Cassazione Civile, Ordinanza n. 08627/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un'Arcidiocesi e dalla casa di riposo a essa collegata per ottenere l'accertamento della natura di ente di diritto privato dell'istituzione assistenziale, in origine derivata dalla fusione di due opere pie. Le attrici sostenevano che la struttura avesse i requisiti per essere qualificata privata, richiamando le tavole di fondazione e gli statuti originari, nonché la normativa regionale e statale in materia di riconoscimento delle IPAB come enti privati. Contestavano inoltre che dovesse farsi riferimento allo statuto del 2001 e alle modifiche successive, ritenute illegittime e nulle perché adottate dalla pubblica amministrazione in violazione della volontà originaria dei fondatori e sul presupposto della natura pubblica dell'ente. Il ricorso per cassazione era articolato in sette motivi, tutti centrati sulla violazione del d.P.C.M. 16 febbraio 1990, della l. n. 328/2000, del d.lgs. n. 207/2001, della delibera regionale siciliana n. 608/2020, sull'omesso esame delle tavole fondative e degli statuti originari, sulla nullità delle modifiche statutarie successive e sull'erroneità del momento temporale assunto come riferimento per verificare i requisiti dell'ente. Veniva anche dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. per preteso omesso esame di prove documentali non contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, poiché la Corte territoriale aveva compiuto un apprezzamento fattuale ragionevole e adeguatamente motivato, fondato sullo statuto del 2001 poi modificato nel 2011 e sulla mancanza di prova di successive modifiche del 2015. La Cassazione ha inoltre escluso che fosse configurabile una violazione dell'art. 115 c.p.c. in base alla sola critica della valutazione del materiale probatorio, ricordando che la violazione processuale sussiste solo se il giudice ponga a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dei limiti di legge. Conseguentemente ha confermato il rigetto della domanda di accertamento della natura privatistica dell'ente e ha condannato le ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità, dando altresì atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro per le censure di violazione di legge, ma la Corte osserva che le doglianze miravano in sostanza a una rivalutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è evocato per l'omesso esame di fatti e prove, ma la Corte ritiene che le censure non superino il confine del riesame del merito.
la sua violazione non deriva dall'erronea valutazione delle prove, ma solo dall'utilizzo di prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai limiti di legge.
la valutazione comparativa delle prove rientra nel potere del giudice di merito e non è censurabile come violazione di legge solo perché non condivisa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, commi 3, 5 e 6, d.P.C.M. 16 febbraio 1990
costituisce il criterio di riferimento per distinguere le istituzioni di natura privata, associative, promosse e amministrate da privati o di ispirazione religiosa.
art. 10, lett. d), l. n. 328/2000
è citato insieme alla disciplina di attuazione per il processo di trasformazione delle IPAB e il riconoscimento della natura privata.
artt. 1, 16 e 17, d.lgs. n. 207/2001
sono richiamati come norme del riordino delle IPAB e del processo di privatizzazione/trasformazione.
delibera Giunta Regione Siciliana n. 608 del 29 dicembre 2020
la Corte d'appello l'aveva ritenuta inapplicabile ratione temporis; la Cassazione non ravvisa errore nel riferimento allo statuto vigente al momento della domanda.
art. 38, ultimo comma, Cost.
"l'assistenza privata è libera"
è richiamato nel quadro ricostruttivo della sentenza costituzionale che consente la qualificazione privata delle istituzioni assistenziali ove ne ricorrano i requisiti.
artt. 117 e 118 Cost.
sono evocati nel ricostruire il trasferimento/allocazione delle funzioni in materia di assistenza e beneficenza alle Regioni e ai Comuni.
art. 25 d.P.R. n. 616 del 1977
è richiamato per il trasferimento delle funzioni amministrative e per l'esclusione di alcune istituzioni educativo-religiose dal trasferimento ai Comuni.
art. 1, l. n. 6972 del 1890
la norma originaria è ricordata per il suo testo dichiarato parzialmente incostituzionale, non più idoneo a imporre la pubblicità necessaria delle IPAB.
sentenza Corte cost. n. 396 del 1988
consente l'accertamento in sede giudiziaria della natura privata delle IPAB, ove ne ricorrano i requisiti.
Massime di principio
- La qualificazione di un'istituzione assistenziale come ente pubblico o privato va compiuta in concreto, con accertamento giudiziale fondato su origine, struttura, statuto e fonti ordinarie di finanziamento, senza che rilevi in modo decisivo la mera denominazione formale dell'ente.
- Dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'automatica pubblicità delle IPAB, la disciplina pubblicistica previgente resta applicabile solo agli enti che conservino effettivamente natura pubblica; per quelli privati, gli atti dell'amministrazione adottati sul presupposto della pubblicità presuppongono una previa verifica della natura dell'ente.
- Ai fini del riconoscimento della natura privata di un'IPAB, il giudice può utilizzare i criteri del d.P.C.M. 16 febbraio 1990, valorizzando lo statuto quale prova essenziale e considerando, in particolare, il carattere associativo, la promozione e amministrazione da privati o l'ispirazione religiosa.
- La censura in cassazione non può tradursi in un nuovo giudizio sul fatto: se il giudice di merito ha compiuto una valutazione delle prove logicamente sostenibile e rispettosa del minimo costituzionale di motivazione, la Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura degli atti a quella del giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i limiti consentiti dalla legge; non basta contestare l'apprezzamento comparativo delle prove svolto dal giudice.
- Nel giudizio sulla natura dell'ente, il riferimento temporale rilevante è quello dell'assetto statutario e organizzativo esistente al momento della domanda o del provvedimento da scrutinare, salvo che sia dimostrata in modo specifico e rilevante una diversa situazione giuridica applicabile.
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