LEGGE 2 aprile 1958, n. 339
Per la tutela del rapporto di lavoro domestico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegola i rapporti di lavoro dei collaboratori domestici che prestano opera continuativa e prevalente (almeno 4 ore giornaliere) presso la stessa famiglia. Prevede obblighi di denuncia dell'assunzione, documenti d'assunzione, divieto di mediazione, norme su minorenni, periodo di prova (fino a 1 mese per impiegatizi, 8 giorni per manodopera), riposi, ferie, congedo matrimoniale, preavvisi, indennità di anzianità e 13ª mensilità, nonché istituzione di Commissioni centrali e provinciali per tariffe e regolamentazione. Alcune disposizioni sull'indennità sono state successivamente dichiarate incostituzionali; la legge non ha limiti temporali di applicabilità.
Disciplina del lavoro domestico
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