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Sentenza

Sentenza del 19/04/2019 n. 11034 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di accertamento relativi alla TIA per gli anni 2001-2006, emessi dal Comune di (OMISSIS) e gestiti dalla società accertatrice. La ricorrente contestava la decisione della CTR Toscana, sostenendo che il giudice d'appello avesse utilizzato documenti prodotti per la prima volta in appello, rideterminato le superfici tassabili sulla base di un titolo diverso da quello originario e motivato in modo insufficiente o contraddittorio, anche affermando erroneamente che la contribuente avesse condiviso la nuova quantificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la produzione documentale in appello ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, poiché i documenti non introducevano nuove domande o eccezioni e conducevano a una riduzione della superficie imponibile. Ha inoltre confermato che il giudice tributario, quando l'atto presenta vizi sostanziali, deve esaminare il merito e può rideterminare la pretesa tributaria entro i limiti delle domande delle parti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riferito a un'argomentazione non decisiva e non costituente la ratio decidendi. La T. S.p.A. è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in 6.200 euro oltre accessori e spese generali, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2

    Consente alle parti di produrre liberamente documenti anche in appello, sebbene preesistenti al giudizio di primo grado.

    Nel processo tributario la produzione di documenti in appello è ammessa anche se i documenti erano già disponibili in primo grado, prevalendo la disciplina speciale tributaria sulla preclusione ordinaria dell'art. 345 c.p.c., purché non vengano introdotte nuove domande o eccezioni.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    Il processo tributario ha natura impugnatoria, ma il giudice deve pronunciarsi sul rapporto tributario sostanziale e può sostituire la quantificazione dell'imposta quando l'atto presenta vizi sostanziali.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2

    Esprime il principio di specialità delle norme processuali tributarie rispetto alle norme del processo civile ordinario.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Prevede il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo per la controversia; non è sufficiente censurare una questione, un'argomentazione o un passaggio meramente aggiuntivo della motivazione.

  • Art. 2697 c.c.

    Rileva nella distinzione tra fatti costitutivi, impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto controverso, che possono assumere rilievo ai fini del vizio di motivazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ha introdotto l'obbligo del pagamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario è generalmente possibile produrre documenti per la prima volta in appello, anche se preesistenti, purché tali documenti non introducano una nuova domanda, una nuova eccezione o un nuovo tema sostanziale di controversia.
  • Quando l'avviso tributario è viziato per ragioni sostanziali, il giudice non deve necessariamente annullarlo integralmente: può esaminare il merito e rideterminare l'imposta o la superficie imponibile entro i limiti delle richieste formulate dalle parti.
  • Una riduzione della pretesa tributaria fondata su documentazione più attendibile può essere utilizzata dal giudice per sostituire la quantificazione originaria, anche se la documentazione è stata prodotta in appello.
  • In cassazione non è sufficiente contestare una semplice argomentazione della sentenza: la censura deve riguardare una vera ragione decisiva della decisione e indicare uno specifico fatto storico controverso.
  • L'eventuale erroneo riferimento del giudice alla condivisione di una quantificazione da parte del contribuente è irrilevante se tale riferimento non costituisce la ragione effettiva della decisione.
  • Il rigetto integrale del ricorso comporta normalmente sia la condanna alle spese della controparte sia l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.

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