Ordinanza n. 12233/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'istruzione e del merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (Domanda n. 35771 inoltrata il : 19/03/2024) e per la condanna della p.a. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva promosso un giudizio avverso l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento, presentata il 19 marzo 2024, del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la condanna dell'amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso era stato accolto con sentenza n. 17802/2025. Successivamente alla pubblicazione della sentenza, il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia sia al ricorso sia alla domanda di riconoscimento del titolo estero, dichiarando di volersi iscrivere ai percorsi di formazione attivati dall'INDIRE, la cui iscrizione era subordinata alla rinuncia a ogni domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere. Poiché il giudizio era già stato definito con una sentenza favorevole al ricorrente, la rinuncia successiva non è stata qualificata come rinuncia al ricorso idonea a determinare una nuova decisione sul giudizio, ma come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza. Tale rinuncia è stata ritenuta espressione della libera scelta della parte vittoriosa e non richiede alcuna intermediazione o statuizione giudiziale. Di conseguenza, il Collegio ha ritenuto di non dover adottare ulteriori statuizioni giurisdizionali e ha dichiarato il non luogo a provvedere. Non sono state adottate statuizioni sulle spese nel dispositivo riportato.
Massime di principio
- Quando il giudizio amministrativo sia già stato definito con una sentenza favorevole alla parte ricorrente, una successiva dichiarazione di rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza costituisce una scelta libera della parte vittoriosa e non richiede una nuova intermediazione o statuizione giudiziale.
- Dopo la definizione del giudizio con sentenza, la rinuncia della parte vittoriosa alla domanda sostanziale e agli effetti favorevoli della decisione non determina la riapertura del giudizio, ma comporta il non luogo a provvedere su ulteriori richieste giudiziali.
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