Cassazione Civile, Ordinanza n. 08644/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce dall'azione di revocatoria ordinaria proposta da alcuni creditori di un debitore, muniti di un titolo giudiziale per il rimborso di spese legali, per ottenere la dichiarazione di inefficacia della costituzione di un fondo patrimoniale e del successivo atto di integrazione, con cui erano stati conferiti nel fondo terreni agricoli, fabbricato adibito ad agriturismo, arredi e attrezzature. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata l'incapienza del patrimonio del debitore e la dolosa preordinazione. La corte d'appello aveva invece accolto la revocatoria, reputando provato l'eventus damni e, tramite presunzioni, il consilium fraudis, valorizzando il conferimento di tutti i beni immobili nel fondo patrimoniale e la vicinanza temporale tra l'atto e l'inizio delle iniziative giudiziarie. In cassazione il debitore ha dedotto violazione dell'art. 2901 c.c. e omessa/contraddittoria motivazione, sostenendo che mancassero elementi gravi, precisi e concordanti per presumere la frode e che i beni fossero stati conferiti nel fondo molto prima della condanna alle spese legali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che, al di là della formale deduzione della violazione di legge, il ricorrente mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione di circostanze di fatto, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre richiamato i principi sul vizio di violazione di legge, sul requisito di specificità della censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. e sul sindacato di legittimità sulla motivazione, limitato al minimo costituzionale. Applicando tali regole, ha escluso i denunciati vizi motivazionali perché la sentenza d'appello era sorretta da una motivazione esistente, intelligibile e fondata su precisi riferimenti fattuali e giurisprudenziali. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per il contrasto tra gli esiti delle due fasi di merito. È stato altresì dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
La norma sulla revocatoria ordinaria è richiamata come parametro della censura, ma la Corte non entra nel merito della sua violazione; si limita a osservare che il ricorrente, sotto l'etichetta della violazione di legge, sollecitava in realtà una diversa valutazione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di legge richiede l'indicazione puntuale delle norme e argomentazioni specifiche che mostrino il contrasto della sentenza con le regole di diritto o con la loro interpretazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è oggi circoscritto al minimo costituzionale; è denunciabile solo un'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 12 disp. prel. c.c.
È richiamato per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo, come riduzione del sindacato di legittimità al minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la deduzione di violazione di legge non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze di fatto, riservata al giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge deve indicare in modo puntuale le norme asseritamente violate e spiegare in modo intelligibile perché la decisione impugnata si ponga in contrasto con esse.
- Il vizio di motivazione è configurabile soltanto nei casi di anomalia motivazionale che rendano la motivazione mancante, apparente, incomprensibile o internamente irriducibile, non già per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, anche se il ricorrente non lo condivide o ritiene preferibile una diversa lettura delle prove.
- Nel giudizio di revocatoria ordinaria, la critica in cassazione non può limitarsi a contestare la lettura presuntiva dei fatti compiuta dal giudice di appello, se la motivazione risulta esistente e coerente.
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