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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08621/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirenti)

La controversia

La lite nasce dall'acquisto, da parte di uno dei ricorrenti, di un appartamento in un condominio tramite decreto di trasferimento emesso in sede esecutiva, bene che secondo la prospettazione degli attori risultava ampliato dai precedenti proprietari mediante inglobamento di alcune porzioni di proprietà condominiale. Gli attori hanno chiesto l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in loro favore, delle aree inglobate, facendo leva sul possesso esercitato dai loro danti causa e poi da loro stessi. In primo grado la domanda è stata rigettata; la Corte d'appello ha confermato il rigetto sul merito, limitandosi a riformare il capo sulle spese. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto principalmente la violazione dell'art. 1146 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse escluso in modo assoluto, nel regime tavolare, l'accessione del possesso in capo all'acquirente a non domino, mentre avrebbe dovuto verificare in concreto il contenuto del titolo di acquisto e la possibilità di unire il proprio possesso a quello dei danti causa. Con i motivi successivi, assorbiti, hanno censurato: l'omesso esame del titolo idoneo; la ricostruzione della domanda come usucapione fondata solo sull'accessione del possesso successiva all'acquisto; l'omesso rilievo della non contestazione del possesso esclusivo; l'erronea affermazione di indeterminatezza delle porzioni oggetto di usucapione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata l'affermazione della Corte d'appello secondo cui, nel sistema tavolare, l'acquirente non domino non sarebbe mai legittimato a unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione. Ha precisato che l'accessione del possesso ex art. 1146 c.c. è compatibile con il sistema tavolare quando il trasferimento del possesso trovi giustificazione in un titolo almeno astrattamente idoneo a trasferire la proprietà e quando il giudice verifichi il concreto contenuto del titolo e l'identificazione del bene o delle porzioni di cui si discute. Poiché tale verifica non era stata correttamente compiuta, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 1146 c.c.

    L'accessione del possesso può operare anche nel sistema tavolare, ma solo se il trasferimento si fonda su un titolo idoneo o comunque astrattamente idoneo a trasferire la proprietà; il giudice deve verificare in concreto il contenuto del titolo e la riferibilità del possesso al bene o alle porzioni controverse.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro della censura per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo.

  • artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.

    Richiamati nei motivi assorbiti in tema di onere della prova e valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo assorbito in relazione alla dedotta sufficiente individuazione dei beni oggetto di domanda.

Massime di principio

  • Nel sistema tavolare l'accessione del possesso ex art. 1146 c.c. non è in astratto incompatibile con l'usucapione; occorre però che il trasferimento del possesso si innesti su un titolo che consenta di individuare il bene o il diritto trasferito e che sia almeno astrattamente idoneo al trasferimento del diritto reale.
  • L'incompatibilità con l'accessione del possesso non deriva automaticamente dalla sola mancanza di intavolazione, ma va verificata in concreto in relazione al contenuto del titolo e alla natura del diritto reale interessato.
  • Quando sono accertati il possesso esclusivo ultraventennale o ultracinquantennale e l'inglobamento di porzioni di bene comune nel cespite trasferito, il giudice di merito deve valutare se tali elementi consentano l'usucapione anche mediante l'accessione del possesso dei danti causa.
  • In presenza di una domanda di usucapione di porzioni inglobate in un immobile, il giudice deve controllare la precisa identificabilità dei beni controversi e non può arrestarsi a una valutazione astratta della mancanza di intavolazione.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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