Sentenza del 19/04/2019 n. 854 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - riscossione - tassa automobilistica - prescrizione -- iscrizione a ruolo - atto interruttivo - non è tale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la prescrizione della pretesa tributaria e, in particolare, la verifica se l'iscrizione a ruolo dell'obbligazione relativa alla tassa automobilistica possa interrompere il termine di prescrizione. È stato affermato che l'iscrizione a ruolo costituisce un atto endoprocedimentale e non recettizio: non viene portata a conoscenza del contribuente e non produce effetti direttamente percepibili nella sua sfera giuridica. Pertanto, non può essere considerata un valido atto interruttivo della prescrizione.
La decisione
La pretesa tributaria non può ritenersi validamente preservata dalla sola iscrizione a ruolo. Per interrompere la prescrizione è necessario un atto idoneo, portato a conoscenza del contribuente e capace di incidere sulla sua posizione giuridica, come una notificazione valida della cartella di pagamento o di altro atto interruttivo previsto dalla legge. In assenza di tale atto entro il termine di prescrizione, la pretesa si estingue per prescrizione.
Norme richiamate
Norme civilistiche sulla prescrizione e sull'interruzione della prescrizione
L'interruzione della prescrizione richiede un atto idoneo a manifestare la volontà del titolare del diritto e, quando deve produrre effetti nei confronti del destinatario, tale atto deve essere portato a sua conoscenza. Un atto interno all'amministrazione, non recettizio e non percepibile dal contribuente, non è sufficiente.
Disciplina della riscossione mediante ruolo
L'iscrizione a ruolo è un passaggio interno o endoprocedimentale della formazione della pretesa e non coincide con la notificazione dell'atto di riscossione. Di conseguenza, da sola non interrompe il termine di prescrizione.
Massime di principio
- Gli atti interni dell'amministrazione, che non vengono notificati o comunque portati a conoscenza del contribuente, normalmente non interrompono la prescrizione.
- Per interrompere validamente la prescrizione occorre un atto idoneo, tempestivo e conoscibile dal destinatario, con efficacia concreta sulla sua sfera giuridica.
- La mera iscrizione a ruolo non equivale alla notificazione della cartella di pagamento e non può sostituire un atto recettizio.
- In controversie analoghe è essenziale verificare la data di scadenza del tributo, la data degli eventuali atti interruttivi e la validità della loro notificazione.
- Se l'amministrazione non dimostra l'esistenza e la tempestiva notificazione di un atto interruttivo, il contribuente può eccepire la prescrizione della pretesa.
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