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Ordinanza

Ordinanza n. 12241/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda prot. 34040)

Giustizia amministrativa202412789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell'esecuzione della sentenza che ordinava al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente aveva originariamente proposto un ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna. Con sentenza n. 14578 del 22 luglio 2025 il ricorso era stato accolto, con ordine al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione della sentenza e nomina, per l'eventuale persistente inerzia, di un Commissario ad acta, individuato nel dirigente responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, onerato di provvedere entro un ulteriore termine di 90 giorni. Con istanza depositata il 27 marzo 2026 la ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza. Nelle more, il Commissario ad acta ha adottato, il 20 aprile 2026, un provvedimento espresso sull'istanza, negando il riconoscimento del titolo. Il 5 giugno 2026 la ricorrente ha chiesto al Collegio di dichiarare cessata la materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di esecuzione. Ha rilevato che la nomina del Commissario ad acta era già stata disposta nella sentenza da eseguire e che il Commissario si era effettivamente attivato, adottando un provvedimento espresso sull'istanza di riconoscimento del titolo. Pertanto, non residuava una persistente inerzia sulla quale il Collegio dovesse intervenire. L'ordinanza non esamina la legittimità sostanziale del diniego di riconoscimento adottato dal Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio diretto all'esecuzione di una sentenza che ha imposto all'amministrazione di provvedere e ha già nominato un Commissario ad acta per il caso di inerzia, l'adozione da parte del Commissario di un provvedimento espresso sull'istanza determina il venir meno dell'inerzia oggetto del giudizio e rende non necessaria un'ulteriore pronuncia esecutiva del Collegio.
  • La mera adozione di un provvedimento espresso da parte del Commissario ad acta esaurisce, ai fini del giudizio sull'inerzia, l'obbligo di provvedere, senza comportare in questa sede una valutazione sulla legittimità sostanziale del contenuto del provvedimento adottato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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