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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05911/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda dipendenti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che avevano lavorato per più anni con contratti a tempo determinato. In primo grado era stata accolta solo in parte la loro domanda: era stato riconosciuto un risarcimento per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine, mentre era stata respinta la pretesa di ottenere il riconoscimento degli aumenti stipendiali connessi all'anzianità maturata sin dal primo contratto. In appello, a seguito dell'intervenuta stabilizzazione ai sensi della L. 107/2015, la Corte territoriale ha rigettato integralmente le domande ritenendo che l'immissione in ruolo avesse già riparato il danno e che non spettassero differenze retributive per il servizio pregresso non di ruolo. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 36 d.lgs. 165/2001, sostenendo che la stabilizzazione non escludesse il risarcimento del danno; 2) violazione della direttiva 1999/70/CE, dell'art. 400 t.u. 297/1994, dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 32 L. 183/2010, censurando l'esclusione dal computo, ai fini dell'abusività, delle nomine su organico di fatto; 3) violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., per avere la Corte d'appello posto a carico dei lavoratori l'onere di provare le concrete modalità delle assunzioni; 4) violazione dell'Accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, per avere negato le differenze retributive legate all'anzianità di servizio maturata durante i rapporti a termine dopo la successiva stabilizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo infondata la censura sul diniego del risarcimento ulteriore dopo la stabilizzazione e sulle modalità di valutazione dell'abusività dei contratti a termine, affermando che la stabilizzazione acquisita nel settore scolastico costituisce misura proporzionata ed effettiva a sanare l'abuso. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che la pretesa retributiva per differenze stipendiali fondate sull'anzianità di servizio è autonoma e distinta dalla domanda risarcitoria per abuso del termine e non viene meno per effetto della stabilizzazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, perché esamini la domanda di riconoscimento delle differenze retributive applicando i principi affermati; al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale insieme all'art. 36 d.lgs. 165/2001, ma la Corte ritiene infondata la censura secondo cui la stabilizzazione precluderebbe il risarcimento del danno ulteriore.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato dai ricorrenti quale norma violata per l'abusivo ricorso al contratto a termine; la Corte conferma che, nel settore scolastico, la stabilizzazione può sanare l'abuso, ma non estingue automaticamente le pretese retributive autonome.

  • Direttiva 1999/70/CE

    La clausola 4 dell'Accordo quadro recepito dalla direttiva impone di riconoscere al personale a termine poi immesso in ruolo l'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale, disapplicando le norme interne contrastanti.

  • art. 400 t.u. n. 297/1994

    Invocato nel secondo motivo per contestare la qualificazione delle nomine su organico di fatto, ma la Corte rigetta la censura nei limiti esaminati.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    Richiamato nel secondo motivo quale parametro normativo in tema di conseguenze dell'illegittimo termine; la Corte non accoglie la censura sul punto.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte non aderisce alla tesi che l'onere probatorio gravasse sul Ministero quanto alle modalità concrete delle assunzioni.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte conferma che, per la domanda di danni ulteriori, il lavoratore non beneficia di alcuna agevolazione probatoria da danno presunto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il vizio di legittimità invocato per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È richiamato nel quarto motivo insieme alla violazione di legge, ma la Corte decide nel merito della censura accogliendola.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, la stabilizzazione del personale assunto reiteratamente a termine può costituire misura idonea a sanzionare l'abuso e a cancellarne le conseguenze, con conseguente infondatezza della pretesa risarcitoria fondata solo sull'illegittima reiterazione, salvo ulteriori danni specificamente allegati e provati.
  • La domanda di differenze retributive fondate sull'anzianità di servizio maturata durante i rapporti a termine è autonoma rispetto alla domanda risarcitoria per abuso del contratto a termine: la successiva immissione in ruolo non la assorbe né la estingue.
  • La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone, nel comparto scuola, il riconoscimento dell'anzianità maturata dal lavoratore a termine poi stabilizzato ai fini della progressione stipendiale, con disapplicazione delle norme interne o contrattuali che lo penalizzino rispetto al dipendente comparabile assunto a tempo indeterminato.
  • In tema di domanda risarcitoria per abusivo ricorso al termine, il lavoratore non beneficia di una presunzione di danno oltre la stabilizzazione e deve allegare e provare specificamente i danni ulteriori richiesti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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