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Ordinanza

Ordinanza n. 838/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di emersione ex art.103 d.l. n.34/2020 convertito in legge n.77 del 2020;

Giustizia amministrativa202200635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto della domanda di emersione presentata ai sensi dell'art. 103 d.l. 34/2020

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il rigetto della domanda di emersione. Nel corso del giudizio, definito con sentenza nel 2022, il difensore ha presentato istanza di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato. L'istanza non era corredata dalla documentazione attestante la permanenza delle condizioni reddituali necessarie per l'ammissione al beneficio. La questione esaminata dall'ordinanza riguarda quindi l'accertamento istruttorio della persistenza dei requisiti reddituali fino alla definizione del processo.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, assegnando alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredata da un documento di identità valido e, se disponibili, dalle dichiarazioni dei redditi. La documentazione deve attestare che il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare non ha superato, negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, i limiti previsti dalla normativa, fino all'adozione della sentenza che ha definito il giudizio. La trattazione dell'istanza di liquidazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026. L'ordinanza non ha deciso la domanda di annullamento né definitivamente l'istanza di liquidazione.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020

    emersione di rapporti di lavoro irregolari

    Norma posta a base della domanda di emersione il cui rigetto era stato impugnato; non viene interpretata nell'ordinanza.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell'attività istruttoria.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell'attività istruttoria.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell'attività istruttoria.

  • art. 76 d.P.R. n. 115/2002

    Il reddito complessivo imponibile, costituito dalla somma dei redditi imponibili ai fini dell'imposta personale sul reddito conseguiti da ogni componente della famiglia

    Le condizioni reddituali per il patrocinio sono verificate considerando il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare secondo i limiti normativi applicabili.

  • art. 79 d.P.R. n. 115/2002

    fino a che il processo non sia definito

    L'ammesso al patrocinio deve dichiarare e comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi durante il periodo anteriore alla definizione del processo; tale permanenza deve essere documentata prima della liquidazione del compenso.

  • art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002

    Impone al giudice, prima di decidere sull'istanza di liquidazione, di accertare la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano l'ammissione al patrocinio, restando salvi i controlli delle autorità competenti.

  • art. 136, comma 1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale riferimento per individuare il momento fino al quale deve essere verificata la permanenza dei requisiti reddituali.

  • artt. 47 e 76 d.P.R. n. 445/2000

    Fondano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà richiesta alla parte.

  • art. 38, comma 3, d.P.R. n. 445/2000

    Richiede che la dichiarazione sostitutiva sia corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Prima di liquidare il compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice amministrativo deve verificare la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano il beneficio, ferma restando la competenza delle autorità per i successivi controlli.
  • La verifica della permanenza dei requisiti reddituali si estende sino all'anno in cui viene adottata la decisione che definisce il giudizio, considerando le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente.
  • Ai fini del patrocinio a spese dello Stato, il reddito da considerare è il reddito complessivo imponibile risultante dalla somma dei redditi imponibili ai fini dell'imposta personale sul reddito conseguiti da ciascun componente della famiglia, secondo l'art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115/2002.
  • In sede di verifica istruttoria dei requisiti reddituali, il giudice può richiedere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredata da un documento di identità valido e dalle eventuali dichiarazioni dei redditi.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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