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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6572/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con quattro motivi: (1) nullità per omessa/notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia (PEC inviata a indirizzo errato: "salvatore.perrotta70@avvocatismcv.it" invece che "salvatore.perrotta65@avvocatismcv.it"), con richiamo agli artt. 178, 179 e 601 c.p.p.; (2) contestazione della responsabilità alla luce dell'immediato soccorso prestato alla persona offesa (art. 189 comma 7 C.d.S.); (3) eccezione di prescrizione anche per il reato di cui all'art. 189 C.d.S. (art. 157 c.p.); (4) vizio di motivazione per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena, della declaratoria di non punibilità ex art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo, assorbente motivo: è stata accertata l'omessa notifica valida dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore sostituto (errore nella PEC indicata), con conseguente nullità della sentenza ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p. per violazione del diritto di difesa. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono trasmessi alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio. Le altre censure non sono state esaminate nel merito in quanto assorbite dall'annullamento.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che tutela il diritto di difesa: la celebrazione del processo in assenza del difensore per mancata notifica dell'avviso d'udienza integra una nullità della sentenza.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Collegata all'art. 178; conferma la nullità del provvedimento emesso in violazione delle garanzie difensive.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella doglianza sulla nullità; il giudice ha valutato la mancanza di notifica dell'avviso d'udienza come idonea a compromettere il contraddittorio.

  • art. 97 comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla sostituzione del difensore: nonostante la sostituzione, la notifica corretta al difensore effettivamente designato risultava necessaria e non è stata eseguita.

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Riferimento al reato contestato in primo grado (violazioni connesse alla guida sotto l'influenza) che la Corte d'appello aveva dichiarato estinto per prescrizione; la Cassazione, tuttavia, ha annullato la decisione per nullità procedurale, non pronunciandosi nel merito sulla prescrizione.

  • art. 189 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Riferito al reato per il quale la Corte d'appello aveva rideterminato la pena; il ricorrente sosteneva la prescrizione anche per questo reato (art. 157 c.p.), ma la Cassazione non ha deciso la questione nel merito a causa dell'annullamento procedurale.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione del reato di cui all'art. 189 C.d.S.; questione non risolta per effetto dell'accoglimento del motivo procedurale.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Censurato in relazione alla mancata declaratoria di non punibilità; anche questa deduzione è rimasta assorbita dall'annullamento dell'impugnata sentenza.

Massime di principio

  • La mancata o errata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia (anche per errore nell'indirizzo PEC) può determinare la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa (art. 178 e 179 c.p.p.).
  • La sostituzione del difensore non solleva l'obbligo di notificare correttamente l'avviso al difensore effettivamente designato o di garantire che la comunicazione raggiunga il rappresentante processuale: l'errore nell'indirizzo PEC è capitale.
  • Quando una questione procedurale è 'assorbente' (cioè idonea a compromettere l'intero giudizio), la Corte di legittimità può annullare la sentenza e disporre la restituzione degli atti per nuovo giudizio senza esaminare le altre censure di merito.
  • Prima di procedere a udienze decisionali è fondamentale verificare e aggiornare gli indirizzi PEC dei difensori e custodire le prove delle notifiche: la documentazione sulla corretta notifica è spesso dirimente.
  • L'annullamento per nullità procedurale riapre la possibile valutazione di questioni sostanziali (es. prescrizione, attenuanti, non punibilità) in sede di nuovo giudizio; quindi anche se una corte d'appello aveva dichiarato prescrizione o rideterminato la pena, tali determinazioni possono essere rimesse in discussione.
  • In presenza di contestazioni multiple, è strategico far emergere e documentare tempestivamente eventuali vizi di notifica poiché possono determinare l'annullamento dell'intero processo.

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