Sentenza del 19/04/2019 n. 11011 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento e rettifica relativi all'importazione di beni egiziani. L'Agenzia contestava la sottofatturazione, poiché le fatture presentate in Italia indicavano valori inferiori rispetto a quelle reperite presso l'esportatore estero, chiedendo il recupero dei maggiori diritti doganali. La società sosteneva di essere estranea alla frode dell'esportatore, di avere agito in buona fede e che gli avvisi fossero privi di adeguata motivazione e di prova. In Cassazione l'Agenzia ha contestato, tra l'altro, che la Commissione regionale avesse rilevato d'ufficio la prescrizione e che avesse applicato erroneamente le norme sul contraddittorio e sulla determinazione del valore doganale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto illegittima la decisione della Commissione regionale nella parte in cui aveva rilevato d'ufficio la prescrizione, eccezione non proposta dalla contribuente e non rilevabile d'ufficio. Ha inoltre stabilito che, per gli accertamenti doganali anteriori alla disciplina successiva, non era applicabile l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, ma la disciplina speciale dell'art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990. Tuttavia, prima di disconoscere il valore di transazione, l'Amministrazione deve verificare l'eventuale attivazione del procedimento previsto dall'art. 181-bis del regolamento attuativo del codice doganale, chiedendo informazioni supplementari e consentendo all'importatore di fornire chiarimenti. La sentenza regionale è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
La Commissione regionale non poteva rilevare d'ufficio la prescrizione se la contribuente non l'aveva eccepita; ciò integra ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Art. 221 del Codice doganale comunitario, Reg. (CEE) n. 2913/1992
Disciplina la comunicazione dell'importo dei dazi e i relativi termini. La Corte non ha deciso definitivamente la questione dei termini, poiché il motivo è stato ritenuto assorbito dall'accoglimento della censura sull'erroneo rilievo d'ufficio della prescrizione.
Art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990
Costituisce la disciplina speciale applicabile ai controlli e alle rettifiche doganali. Per gli accertamenti doganali non si applica automaticamente il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
Art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000
La disposizione, riferita alle verifiche fiscali eseguite mediante accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente, non è stata ritenuta applicabile a un controllo doganale documentale effettuato a posteriori.
Art. 181-bis del Reg. (CEE) n. 2454/1993
Quando l'autorità doganale nutre fondati dubbi sul valore dichiarato, deve chiedere informazioni o documentazione supplementare e instaurare un confronto con l'importatore prima di disconoscere il valore di transazione.
Artt. 29, 30 e 31 del Reg. (CEE) n. 2913/1992
Prevedono una sequenza gerarchica e sussidiaria per determinare il valore in dogana. Il valore di transazione, pari al prezzo effettivamente pagato o da pagare, è il criterio prioritario; solo se non utilizzabile si passa progressivamente ai metodi previsti dagli artt. 30 e 31.
Art. 220 del Reg. (CEE) n. 2913/1992
Può impedire la contabilizzazione a posteriori dei dazi quando l'omessa contabilizzazione dipende da un errore dell'autorità non ragionevolmente riconoscibile dal debitore, che abbia agito in buona fede e rispettato gli obblighi dichiarativi. La questione è rimasta assorbita.
Art. 78 del Reg. (CEE) n. 2913/1992
Consente il controllo e la revisione delle dichiarazioni doganali anche dopo lo svincolo delle merci.
Sentenza CGUE Sopropè, C-349/07
Riconosce il diritto di essere ascoltati prima dell'adozione di provvedimenti sfavorevoli, quale principio generale del diritto dell'Unione. Nel caso concreto, però, la Corte di cassazione ha ritenuto applicabile la disciplina speciale doganale italiana e non l'art. 12, comma 7, dello Statuto.
Sentenza CGUE Preqù Italia, C-276/16
Ha ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione la disciplina italiana antecedente alla novella del 2012, nella quale il contraddittorio poteva essere attivato dall'interessato mediante contestazione dell'atto e ricorso amministrativo.
Massime di principio
- In materia doganale il valore dichiarato dall'importatore, normalmente coincidente con il prezzo effettivamente pagato, è il criterio prioritario e non può essere sostituito automaticamente sulla base del solo confronto con fatture estere di importo maggiore.
- Se l'autorità doganale dubita del valore dichiarato, deve prima indicare i motivi dei dubbi, chiedere informazioni o documenti integrativi e consentire all'importatore di fornire spiegazioni, secondo il procedimento speciale previsto dalla normativa doganale.
- Per disconoscere il valore di transazione l'Amministrazione deve rispettare la sequenza dei metodi di valutazione: prima il valore di transazione, poi i metodi sussidiari dell'art. 30 e, solo in ultima istanza, il metodo residuale dell'art. 31.
- La violazione del diritto al contraddittorio non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto: il contribuente deve dimostrare che, se fosse stato ascoltato, avrebbe potuto fornire elementi idonei a condurre a un risultato diverso.
- Nei controlli doganali documentali anteriori alla disciplina successiva, la procedura speciale doganale prevale sulle garanzie procedimentali generali previste per le verifiche fiscali presso i locali del contribuente.
- La prescrizione deve essere eccepita dalla parte interessata quando non sia rilevabile d'ufficio; il giudice tributario non può introdurla autonomamente oltre i limiti delle domande formulate.
- La buona fede dell'importatore e l'eventuale affidamento su certificati o documenti formalmente validi possono essere rilevanti, ma devono essere valutati insieme alla documentazione disponibile, alla diligenza concretamente esigibile e alle regole applicabili alla contabilizzazione a posteriori dei dazi.
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