Cassazione Civile, Ordinanza n. 08646/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
Una società aveva stipulato con una controparte, nel 2000, tre contratti di fornitura di instradatori di traffico telefonico, con consegne previste entro il 31 dicembre 2000, il 30 marzo 2001 e il 30 giugno 2001. Dopo una delibera dell'Autorità per le telecomunicazioni che introduceva un nuovo sistema di instradamento delle chiamate direttamente dalla centrale telefonica, la società acquirente chiedeva di sospendere le forniture residue e poi agiva per far dichiarare risolti i contratti, sostenendo che la controparte avrebbe dovuto conoscere il mutato quadro regolatorio oppure, in subordine, che la prestazione fosse divenuta impossibile sopravvenutamente, con conseguente restituzione delle somme pagate. La controparte resisteva, eccepiva una clausola di deroga della giurisdizione a favore del giudice tedesco e proponeva domande riconvenzionali di pagamento del prezzo di altre forniture e risarcimento danni. Il Tribunale respingeva le domande della società acquirente, rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione e dichiarava improcedibili o infondate le riconvenzionali condizionate. In appello, la Corte territoriale confermava il rigetto della domanda di risoluzione: riteneva che il nuovo sistema regolatorio avesse reso le apparecchiature meno profittevoli e praticamente inutilizzabili sul mercato, ma non integrasse una impossibilità sopravvenuta in senso tecnico; al più, sarebbe stata astrattamente configurabile un'eccessiva onerosità sopravvenuta. Sulle spese, la Corte d'appello compensava il grado per la singolarità della lite e la novità delle questioni. In cassazione la società acquirente impugnava la decisione con due motivi principali: con il primo, denunciava violazione dell'art. 92 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello aveva illegittimamente assorbito il motivo relativo alla compensazione delle spese di primo grado, nonostante la reciproca soccombenza e il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione e delle domande riconvenzionali; con il secondo, deduceva violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. e motivazione apparente, sostenendo che le prove testimoniali dimostravano l'assoluta inutilizzabilità degli instradatori e quindi l'impossibilità sopravvenuta. La controparte proponeva ricorso incidentale contro la compensazione delle spese d'appello, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale compensato le spese nonostante la sua integrale soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la Corte d'appello avesse omesso un effettivo esame del motivo di gravame relativo alla compensazione delle spese di primo grado, perché lo aveva dichiarato assorbito in modo non coerente con il contenuto della censura, che non contestava la soccombenza sulla domanda principale ma la reciproca soccombenza derivante anche dal rigetto dell'eccezione di giurisdizione e delle domande riconvenzionali. Ha invece rigettato il secondo motivo del ricorso principale, perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente: la Corte territoriale aveva spiegato in modo logicamente controllabile che il mutamento regolatorio non aveva reso impossibile la prestazione, ma ne aveva solo modificato la convenienza economica e la commerciabilità. È stato inoltre rigettato il ricorso incidentale, poiché la compensazione delle spese di appello era sorretta da una motivazione sufficiente, fondata sulla singolarità della lite e sulla novità delle questioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel regime applicabile al caso, la compensazione delle spese poteva essere disposta, oltre che per soccombenza reciproca, anche per altri giusti motivi; tuttavia il giudice deve esaminare in modo effettivo il motivo di gravame che contesti la compensazione o il suo mancato riconoscimento.
La soccombenza non comporta automaticamente la condanna alle spese in ogni caso; la violazione della norma si ha solo se le spese vengono poste a carico della parte integralmente vittoriosa.
È invocabile solo se si deduce che il giudice abbia deciso secondo equità fuori dei casi consentiti, circostanza non ricorrente nella specie.
La violazione riguarda l'uso di prove non introdotte dalle parti o di iniziativa officiosa al di fuori dei poteri del giudice; nel caso concreto la censura era inammissibilmente orientata a rimettere in discussione la valutazione delle prove.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è apparente solo se non consente alcun controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio, sotto la soglia del minimo costituzionale.
Richiamato dalla Corte d'appello come norma che consente la risoluzione per impossibilità sopravvenuta e i conseguenti rimedi restitutori; nel caso concreto è stata esclusa la sua applicabilità perché mancava una impossibilità oggettiva della prestazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, il motivo relativo alla regolazione delle spese deve essere esaminato nella sua effettiva portata: non può essere dichiarato assorbito se introduce una censura autonoma fondata sulla soccombenza reciproca o su capi distinti della decisione.
- La compensazione delle spese, nel regime previgente alla riforma del 2005, è legittima se sorretta da una motivazione che renda chiaramente percepibili i giusti motivi, anche quando tali ragioni emergano dal complesso della motivazione sulla domanda principale o dalle peculiarità della lite.
- L'impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. richiede una sopravvenuta impossibilità oggettiva e non imputabile, che incida sull'utilizzazione della prestazione in modo tale da rendere irrealizzabile la causa concreta del contratto; non basta un semplice mutamento delle condizioni di mercato o un forte calo di redditività.
- La mera riduzione della convenienza economica o della commerciabilità del bene o del servizio non integra impossibilità sopravvenuta, ma può al più porre un problema di eccessiva onerosità sopravvenuta.
- La motivazione è solo apparente quando non consente il controllo logico-giuridico della decisione; non lo è quando spiega in modo intellegibile perché le circostanze sopravvenute abbiano inciso solo sul valore economico della prestazione e non sulla sua possibilità giuridico-materiale.
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