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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08645/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato tra le parti, con previsione che il definitivo fosse subordinato al rilascio del permesso di costruire e con obbligo del promissario acquirente di presentare entro sei mesi un progetto completo e corredato presso il Comune. Il promissario acquirente agiva chiedendo l’esecuzione in forma specifica del preliminare e il risarcimento dei danni; in corso di causa modificava la domanda chiedendo la risoluzione del preliminare per grave inadempimento dei venditori, con condanna al doppio della caparra o, in subordine, alla restituzione della caparra e ai danni. I promittenti venditori resistevano sostenendo che era stato il promissario acquirente a non adempiere all’obbligo di presentazione del progetto, dopo diffida ad adempiere, determinando la risoluzione del contratto. Il Tribunale dichiarava la risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. per inadempimento dell’acquirente e lo condannava al risarcimento dei danni. In appello il soccombente deduceva: ultrapetizione e indebita conversione della domanda da risoluzione giudiziale a risoluzione di diritto; erronea valutazione della gravità e imputabilità dell’inadempimento; erronea condanna al risarcimento nonostante la riserva di liquidazione in separato giudizio e oltre i limiti della caparra. In cassazione riproponeva, sostanzialmente, gli stessi tre motivi, denunciando violazioni degli artt. 1385, 1453, 1454, 1455, 1218, 1176, 1256, 112, 183 e 189 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che la domanda originaria dei venditori, letta nel suo contenuto sostanziale, era una richiesta di accertamento della risoluzione di diritto del preliminare per effetto della diffida ad adempiere, non una domanda di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c.; pertanto non vi è stata ultrapetizione né conversione indebita della domanda. Ha inoltre confermato la valutazione di merito sulla gravità e imputabilità dell’inadempimento del promissario acquirente, che non aveva presentato il progetto entro il termine pattuito. Infine, ha ritenuto che la riserva di agire in separato giudizio riguardasse solo i maggiori danni ulteriori non compresi nella domanda già proposta e provata, sicché la liquidazione operata nel giudizio era legittima. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1454 c.c.

    La diffida ad adempiere, se validamente intimata e rimasta senza esito, comporta la risoluzione di diritto del contratto; il giudice può accertarne l'effetto risolutivo sulla base del contenuto sostanziale della domanda e degli atti di causa.

  • art. 1453 c.c.

    La domanda di risoluzione giudiziale si distingue da quella di accertamento della risoluzione di diritto per diversità di petitum e presupposti; nel caso concreto la domanda non era da qualificare come risoluzione costitutiva.

  • art. 1455 c.c.

    Anche nell'ipotesi di diffida ad adempiere deve essere verificata la non scarsa importanza dell'inadempimento e la persistenza dell'interesse all'esatto adempimento.

  • art. 1218 c.c.

    La presunzione di responsabilità del debitore inadempiente opera come principio generale anche ai fini dell'accertamento dell'inadempimento rilevante per la risoluzione.

  • art. 1176 c.c.

    È richiamato come parametro della diligenza del debitore nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

  • art. 1256 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo; la Corte non ha ravvisato una impossibilità non imputabile idonea a escludere l'inadempimento.

  • art. 1385 c.c.

    La riserva di agire per il risarcimento in separato giudizio non impedisce la liquidazione dei danni già dedotti e provati nel medesimo giudizio; la caparra e i danni ulteriori seguono il diverso regime applicabile al caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione quando il giudice qualifica la domanda in base al contenuto sostanziale della pretesa, senza alterarne i fatti costitutivi.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, ma la Corte esclude ogni vizio nella qualificazione della domanda.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro delle conclusioni, ma non fonda alcuna violazione rilevata dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È applicato per il raddoppio del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice deve guardare al contenuto sostanziale della pretesa e non al solo tenore letterale delle conclusioni; la qualificazione giuridica segue i fatti allegati e il petitum effettivamente perseguito.
  • La domanda di risoluzione di diritto per diffida ad adempiere e la domanda di risoluzione giudiziale per inadempimento sono distinte per petitum e presupposti; tuttavia, se dalla citazione emergono chiaramente la diffida ex art. 1454 c.c. e l'allegazione dell'effetto risolutivo già maturato, il giudice può accertare la risoluzione di diritto senza incorrere in ultrapetizione.
  • Anche quando opera la diffida ad adempiere, resta necessario verificare la non scarsa importanza dell'inadempimento e la sua imputabilità al debitore; l'accertamento della gravità dell'inadempimento è valutazione di merito, insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • In un preliminare di compravendita subordinato al rilascio del titolo edilizio, l'obbligo di predisporre e presentare il progetto può costituire un adempimento essenziale e strumentale alla realizzazione della condizione pattuita; la sua omissione può integrare inadempimento grave.
  • La riserva di far valere in separato giudizio i 'maggiori danni' non preclude la condanna al risarcimento per le voci già dedotte e provate nel medesimo processo, limitandosi a conservare la possibilità di agire per ulteriori pregiudizi non compresi nella domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

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