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Sentenza

Sentenza del 19/04/2019 n. 36 - Comm. Trib. Prov. Vercelli

Avviso di accertamento - Imposta pubblicitaria - Cartelli - Esenzione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta. È stato escluso il presupposto impositivo previsto dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, in quanto i cartelli svolgevano una funzione meramente informativa e di orientamento per gli utenti. La semplice presenza del logo o del nome del centro commerciale non è stata ritenuta sufficiente a trasformare tali indicazioni in messaggi pubblicitari soggetti a imposta.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità a cartelli collocati presso il centro commerciale. Sebbene i cartelli riportassero il logo della società o il nome del centro commerciale, il loro contenuto riguardava esclusivamente informazioni pratiche, quali i giorni e gli orari di apertura, la planimetria, l’accesso al parcheggio e indicazioni analoghe. Secondo il ricorrente, tali messaggi non avevano natura pubblicitaria, poiché non erano diretti a promuovere la domanda di beni o servizi né a valorizzare o migliorare l’immagine dell’attività commerciale.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Il presupposto dell’imposta sulla pubblicità richiede un messaggio avente effettiva natura pubblicitaria, idoneo a diffondere o promuovere la domanda di beni o servizi oppure a migliorare l’immagine del soggetto commerciale. Non rientrano necessariamente nella fattispecie le comunicazioni aventi finalità esclusivamente informative o funzionali.

Massime di principio

  • Per stabilire se un cartello è soggetto a imposta pubblicitaria occorre valutarne il contenuto e la funzione concreta, non soltanto la presenza di un marchio, di un logo o del nome dell’esercizio.
  • Le indicazioni pratiche relative a orari, accessi, parcheggi, planimetrie e modalità di fruizione della struttura, quando non contengono messaggi promozionali, hanno normalmente natura informativa e non pubblicitaria.
  • La tassazione può essere esclusa quando il messaggio non mira ad aumentare la domanda di beni o servizi e non contiene slogan, offerte, inviti all’acquisto o elementi diretti a promuovere l’attività.
  • La presenza del nome o del logo dell’operatore commerciale, se meramente identificativa della struttura e funzionale all’orientamento degli utenti, non è di per sé sufficiente a integrare il presupposto dell’imposta.
  • La valutazione deve essere effettuata caso per caso, considerando il testo complessivo, la grafica, la collocazione e la finalità prevalente del cartello.

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