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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15386/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di pubblico impiego di un architetto dipendente di un comune, inquadrato nella categoria D3 del comparto enti locali, già responsabile del Servizio mobilità e poi titolare di posizione organizzativa. Il lavoratore ha chiesto il pagamento di differenze retributive e il risarcimento del danno assumendo di avere svolto, in concreto, mansioni riconducibili a un superiore inquadramento, cioè a funzioni dirigenziali o di alta professionalità, in particolare nella pianificazione, programmazione e progettazione del sistema della mobilità comunale. Il tribunale ha respinto la domanda; la corte d’appello ha confermato il rigetto, ritenendo che le attività svolte rientrassero nella declaratoria della categoria D3 e che non fosse provata la pienezza delle mansioni dirigenziali. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dei criteri ermeneutici contrattuali di cui agli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse interpretato in modo meramente letterale le declaratorie del c.c.n.l. enti locali e del c.c.n.l. dirigenti, senza cogliere la graduazione qualitativa tra attività di pianificazione/progettazione svolte da un funzionario e quelle proprie di un dirigente; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere considerato che egli avrebbe operato praticamente da solo nell’ufficio, firmando e presentando autonomamente piani e progetti e sostituendo il dirigente anche nei rapporti con dipendenti e organi politici.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che la corte d’appello aveva correttamente interpretato le declaratorie contrattuali e aveva valutato in fatto, in modo non sindacabile in sede di legittimità, che le attività del lavoratore erano riconducibili alla categoria D3. In particolare, la Corte ha considerato che la categoria D comprende attività di elevato contenuto specialistico professionale, incluse quelle di progettazione e pianificazione, e che per configurare mansioni dirigenziali non basta lo svolgimento di attività tecniche o progettuali anche complesse, occorrendo la prova di compiti dirigenziali propri, quali direzione, gestione di risorse, ausilio agli organi politici e responsabilità autonoma verso l’esterno. È stato inoltre rilevato che il ricorrente chiedeva in sostanza una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle mansioni e delle pretese economiche nel pubblico impiego contrattualizzato; la Corte non ravvisa violazione della norma nella decisione impugnata.

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    lo svolgimento di mansioni superiori richiede l’attribuzione in modo prevalente dei compiti propri di tali mansioni; il mero svolgimento di attività tecniche o progettuali non basta se esse rientrano nella declaratoria della categoria di appartenenza.

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    l’espletamento di fatto di mansioni dirigenziali non determina l’inquadramento superiore ma può dar luogo al diritto alla differenza di trattamento economico, se ne ricorrono i presupposti di fatto.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    richiamati come criteri di interpretazione delle declaratorie contrattuali; la Corte li ritiene correttamente applicati dal giudice di merito, senza limitazione al solo dato letterale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per la censura di violazione di legge e falsa applicazione di norme sostanziali e contrattuali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma invocata per omesso esame di fatti decisivi; la censura è respinta perché tende a sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il riconoscimento delle differenze retributive per mansioni superiori richiede la prova non solo delle attività concretamente svolte, ma anche della loro non riconducibilità alla categoria di inquadramento e della presenza di caratteristiche proprie della qualifica superiore rivendicata.
  • Quando la declaratoria contrattuale della categoria di appartenenza comprende attività di alto contenuto specialistico, tecnico o progettuale, lo svolgimento di tali attività non è di per sé sufficiente a integrare mansioni superiori se manca la prova di funzioni dirigenziali in senso proprio.
  • Per configurare mansioni dirigenziali non basta che il lavoratore curi piani o progetti complessi: occorre dimostrare l’esercizio di poteri di direzione, gestione di risorse umane, finanziarie e strumentali, autonomia decisionale e rapporto funzionale con gli organi politici o con l’esterno.
  • La deduzione di omesso esame di fatti decisivi non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito.
  • L’interpretazione delle declaratorie collettive deve essere effettuata secondo i criteri ermeneutici contrattuali e sistematici, valorizzando il contenuto complessivo delle previsioni e non il solo dato letterale isolato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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