Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 12233/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'istruzione e del merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (Domanda n. 35771 inoltrata il : 19/03/2024) e per la condanna della p.a. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Giustizia amministrativa202504689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente aveva promosso un giudizio avverso l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento, presentata il 19 marzo 2024, del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la condanna dell'amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso era stato accolto con sentenza n. 17802/2025. Successivamente alla pubblicazione della sentenza, il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia sia al ricorso sia alla domanda di riconoscimento del titolo estero, dichiarando di volersi iscrivere ai percorsi di formazione attivati dall'INDIRE, la cui iscrizione era subordinata alla rinuncia a ogni domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere. Poiché il giudizio era già stato definito con una sentenza favorevole al ricorrente, la rinuncia successiva non è stata qualificata come rinuncia al ricorso idonea a determinare una nuova decisione sul giudizio, ma come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza. Tale rinuncia è stata ritenuta espressione della libera scelta della parte vittoriosa e non richiede alcuna intermediazione o statuizione giudiziale. Di conseguenza, il Collegio ha ritenuto di non dover adottare ulteriori statuizioni giurisdizionali e ha dichiarato il non luogo a provvedere. Non sono state adottate statuizioni sulle spese nel dispositivo riportato.

Massime di principio

  • Quando il giudizio amministrativo sia già stato definito con una sentenza favorevole alla parte ricorrente, una successiva dichiarazione di rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza costituisce una scelta libera della parte vittoriosa e non richiede una nuova intermediazione o statuizione giudiziale.
  • Dopo la definizione del giudizio con sentenza, la rinuncia della parte vittoriosa alla domanda sostanziale e agli effetti favorevoli della decisione non determina la riapertura del giudizio, ma comporta il non luogo a provvedere su ulteriori richieste giudiziali.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioPersonale scolasticoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.