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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27231/2025 del 11/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, proposta da una condomina con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., di una delibera assembleare condominiale del 29 febbraio 2020 che aveva approvato il bilancio 2019. La ricorrente contestava alcune voci di spesa ritenendole non dovute o comunque deliberare per importi superiori al dovuto e deduceva anche un vizio derivante dalla partecipazione al voto di un condomino che era pure amministratore e che, secondo la sua tesi, avrebbe dovuto astenersi. Il tribunale ha rigettato l'impugnazione ritenendola tardiva ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si è denunciata la violazione dell'art. 702 bis c.p.c., sostenendo che il tribunale avrebbe erroneamente definito il giudizio con ordinanza invece che con sentenza e che, in ogni caso, il rito sommario non sarebbe stato richiesto, essendosi svolto il processo secondo scansioni incompatibili con tale rito; con il secondo si è denunciata la violazione delle norme emergenziali sulla sospensione dei termini processuali (d.l. 18/2020, art. 83, convertito in l. 40/2020, e d.l. 23/2020), assumendo che la tardività dell'impugnazione fosse stata affermata senza considerare la sospensione normativa dei termini.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse un'ordinanza pronunciata ai sensi degli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c. in un procedimento introdotto con ricorso per l'impugnazione di una delibera condominiale annullabile. La doglianza sulla pretesa insussistenza del rito sommario è stata smentita dal contenuto dell'ordinanza impugnata. Inoltre, la Corte ha osservato che, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. ratione temporis, l'ordinanza era appellabile e non direttamente ricorribile per cassazione; pertanto il ricorso per saltum era improponibile. La Corte ha aggiunto che, anche se il giudizio fosse stato introdotto con citazione e deciso con sentenza, la decisione sarebbe comunque stata appellabile salvo accordo delle parti per omettere l'appello, accordo non risultante. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese, nonché al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    Indica il rito sommario di cognizione invocato/seguito nel giudizio di merito; la Corte ha preso atto che il procedimento era stato introdotto con tale rito, come risultante dall'ordinanza impugnata.

  • art. 702 ter c.p.c.

    È richiamato come disposizione che disciplina la definizione del procedimento sommario con ordinanza.

  • art. 702 quater c.p.c.

    Nel testo ratione temporis prevedeva l'appellabilità dell'ordinanza e non la sua diretta ricorribilità per cassazione.

  • art. 1137, comma 2, c.c.

    È la norma posta a base del rigetto in primo grado per tardività dell'impugnazione della delibera condominiale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È la norma richiamata per la proposta di definizione del giudizio per inammissibilità del ricorso, poi condivisa dalla Corte.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte, decidendo in conformità alla proposta di inammissibilità, ha applicato la condanna per responsabilità aggravata con liquidazione di somme in favore della controparte e della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Consente il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83

    Era invocato per la sospensione dei termini processuali emergenziale, ma la Corte non ha accolto la censura.

  • d.l. 23/2020

    Era invocato in relazione alla sospensione dei termini processuali emergenziale, senza che il motivo sia stato accolto.

  • l. 5 giugno 2020, n. 40

    Legge di conversione del d.l. 18/2020 richiamata nel secondo motivo.

  • Cass. Sez. 6 - 1, ord. n. 19162 del 15/09/2020

    È richiamata per affermare che, in assenza di accordo per omettere l'appello, una decisione appellabile non è ricorribile per cassazione per saltum.

Massime di principio

  • L'ordinanza resa nel procedimento sommario di cognizione è, nel regime applicabile ratione temporis, soggetta ad appello e non a ricorso per cassazione diretto; la proposizione del ricorso per saltum è quindi inammissibile se manca l'accordo delle parti per saltare il grado di appello.
  • Quando il provvedimento impugnato dà espressamente conto dell'adozione del rito sommario di cognizione, la parte non può utilmente contestare in cassazione, senza confrontarsi con tale accertamento, che il giudizio sia stato definito in quel rito.
  • La forma processuale del provvedimento e il mezzo di impugnazione non mutano per il solo fatto che la parte invochi errori sulla decorrenza dei termini o sulla sospensione emergenziale, se il rimedio scelto è comunque quello non consentito dall'ordinamento.
  • Nel sistema delle impugnazioni civili, la scelta del mezzo di gravame deve rispettare il principio di tassatività: un provvedimento appellabile non può essere portato direttamente in cassazione salvo specifica previsione o accordo processuale delle parti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare, quando ricorrono i presupposti processuali, la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniImpugnazione delibere condominiali
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della prova

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