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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34836/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un pignoramento presso terzi eseguito dall'agente della riscossione e degli atti presupposti, costituiti da due cartelle di pagamento, due avvisi di liquidazione relativi a maggiori imposte e revoca di agevolazioni fiscali sull'acquisto di un immobile, nonché da un avviso di accertamento IRPEF per plusvalenza immobiliare. La contribuente deduceva di avere appreso degli atti solo al momento del pignoramento e contestava la validità delle notifiche, eseguite a un vecchio indirizzo di residenza nel Comune di Milano, non più corrispondente al suo indirizzo anagrafico. In Cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 58 e 60 del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune era efficace ai fini delle notifiche dal trentesimo giorno dalla variazione anagrafica, senza necessità di ulteriore comunicazione all'Ufficio; con il secondo ha censurato l'affermazione della CTR secondo cui la notifica delle cartelle al vecchio indirizzo, con consegna a mani proprie, renderebbe comunque legittima la notificazione dell'atto impositivo e farebbe presumere un domicilio fiscale in quel luogo. L'Agenzia delle Entrate ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo la violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992 per l'asserita inammissibilità originaria del ricorso della contribuente, poiché le cartelle sarebbero state regolarmente notificate e avrebbero precluso ogni contestazione sugli atti presupposti.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso principale della contribuente: ha ritenuto fondato il motivo relativo alla confusione tra domicilio fiscale e indirizzo, e ha affermato che per le persone fisiche residenti nel medesimo Comune la variazione dell'indirizzo ha efficacia automatica ex lege dopo trenta giorni dalla variazione anagrafica, senza oneri di comunicazione all'Ufficio. Tuttavia ha anche precisato che, per quanto riguarda gli avvisi di liquidazione, la regolare notifica delle cartelle di pagamento rende preclusa la contestazione della pretesa tributaria sottostante; per l'avviso di accertamento IRPEF, invece, la CTR non aveva accertato in modo sufficiente quali fossero gli atti presupposti delle cartelle né le concrete modalità di notificazione dell'avviso, sicché sul punto la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, per nuovo esame limitato alla regolarità della notifica dell'avviso di accertamento. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 58 D.P.R. n. 600 del 1973

    Per le persone fisiche residenti in Italia il domicilio fiscale è nel Comune di iscrizione anagrafica; il trasferimento di residenza in altro Comune segue la disciplina specifica dell'art. 58, non quella delle mere variazioni di indirizzo nello stesso Comune.

  • art. 60, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973

    Le variazioni dell'indirizzo della persona fisica nell'ambito del medesimo Comune hanno effetto ai fini delle notificazioni dal trentesimo giorno successivo alla variazione anagrafica, senza necessità di comunicazione all'Amministrazione finanziaria.

  • art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992

    I vizi degli atti presupposti non tempestivamente impugnabili per mancata o invalida notifica possono essere fatti valere impugnando l'atto successivo, ma solo se l'atto presupposto non sia stato validamente notificato e non sia divenuto autonomamente definitivo.

  • art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla parte resistente a sostegno dell'inammissibilità dell'originario ricorso, in relazione ai termini e alle preclusioni dell'impugnazione nel processo tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato per denunciare violazioni di legge relative alla notificazione degli atti tributari.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    È la base della cassazione con rinvio per nuovo esame della questione di diritto e degli accertamenti di fatto necessari.

  • art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Consente il rinvio al giudice tributario di secondo grado dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    La pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità è rimessa al giudice di rinvio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l'obbligo di attestazione del contributo unificato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, per il regime speciale delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 158, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 115 del 2002

    Per le amministrazioni pubbliche il contributo unificato è prenotato a debito, con esclusione degli effetti applicati alle parti private.

  • art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012

    Norma di rinvio che estende il regime del contributo unificato prenotato a debito alle amministrazioni pubbliche.

Massime di principio

  • Per le persone fisiche, la variazione dell'indirizzo all'interno dello stesso Comune rileva automaticamente ai fini delle notificazioni dal trentesimo giorno dalla variazione anagrafica, senza necessità di una comunicazione aggiuntiva all'ufficio tributario.
  • Domicilio fiscale e indirizzo non sono concetti coincidenti: il primo è fissato dalla legge con criteri oggettivi, mentre il secondo individua il luogo di reperibilità del contribuente all'interno del domicilio fiscale.
  • Quando si impugna un atto esecutivo fondato su atti tributari presupposti, la validità della notifica di ciascun presupposto deve essere verificata in concreto; la regolarità della notifica di alcuni atti non consente automaticamente di estendere la preclusione a tutti gli altri atti menzionati nel procedimento.
  • Le contestazioni sulla pretesa tributaria sottostante ad avvisi di liquidazione validamente notificati tramite cartelle regolari sono precluse se non sono state fatte valere nei confronti delle cartelle stesse.
  • In sede di legittimità non è consentito un riesame del materiale probatorio; può invece essere censurato l'errore di diritto nell'interpretazione delle norme sulla notifica e sul domicilio fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamentoNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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