Sentenza del 19/04/2019 n. 37 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Estratto di ruolo - Atto interno - Condizioni di impugnabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contesta le pretese iscritte a ruolo sulla base dell’estratto di ruolo, in particolare quando sostiene di non aver ricevuto la notifica delle relative cartelle esattoriali. L’estratto di ruolo, essendo un documento interno e privo di autonoma efficacia impositiva, normalmente non è autonomamente impugnabile per mancanza di interesse. Tuttavia, può essere impugnato quando il contribuente non abbia avuto conoscenza delle cartelle mediante regolare notificazione e intenda far valere eccezioni relative al merito della pretesa.
La decisione
La regola generale è che l’estratto di ruolo non è impugnabile autonomamente, perché non costituisce un atto impositivo ma una riproduzione delle iscrizioni contenute nel ruolo e documenta l’entità e la natura dei crediti risultanti dalle cartelle. In via eccezionale, l’impugnazione è ammessa se le cartelle esattoriali non sono state notificate: in tale situazione il contribuente può contestare sia la validità della pretesa sia gli eventuali vizi relativi alla mancata notificazione.
Massime di principio
- Un documento interno o meramente ricognitivo, privo di autonoma efficacia impositiva, di regola non può essere impugnato isolatamente per assenza di interesse concreto e attuale.
- L’impugnazione può diventare ammissibile quando il contribuente non abbia ricevuto l’atto impositivo principale e utilizzi il documento conoscitivo per contestare per la prima volta la pretesa.
- La mancata notificazione della cartella può consentire di dedurre eccezioni sia formali, relative alla validità della notifica, sia di merito, relative all’esistenza, all’ammontare o alla prescrizione del credito.
- La mera conoscenza dell’iscrizione tramite estratto di ruolo non sostituisce necessariamente la notificazione dell’atto impositivo, soprattutto quando tale notificazione sia richiesta per rendere efficace la pretesa nei confronti del contribuente.
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