Ordinanza n. 12236/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'istruzione e del merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda protocollo n. 38210 del 27.05.2024) e per la condanna della p.a. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
La controversia
La parte ricorrente aveva proposto un'azione avverso il silenzio dell'amministrazione, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, la condanna dell'amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso era stato già accolto con sentenza n. 17084/2025. Dopo la pubblicazione della sentenza, la parte ricorrente ha depositato un atto di rinuncia sia al ricorso sia alla domanda amministrativa di riconoscimento del titolo estero, intendendo iscriversi ai percorsi formativi attivati dall'INDIRE, per i quali la rinuncia alla domanda di riconoscimento costituisce condizione di iscrizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere. Poiché il giudizio era già stato definito con una sentenza favorevole, la successiva dichiarazione della parte vittoriosa non è stata qualificata come rinuncia al ricorso processuale, ma come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza. Tale rinuncia è stata ritenuta espressione della libera scelta della parte vittoriosa e non richiede una specifica intermediazione o statuizione giurisdizionale. Di conseguenza, il Collegio ha ritenuto di non dover adottare ulteriori decisioni sulla domanda originaria e ha dichiarato il non luogo a provvedere. Non risultano statuizioni sulle spese.
Massime di principio
- Quando una parte vittoriosa rinuncia, dopo la pubblicazione della sentenza favorevole, agli effetti vantaggiosi da essa prodotti, tale dichiarazione integra una rinuncia agli effetti della sentenza e non richiede una specifica pronuncia giudiziale di accettazione o recepimento.
- Se il giudizio è già stato definito con una sentenza, una successiva dichiarazione della parte relativa alla rinuncia al ricorso non determina la riapertura o la rinnovazione del giudizio; ove la parte rinunci agli effetti favorevoli della decisione, il giudice dichiara il non luogo a provvedere.
Come è indicizzato
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