Cassazione Civile, Ordinanza n. 23821/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un precedente procedimento di equa riparazione ('Pinto su Pinto'). In primo grado il magistrato designato aveva riconosciuto un indennizzo di euro 1.000,00 e spese di euro 550,00. La Corte d'appello, a seguito di opposizione della parte privata contro quel decreto, ha aumentato l'indennizzo a euro 1.605,02 ma ha liquidato le spese con criteri ritenuti dalla ricorrente illegittimi o comunque troppo contenuti. Con sette motivi la ricorrente ha dedotto: 1) nullità del decreto per violazione del divieto di reformatio in peius e dell'effetto espansivo interno, poiché la Corte d'appello avrebbe ridotto il compenso della fase monitoria rispetto a quanto liquidato dal magistrato designato in assenza di appello incidentale del Ministero; 2) nullità per motivazione apparente o mancante sulla liquidazione delle spese; 3) violazione dei parametri forensi e delle tabelle applicabili, perché il compenso per la fase monitoria sarebbe stato liquidato sotto i valori dovuti; 4-6) omessa pronuncia, motivazione mancante e violazione di legge per il mancato riconoscimento della maggiorazione del 30% per atti depositati telematicamente; 7) violazione dei parametri forensi anche con riferimento al giudizio di opposizione, perché la liquidazione sarebbe stata inferiore ai minimi tariffari o comunque troppo bassa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha affermato, in sintesi, che l'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, sicché le spese vanno liquidate considerando l'intera vicenda processuale; la Corte d'appello ha correttamente individuato lo scaglione di valore e applicato i parametri del d.m. n. 55/2014, liquidando le spese al minimo con riduzioni consentite e con incremento per la fase monitoria; la motivazione del decreto era sufficiente e non apparente; non vi è stata omessa pronuncia sulla maggiorazione telematica, che è stata comunque considerata e quantificata; neppure il compenso complessivo risulta sotto i minimi tariffari. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, perché il Ministero non ha svolto attività difensiva. Non sono state liquidate spese ulteriori o disposto altro.
Norme richiamate
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
L'opposizione nel procedimento Pinto è una fase a contraddittorio pieno dell'unico procedimento e non un autonomo giudizio di impugnazione del decreto monitorio.
Le spese seguono la soccombenza e, in caso di opposizione proposta dalla parte privata insoddisfatta, vanno liquidate avendo riguardo all'intera vicenda processuale.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito ha comunque esaminato e deciso la questione della maggiorazione o della liquidazione richiesta.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca in modo assoluto, è apparente, perplessa o incomprensibile; non basta un difetto di sufficienza argomentativa.
È sufficiente una motivazione chiara e sintetica, purché consenta di comprendere la ratio della decisione.
art. 111 Cost.
Il requisito costituzionale della motivazione è soddisfatto dal 'minimo costituzionale' se il provvedimento espone le ragioni essenziali della decisione.
La liquidazione dei compensi deve rispettare i criteri legali e parametrici applicabili, ma il giudice può liquidare entro i valori minimi quando ricorrano le condizioni previste dai parametri.
art. 24, comma 1, L. 13 giugno 1942, n. 794
Richiamato quale base normativa dei compensi professionali, in coordinamento con i parametri forensi.
art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247
La liquidazione dei compensi dell'avvocato avviene secondo i parametri stabiliti con decreto ministeriale.
art. 2, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
I parametri forensi fungono da criteri di orientamento e misura economica standard della prestazione difensiva.
art. 4, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Consente riduzioni percentuali dei valori tabellari in relazione alle caratteristiche del caso; se la liquidazione resta nei limiti consentiti, non occorre una motivazione analitica ulteriore.
art. 4, comma 1-bis, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
La maggiorazione del 30% per gli atti redatti con tecniche informatiche e depositati telematicamente va riconosciuta solo se ne ricorrono i presupposti, e nel caso la Corte d'appello ha dato conto del relativo incremento.
tabella 8 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Invocata per la liquidazione della fase monitoria; la Corte ha ritenuto corretto il parametro applicato dal giudice di merito.
tabella 12 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Applicabile ai giudizi contenziosi davanti alla Corte d'appello; il giudice di merito ha correttamente utilizzato lo scaglione corrispondente al valore della causa.
art. 6, paragrafo 1, CEDU
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla durata ragionevole del processo e alla tutela in materia di equa riparazione.
art. 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Richiamato dalla ricorrente in connessione al diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure sul divieto di reformatio in peius e sugli effetti devolutivi dell'impugnazione.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle regole sulle impugnazioni e sull'eventuale impugnazione incidentale.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle impugnazioni e dell'impugnazione incidentale.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'effetto espansivo interno della riforma del provvedimento.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto delle critiche al regime delle impugnazioni.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001, l'opposizione al decreto monitorio ex art. 5-ter non dà luogo a un giudizio autonomo di impugnazione, ma a una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento; le spese vanno quindi valutate con riferimento all'intera vicenda processuale.
- La liquidazione delle spese professionali è corretta se il giudice individua il giusto scaglione di valore, applica i parametri forensi pertinenti e, quando si attesta entro i minimi tariffari o entro riduzioni consentite, non è tenuto a una motivazione analitica ulteriore.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione sussiste solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile; non è censurabile il semplice difetto di ampiezza o di dettaglio della motivazione.
- Non vi è omessa pronuncia quando dal provvedimento risulta che il giudice ha comunque esaminato la questione devoluta e ha implicitamente o esplicitamente deciso sul punto.
- Le maggiorazioni previste dai parametri forensi, compresa quella per il deposito telematico degli atti, devono essere verificate alla luce dei presupposti normativi e della motivazione complessiva della liquidazione, senza pretese di duplicazione autonoma delle voci in un procedimento unitario.
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