenuanti nella massima estensione possibile; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per omissione di spiegazioni circa la ragione per cui le attenuanti generiche sono state riconosciute in misura inferiore al massimo richiesto dall'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e lo ha condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: il giudice del rinvio si è uniformato al dictum della sentenza rescindente (concessione delle attenuanti generiche) ma mantiene la discrezionalità di quantificazione della riduzione pena entro i limiti previsti (da un giorno fino a un terzo della pena base). La Corte ha affermato che la 'equivalenza' tra aggravanti e attenuanti è una valutazione qualitativa e non impone una riduzione automatica nella massima estensione; inoltre la motivazione adottata dalla Corte d'appello è stata ritenuta sufficiente, essendo il giudizio di diminuzione una valutazione discrezionale che non richiede la precisa elencazione di tutte le ragioni favorevoli disattese.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art. 73 comma 4
delitto di detenzione a fini di spaccio
Norma sostanziale che definisce il reato per il quale è stata inflitta la pena; la Corte ha valutato la gravità concreta (quantitativi e modalità) ai fini della determinazione della pena
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - art. 80
circostanza aggravante speciale
Previsione di aumento della pena da un terzo alla metà; il primo giudice aveva riconosciuto attenuanti equipollenti a tale aggravante, ma la Corte sulla quantificazione della pena mantiene discrezionalità
Codice di procedura penale - art. 623
effetti dell'annullamento e rinvio
Norma procedurale che disciplina l'attività del giudice del rinvio: il giudice deve uniformarsi al dictum della Corte di cassazione ma mantiene la competenza a determinare la pena entro i limiti e secondo i principi di discrezionalità di merito
Codice di procedura penale - art. 597
impugnazioni e limiti alle modifiche non impugnate
Rilevato come principio violato nella vicenda precedente: il diniego delle attenuanti in appello, non essendo stato impugnato dal PM su quel punto, era in contrasto con l'art. 597; da qui l'annullamento senza rinvio su quella statuizione
Codice penale - artt. 132 e 133
determinazione della pena e criteri
Principi che regolano la discrezionalità del giudice nella gradazione della pena e nelle maggiorazioni/diminuzioni per circostanze; la Corte ha richiamato questi principi per affermare la legittimità della quantificazione operata dal giudice di rinvio
Costituzione - art. 27
finalità della pena (individualizzazione)
Richiamata per sottolineare l'esigenza di congruità e individualizzazione del trattamento sanzionatorio nella determinazione della pena
Giurisprudenza di legittimità (sentenze citate)
Sez. 5, n. 699 del 08/05/1967 Amadei; Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021 Angelini; Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016 Jebali
Principio consolidato secondo cui la determinazione della diminuzione della pena per circostanza attenuante è criterio discrezionale: la motivazione del giudice di merito non deve necessariamente dettagliare tutte le ragioni favorevoli disattese purché emerga l'esercizio del potere discrezionale con senso di equità e proporzione
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla senza rinvio la statuizione sulla concessione o negazione di una circostanza attenuante, il giudice del rinvio non può rivedere quella valutazione; ma se la Cassazione rinvia la determinazione della pena, il giudice del rinvio conserva la discrezionalità nella quantificazione della diminuzione/aggiustamento della pena entro i limiti di legge
- La 'equivalenza' qualitativa tra aggravanti e attenuanti non impone una compensazione numerica automatica; non costituisce obbligo per il giudice di applicare la diminuzione nella massima estensione possibile
- Nel determinare la misura della riduzione di pena per attenuanti, il giudice di merito esercita un potere discrezionale che richiede motivazione sufficiente a dimostrare il senso di equità e proporzione, ma non l'esauriente dettaglio delle ragioni favorevoli disattese
- Il ricorrente che invoca la riduzione nella massima estensione deve proporre elementi concreti che giustifichino tale misura; in mancanza, il giudice può ritenere congruo un contenimento della diminuzione sulla base della gravità del fatto e di altre circostanze ostative
- La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso manifestamente infondato e condannare alle spese e a contributi (es. cassa delle ammende); ciò sottolinea l'importanza di ragioni giuridiche sostanziali e non meramente formali nel ricorso
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