Cassazione Penale, Sentenza n. 6574/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Roma che aveva rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione (461 giorni) relativa all'ipotesi di riciclaggio e reimpiego di capitali per circa 21 milioni di euro. Il ricorrente, assolto con sentenza passata in giudicato, deduceva violazione degli artt. 314 e 315 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'Appello non aveva verificato se la sua condotta fosse eziologicamente incidente sull'adozione della custodia cautelare e non si era confrontata con le conclusioni del giudice dell'assoluzione secondo cui egli era stato piuttosto soggetto truffato, con rapporti finalizzati al recupero crediti, e che non risultava provata una provvista illecita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità dei motivi, rilevando la mancanza di correlazione tra le ragioni poste a fondamento del ricorso e la motivazione della Corte d'Appello (che aveva ritenuto rilevante l'"oggettiva opacità" delle conversazioni intercettate come indice di colpa grave ostativa all'indennizzo). La Corte ha precisato che nel giudizio di riparazione non si valuta se il fatto fosse reato (questo è escluso dalla sentenza di assoluzione), ma se il comportamento potesse essere ragionevolmente interpretato come illecito e idoneo a determinare la misura cautelare. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende (la decisione contiene un riferimento a due diverse somme: "duemila euro" nella motivazione e "tremila euro" nel dispositivo finale). La Corte non ha riconosciuto al Ministero resistente il diritto alla rifusione delle spese sostenute.
Norme richiamate
Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; la sua applicazione richiede la valutazione della responsabilità e, in particolare, l'assenza di colpa grave del soggetto detenuto che abbia inciso sull'adozione della misura cautelare.
Norma procedurale collegata alle istanze di riparazione; la censura riguardava anche il mancato rispetto delle regole procedurali e della motivazione nell'accertamento della colpa ostativa.
art. 581 co.1 lett. c) cod. proc. pen.
Stabilisce i requisiti formali e sostanziali dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato che il ricorso era aspecifico e mancava la necessaria correlazione tra le ragioni del ricorso e la motivazione della decisione impugnata, motivo che ne ha determinato l'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione non si rimettono in discussione gli esiti penali definitivi (es. assoluzione), bensì si valuta se il comportamento dell'interessato avesse elementi tali da poter essere ragionevolmente interpretato come illecito e idoneo a determinare la misura cautelare; la differenza tra accertamento di colpevolezza e valutazione del convincimento ragionevole è cruciale.
- Per impugnare con successo una decisione avverso il rigetto di una istanza di riparazione è necessario formulare motivi specifici e correlati alla motivazione adottata dal giudice impugnato: la mancanza di correlazione o la genericità dei rilievi determina l'inammissibilità del ricorso per aspecificità.
- La presenza di intercettazioni o elementi ambigui che rendono "opaca" la fonte della provvista può essere ritenuta idonea a dimostrare una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, anche se poi l'imputato viene assolto; occorre quindi dimostrare in modo mirato che tali elementi non potevano ragionevolmente essere interpretati come indizi di illiceità.
- Nelle istanze di riparazione è utile concentrarsi sulla ricostruzione di ciò che un giudice "media" o ragionevolmente poteva dedurre dai fatti e dalle prove a disposizione al tempo della misura, e non soltanto sui successivi accertamenti favorevoli all'imputato.
- Chi propone ricorso deve contestare puntualmente le argomentazioni contenute nella decisione impugnata, indicando le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che smentiscono la valutazione del giudice; l'assenza di tale specificità comporta probabile rigetto per inammissibilità.
- La condanna alle spese e alle ammende può seguire alla declaratoria d'inammissibilità; inoltre, lo Stato resistente non ottiene automaticamente la rifusione delle spese a carico dell'istante nei giudizi di riparazione, salvo che non ricorrano i presupposti della concreta opposizione secondo i principi richiamati dalla giurisprudenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6566/2023 del 16/02/2023
- Sentenza penale · 16 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6568/2023 del 16/02/2023
- Sentenza penale · 16 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6570/2023 del 16/02/2023
- Sentenza penale · 16 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6571/2023 del 16/02/2023
- Sentenza penale · 16 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6572/2023 del 16/02/2023
- Sentenza penale · 16 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6573/2023 del 16/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →