Cassazione Civile, Ordinanza n. 08708/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La società assicurata aveva ottenuto in origine un decreto ingiuntivo per il pagamento dell'indennizzo previsto da una polizza "eventi speciali", sostenendo che, in occasione del furto di olio d'oliva dai silos, si fosse verificato anche un atto vandalico consistente nello sversamento di una copiosa quantità di olio nel piazzale dello stabilimento. La Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva però revocato il decreto e rigettato la domanda ritenendo non provata la sussistenza dell'elemento soggettivo doloso dell'asserito atto vandalico. Con il ricorso per cassazione la società assicurata ha dedotto, da un lato, violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova e dei limiti del giudizio di rinvio, lamentando che la corte territoriale non si fosse conformata ai principi già enunciati dalla Cassazione; dall'altro, ha denunciato omesso/travisato apprezzamento di fatti e prove già acquisiti, nonché alcune censure ulteriori relative alla legittimazione passiva della compagnia, alla coassicurazione e alla liquidazione di rivalutazione e interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi: ha affermato che nel giudizio di rinvio il giudice può riesaminare liberamente il fatto e le prove nei limiti delle direttive della Cassazione, e che, in materia di assicurazione contro i danni, incombe sull'assicurato provare il fatto costitutivo della pretesa, cioè che l'evento denunciato rientri nella garanzia e abbia causato il danno. Ha quindi condiviso la conclusione della corte territoriale secondo cui non era stata provata, neppure per presunzioni, la natura vandalica e dolosa dello sversamento. Le ulteriori censure, relative a questioni dichiarate assorbite nella sentenza impugnata, sono state giudicate inammissibili perché non correlate alla decisione impugnata. Il ricorso è stato infine rigettato con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato tra le norme denunciate per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio abbia correttamente riesaminato il compendio istruttorio.
Le risultanze penali sono state considerate prove atipiche liberamente valutabili dal giudice civile.
Invocato per vizi motivazionali, ma la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta congrua e non illogica.
Richiamato in relazione ai vincoli del giudizio di rinvio; la Corte ha ribadito che il giudice di rinvio può riesaminare le questioni devolute nei limiti dei principi di diritto fissati.
Invocato per dedurre il mancato rispetto dei limiti del rinvio; la censura è stata respinta.
Richiamato come norma sulla responsabilità contrattuale, nel quadro del riparto dell'onere probatorio.
Richiamati per affermare che, in assicurazione contro i danni, l'assicurato deve provare il fatto coperto dalla garanzia e il nesso causale con il danno.
Citato tra le norme denunciate senza che la Corte ne sviluppi una specifica interpretazione decisiva.
La prova dei fatti costitutivi della domanda di indennizzo incombe sull'assicurato; chi allega la condotta dolosa deve provarne anche l'elemento soggettivo, eventualmente per presunzioni.
Richiamato tra i motivi, ma le censure connesse sono state dichiarate inammissibili perché non pertinenti alla sentenza impugnata.
Richiamato tra i motivi, senza esame nel merito perché la relativa censura è stata ritenuta non correlata alla decisione impugnata.
Richiamato tra i motivi, ma le questioni connesse sono state dichiarate inammissibili.
Richiamato tra i motivi, senza che la Corte ne facesse applicazione decisiva nel rigetto del ricorso.
Richiamato tra i motivi, senza specifica incidenza sulla decisione finale.
Indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ha fondato l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice può riesaminare ex novo le risultanze processuali e valutare liberamente fatti e prove, purché si mantenga entro i principi di diritto fissati dalla Corte di cassazione e nel rispetto di preclusioni e decadenze già maturate.
- In materia di assicurazione contro i danni, l'assicurato che agisce per l'indennizzo deve provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza di un evento rientrante nella copertura e il nesso causale tra tale evento e il danno lamentato.
- Quando la copertura assicurativa dipende da una particolare qualificazione dell'evento come doloso o vandalico, non basta provare il mero verificarsi del danno materiale: occorre dimostrare anche l'elemento soggettivo richiesto dalla clausola di polizza.
- L'elemento psicologico della condotta illecita può essere provato anche per presunzioni, ma il relativo apprezzamento è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- Le risultanze di procedimenti penali possono essere utilizzate nel processo civile come prove atipiche liberamente valutabili, se idonee a fornire elementi di giudizio e non smentite dalle altre emergenze istruttorie.
- Le censure che non si confrontano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, o che investono questioni dichiarate assorbite, sono inammissibili come non motivi.
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