Cassazione Civile, Ordinanza n. 05911/2023 del 27/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda dipendenti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che avevano lavorato per più anni con contratti a tempo determinato. In primo grado era stata accolta solo in parte la loro domanda: era stato riconosciuto un risarcimento per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine, mentre era stata respinta la pretesa di ottenere il riconoscimento degli aumenti stipendiali connessi all'anzianità maturata sin dal primo contratto. In appello, a seguito dell'intervenuta stabilizzazione ai sensi della L. 107/2015, la Corte territoriale ha rigettato integralmente le domande ritenendo che l'immissione in ruolo avesse già riparato il danno e che non spettassero differenze retributive per il servizio pregresso non di ruolo. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 36 d.lgs. 165/2001, sostenendo che la stabilizzazione non escludesse il risarcimento del danno; 2) violazione della direttiva 1999/70/CE, dell'art. 400 t.u. 297/1994, dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 32 L. 183/2010, censurando l'esclusione dal computo, ai fini dell'abusività, delle nomine su organico di fatto; 3) violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., per avere la Corte d'appello posto a carico dei lavoratori l'onere di provare le concrete modalità delle assunzioni; 4) violazione dell'Accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, per avere negato le differenze retributive legate all'anzianità di servizio maturata durante i rapporti a termine dopo la successiva stabilizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo infondata la censura sul diniego del risarcimento ulteriore dopo la stabilizzazione e sulle modalità di valutazione dell'abusività dei contratti a termine, affermando che la stabilizzazione acquisita nel settore scolastico costituisce misura proporzionata ed effettiva a sanare l'abuso. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che la pretesa retributiva per differenze stipendiali fondate sull'anzianità di servizio è autonoma e distinta dalla domanda risarcitoria per abuso del termine e non viene meno per effetto della stabilizzazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, perché esamini la domanda di riconoscimento delle differenze retributive applicando i principi affermati; al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale insieme all'art. 36 d.lgs. 165/2001, ma la Corte ritiene infondata la censura secondo cui la stabilizzazione precluderebbe il risarcimento del danno ulteriore.
È richiamato dai ricorrenti quale norma violata per l'abusivo ricorso al contratto a termine; la Corte conferma che, nel settore scolastico, la stabilizzazione può sanare l'abuso, ma non estingue automaticamente le pretese retributive autonome.
Direttiva 1999/70/CE
La clausola 4 dell'Accordo quadro recepito dalla direttiva impone di riconoscere al personale a termine poi immesso in ruolo l'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale, disapplicando le norme interne contrastanti.
art. 400 t.u. n. 297/1994
Invocato nel secondo motivo per contestare la qualificazione delle nomine su organico di fatto, ma la Corte rigetta la censura nei limiti esaminati.
Richiamato nel secondo motivo quale parametro normativo in tema di conseguenze dell'illegittimo termine; la Corte non accoglie la censura sul punto.
Richiamato nel terzo motivo; la Corte non aderisce alla tesi che l'onere probatorio gravasse sul Ministero quanto alle modalità concrete delle assunzioni.
Richiamato nel terzo motivo; la Corte conferma che, per la domanda di danni ulteriori, il lavoratore non beneficia di alcuna agevolazione probatoria da danno presunto.
È il vizio di legittimità invocato per i motivi di violazione di legge.
È richiamato nel quarto motivo insieme alla violazione di legge, ma la Corte decide nel merito della censura accogliendola.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel settore scolastico, la stabilizzazione del personale assunto reiteratamente a termine può costituire misura idonea a sanzionare l'abuso e a cancellarne le conseguenze, con conseguente infondatezza della pretesa risarcitoria fondata solo sull'illegittima reiterazione, salvo ulteriori danni specificamente allegati e provati.
- La domanda di differenze retributive fondate sull'anzianità di servizio maturata durante i rapporti a termine è autonoma rispetto alla domanda risarcitoria per abuso del contratto a termine: la successiva immissione in ruolo non la assorbe né la estingue.
- La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone, nel comparto scuola, il riconoscimento dell'anzianità maturata dal lavoratore a termine poi stabilizzato ai fini della progressione stipendiale, con disapplicazione delle norme interne o contrattuali che lo penalizzino rispetto al dipendente comparabile assunto a tempo indeterminato.
- In tema di domanda risarcitoria per abusivo ricorso al termine, il lavoratore non beneficia di una presunzione di danno oltre la stabilizzazione e deve allegare e provare specificamente i danni ulteriori richiesti.
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