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Ordinanza

Ordinanza n. 12248/2026 - Roma, Sezione 5B

per l''accertamento dell''illegittimità del silenzio serbato dal ministero dell''istruzione e del merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda n. 36889 inoltrata il 24.04.2024) e per la condanna della p.a. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Giustizia amministrativa202502590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il silenzio del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia, la condanna dell'amministrazione a provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso era stato accolto con una precedente sentenza. Successivamente alla pubblicazione di tale sentenza, il ricorrente ha depositato un atto dichiarando di rinunciare sia al ricorso sia alla domanda amministrativa di riconoscimento del titolo estero, in quanto intendeva iscriversi a percorsi di formazione attivati dall'INDIRE, la cui iscrizione era subordinata alla rinuncia a ogni domanda di riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all'estero.

La decisione

Il TAR ha rilevato che il giudizio era già stato definito con una sentenza di accoglimento. La dichiarazione successiva del ricorrente non è stata qualificata come rinuncia al ricorso da sottoporre a una nuova decisione giudiziale, ma come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza già pronunciata. Tale rinuncia è stata ritenuta espressione della libera scelta della parte vittoriosa e non richiede alcuna intermediazione o statuizione giurisdizionale. Per tale ragione il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere, disponendo gli adempimenti di segreteria.

Massime di principio

  • Dopo la pronuncia di una sentenza favorevole, la parte vittoriosa può liberamente rinunciare agli effetti favorevoli della decisione; tale rinuncia non richiede un'ulteriore intermediazione o statuizione giurisdizionale.
  • Quando il giudizio è già stato definito con una sentenza, una successiva dichiarazione della parte di rinuncia al ricorso e alla domanda sostanziale, se diretta a non avvalersi degli effetti favorevoli della decisione, non impone una nuova decisione sul merito e consente al giudice di dichiarare il non luogo a provvedere.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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