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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24881/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente in liquidazione)

La controversia

I ricorrenti, già impiegati come autisti soccorritori mediante una pluralità di contratti a tempo determinato e successive proroghe, erano stati stabilizzati con decorrenza giuridica ed economica dal 31 maggio 2008 nell'area A2. Essi hanno proposto opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa per ottenere differenze retributive corrispondenti al trattamento dell'area B, posizione economica B1, sostenendo che le mansioni di autista soccorritore fossero riconducibili al profilo socio-sanitario dell'area B ai sensi della contrattazione integrativa dell'ente. Il Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione, ritenendo che i lavoratori fossero stati inquadrati senza soluzione di continuità nell'area A2 e che non fosse dimostrato lo svolgimento di mansioni superiori caratterizzate da maggiore professionalità e responsabilità. Ha inoltre richiamato il giudicato formatosi sulla stabilizzazione e la giurisprudenza di legittimità sull'interpretazione dell'art. 12 del CCNI dell'ente. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 115 c.p.c., sostenendo che un precedente giudicato avrebbe accertato il diritto alle differenze retributive. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riproduceva il testo del giudicato esterno, comprensivo di motivazione e dispositivo, necessario per consentirne l'interpretazione in sede di legittimità. La censura è stata comunque ritenuta non idonea ad aggredire la ratio decidendi relativa alla mancata prova dello svolgimento di mansioni superiori. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che l'ente non avrebbe contestato il quantum del credito. Anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la valutazione dell'esistenza e dell'ampiezza di una condotta di non contestazione dei fatti appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti dei vizi motivazionali propri del giudizio di legittimità. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno censurato il mancato espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo. Il motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., in quanto conforme all'orientamento consolidato secondo cui la selezione e valutazione delle prove spettano al giudice di merito e la CTU non può essere utilizzata per supplire alla carenza di allegazioni o prove, né per svolgere un'indagine esplorativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non autosufficiente la censura relativa al giudicato esterno, non adeguatamente impugnata la ratio decidendi concernente la mancata prova delle mansioni superiori, non censurabile in cassazione la valutazione del giudice di merito sulla non contestazione del quantum e legittimo il mancato espletamento della CTU, non potendo quest'ultima sostituire l'onere di allegazione e prova della parte. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 6.000 euro per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    La censura relativa all'interpretazione del giudicato esterno richiede che il ricorrente riproduca nel ricorso il contenuto del giudicato, con riferimento congiunto a motivazione e dispositivo, nel rispetto del principio di autosufficienza.

  • art. 324 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla dedotta efficacia di giudicato della precedente pronuncia.

  • art. 115 c.p.c.

    La mancata contestazione specifica di circostanze di fatto può dispensare la controparte dall'onere probatorio; tuttavia, l'accertamento concreto della condotta di contestazione o non contestazione è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo entro i limiti propri del giudizio di legittimità.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È indicato quale parametro delle denunce di violazione e falsa applicazione di norme di diritto formulate dai ricorrenti.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    È richiamato in relazione alla denuncia di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360-bis c.p.c.

    La Corte lo applica per dichiarare inammissibile il motivo sulla CTU, poiché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorso non offre elementi per mutare tale orientamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo della parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 12 CCNI dell'Ente Croce Rossa Italiana 2006-2009

    Secondo la giurisprudenza richiamata, la disposizione non è nulla e non comporta automaticamente la trasposizione di una figura professionale da un'area contrattuale a un'altra; il riconoscimento dell'inquadramento superiore richiede la prova delle mansioni corrispondenti, caratterizzate da maggiore professionalità e responsabilità.

  • art. 14 CCNL

    Il Tribunale lo ha richiamato per affermare che il passaggio da un'area all'altra è consentito solo alle condizioni previste dalla norma contrattuale.

  • art. 40 del d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato nella giurisprudenza citata per escludere la nullità della disciplina integrativa relativa ai profili professionali socio-sanitari.

  • art. 22, comma 1, lett. a), CCNL enti pubblici non economici 1998-2001

    È richiamato per escludere il contrasto della disciplina integrativa con i limiti posti dalla contrattazione nazionale.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente in cassazione contesta l'interpretazione di un giudicato esterno, deve riprodurre nel ricorso il testo rilevante della pronuncia, comprendente motivazione e dispositivo; la sola indicazione del dispositivo non consente alla Corte di verificare il comando giudiziale e rende la censura non autosufficiente.
  • Il ricorso per cassazione deve aggredire la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione. Se il giudice di merito ha escluso il diritto a differenze retributive per mancata allegazione e prova dello svolgimento di mansioni superiori, non è sufficiente censurare profili diversi senza contestare specificamente tale accertamento.
  • L'accertamento dell'esistenza, del contenuto e dell'ampiezza di una condotta processuale di non contestazione costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione può essere denunciata soltanto nei limiti della violazione della norma processuale o dei vizi motivazionali consentiti.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è uno strumento di ausilio del giudice e non un mezzo destinato a supplire alla carenza di allegazioni o prove della parte. È legittimo negarla quando la richiesta mira a un'indagine esplorativa o a ricercare fatti costitutivi del diritto non previamente dimostrati.
  • La contrattazione integrativa non può determinare automaticamente il passaggio di una figura professionale da un'area contrattuale a un'altra, quando tale passaggio non sia consentito dalla disciplina nazionale; il riconoscimento del superiore inquadramento richiede la prova concreta di mansioni corrispondenti ai requisiti professionali e di responsabilità dell'area superiore.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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