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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05041/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino di nazionalità bangladina aveva chiesto in sede di merito il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari; il tribunale aveva respinto le domande e la corte d'appello aveva confermato il rigetto. Nel ricorso per cassazione venivano proposti quattro motivi: 1) violazione/falsa applicazione dell'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007 e dell'art. 8 d.lgs. n. 25/2008, assumendo che il giudizio di inattendibilità fosse fondato su mere speculazioni soggettive e non sui parametri normativi; 2) violazione/falsa applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 251/2007 in relazione all'art. 7 del medesimo decreto, lamentando la mancata corretta valutazione del rischio in caso di rientro; 3) violazione/falsa applicazione dell'art. 2, lett. g), e dell'art. 14 d.lgs. n. 251/2007, sostenendo che dovesse essere riconosciuta quantomeno la protezione sussidiaria; 4) falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, T.U. immigrazione, per omesso giudizio comparativo tra la situazione nel paese d'origine e il livello di integrazione in Italia ai fini della protezione umanitaria. Il Ministero intimato non svolgeva difese sostanziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto tutti e quattro i motivi formulati in modo generico e astratto, privi di specifiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata e non confrontati con le rationes decidendi della corte territoriale. In particolare, ha evidenziato che la sentenza di merito aveva escluso: la sussistenza di atti persecutori o violazioni dei diritti umani specificamente riferibili al richiedente; l'esistenza in Bangladesh di un conflitto armato o di violenza indiscriminata; una condizione di vulnerabilità e un'effettiva integrazione sociale in Italia idonee a giustificare la protezione umanitaria. È stata inoltre data atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007

    Richiamato dal ricorrente per contestare il giudizio di inattendibilità; la Corte rileva che la censura è generica e non si confronta con la motivazione della sentenza di merito.

  • art. 8 d.lgs. n. 25/2008

    Invocato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto valutare correttamente la domanda di protezione; la Corte lo menziona tra le norme richiamate in modo astratto, senza specifiche critiche al decisum.

  • art. 7 d.lgs. n. 251/2007

    Richiamato in relazione alla dedotta violazione sui presupposti della protezione; la Corte afferma che il motivo non si confronta con la ratio della decisione.

  • art. 2, lettera g), d.lgs. n. 251/2007

    Invocato dal ricorrente per fondare la protezione sussidiaria; la Corte ne rileva l'uso meramente assertivo e generico.

  • art. 14 d.lgs. n. 251/2007

    Richiamato per il riconoscimento della protezione sussidiaria; la Corte respinge la censura per genericità e mancato confronto con la motivazione di merito.

  • art. 5, comma 6, T.U. immigrazione

    Invocato per la protezione umanitaria; la Corte osserva che la corte d'appello aveva già svolto il giudizio comparativo richiesto dalla giurisprudenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, i motivi di ricorso devono contenere censure specifiche e riferite alle rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproduzione di norme, principi o giurisprudenza, senza confronto con la motivazione concreta, rende il motivo inammissibile.
  • Nelle controversie sulla protezione internazionale, chi deduce il vizio di motivazione o la violazione di legge deve collegare in modo puntuale il quadro normativo e fattuale alla situazione personale del richiedente; il richiamo a fonti generali sul paese di origine non basta se non è spiegato come esse incidano sulla vicenda individuale.
  • La protezione sussidiaria non può essere chiesta in modo meramente assertivo: occorre contestare specificamente le ragioni con cui il giudice di merito ha escluso il rischio di danno grave o di violenza indiscriminata nel paese di origine.
  • La protezione umanitaria richiede un apprezzamento comparativo tra condizioni personali nel paese di provenienza e grado di integrazione in Italia; tuttavia, in cassazione, la censura è inammissibile se non si confronta con la motivazione che abbia già effettuato tale comparazione e abbia escluso vulnerabilità e integrazione effettiva.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non vi è normalmente pronuncia sulle spese; resta fermo l'obbligo, ove dovuto, dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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