Cassazione Civile, Ordinanza n. 08641/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasceva da una lite ereditaria promossa da un figlio del de cuius contro la madre e la sorella, per ottenere: la declaratoria di nullità di quattro testamenti, olografi e pubblici, del padre, deducendo la violazione del divieto di disposizioni a favore del coniuge oltre i limiti di legge; la condanna della madre a conferire alla massa i canoni di locazione percepiti da un immobile sul quale il defunto le aveva attribuito l'usufrutto vitalizio; la condanna della sorella a conferire alla massa il valore di un'autovettura e di un fucile non ricompresi nei testamenti; in subordine, l'annullamento dei testamenti e il ripristino della comunione ereditaria. Il Tribunale respingeva le domande e la Corte d'appello confermava. In cassazione il ricorrente articolava otto motivi: 1) nullità della sentenza per asserito conflitto di interessi e invalidità della procura del difensore della madre deceduta, con contestazione dell'ultrattività del mandato; 2-3) omessa declaratoria di cessazione della materia del contendere per la morte della madre; 4) omessa sospensione del giudizio in attesa dell'esito di un distinto giudizio di usucapione su un bene ereditario; 5-6) erronea interpretazione dei testamenti, errato calcolo della quota di riserva e censura delle conclusioni della CTU, sostenendo la pretermissione del ricorrente e la lesione della legittima; 7) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di annullamento dei testamenti; 8) omessa pronuncia sulla domanda di reintegrazione dei cespiti, limitata secondo il ricorrente solo ad auto e fucile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla procura e sul conflitto di interessi, applicando il principio di ultrattività del mandato poiché il decesso della parte non era stato dichiarato nei modi di legge; ha escluso la cessazione della materia del contendere perché permaneva il contrasto tra le parti superstiti; ha considerato infondata la doglianza sulla sospensione necessaria, rilevando che il giudizio pregiudicante di usucapione era già definito in primo grado e che, in tale ipotesi, l'eventuale sospensione è solo facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.; ha dichiarato inammissibili le censure su testamenti e quota di legittima, perché generiche, volte a sollecitare una rivalutazione del merito e della CTU e prive di specifica indicazione dei canoni ermeneutici violati; ha respinto la doglianza di omessa pronuncia sull'annullamento dei testamenti, osservando che il capo era stato deciso in primo grado ma non specificamente impugnato; ha escluso l'omessa pronuncia sulla reintegrazione dei cespiti, poiché la Corte territoriale aveva implicitamente e/o esplicitamente risolto la domanda in base al rilievo dell'assenza di lesione della legittima e alla condanna della sorella al pagamento del controvalore dei beni mobili. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente a fondamento della dedotta nullità delle disposizioni testamentarie, ma la censura è stata disattesa.
Richiamato per la domanda subordinata di annullamento dei testamenti; la Corte ha rilevato la mancanza di specifica impugnazione del capo di merito.
Invocato dal ricorrente in tema di conflitto di interessi del rappresentante; la Corte ha escluso la nullità della procura.
Invocato dal ricorrente; non è stata ravvisata invalidità della rappresentanza processuale.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha applicato il principio di ultrattività del mandato in assenza di rituale dichiarazione dell'evento interruttivo.
Richiamato tra le norme processuali violate; la Corte ha escluso i vizi denunciati.
Richiamato a sostegno della censura sulla procura; il motivo è stato respinto.
Richiamato per sostenere la cessazione della materia del contendere; la Corte ha escluso il venir meno dell'interesse.
Richiamato dal ricorrente sulla successione processuale; la Corte ha ritenuto operante l'ultrattività del mandato.
Richiamato per omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché le domande erano state decise o non erano state specificamente riproposte in appello.
Invocato per censurare la valutazione delle prove e della CTU; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili perché volte a riesaminare il merito.
Menzianto incidentalmente con riferimento alla mancata riunione dei giudizi, non oggetto di censura rilevante.
Invocato per la sospensione necessaria; la Corte ha escluso che fosse dovuta, essendo la causa pregiudicante già definita in primo grado.
La Corte lo richiama per affermare che, se l'evento non è dichiarato o notificato nei modi di legge, il difensore continua a rappresentare la parte.
Indicato come base della sospensione facoltativa quando la causa pregiudicante sia già definita ma non passata in giudicato.
Richiamato per escludere l'impugnabilità del diniego di sospensione facoltativa e per il rischio di contrasto tra giudicati.
Richiamato nel motivo sul diniego di sospensione; la censura è stata respinta.
Richiamato con riferimento ai requisiti del controricorso; la Corte ha precisato che non occorrono motivi speculari a quelli del ricorso.
La Corte afferma che il controricorso era conforme ai requisiti di legge e conteneva sufficiente confutazione.
Norma processuale in base alla quale il ricorso è stato trattato in camera di consiglio.
Richiamato dal ricorrente sulla lesione della quota di legittima e sulla ricostruzione dell'asse ereditario; motivo inammissibile.
Richiamato per il calcolo della quota di riserva; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a rivalutare il merito.
Richiamato assieme alle norme sulla riduzione; la Corte ha escluso la lesione della legittima.
Richiamati in relazione alla divisione fatta dal testatore e alla dedotta invalidità delle disposizioni; la Corte ha confermato l'assenza di lesione della quota di legittima.
Richiamato per contestare l'interpretazione dei testamenti; la Corte ha rilevato che non erano stati specificati i canoni ermeneutici asseritamente violati.
Richiamato per l'annullamento dei testamenti per vizi del consenso; censura respinta per mancata specifica impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dichiarare dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Se l'evento interruttivo del processo non è dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di legge, opera il principio di ultrattività del mandato: il difensore continua a rappresentare la parte anche nelle fasi successive e nel giudizio di impugnazione.
- La situazione di conflitto di interessi rilevante ai fini dell'invalidità della rappresentanza processuale non può essere meramente astratta o ipotetica, ma deve risultare da un concreto rapporto di contrapposizione tra gli interessi delle parti.
- La cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno di ogni contrasto sostanziale e dell'interesse alla decisione; se permangono domande o pretese tra altre parti del giudizio, il processo non si estingue per cessazione della materia del contendere.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. è dovuta solo finché la causa pregiudicante pende in primo grado; se essa è già stata decisa con sentenza non definitiva di passaggio in giudicato, il giudice della causa dipendente può al più disporre una sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito, delle prove o delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
- La deduzione di omessa pronuncia richiede che il capo della decisione sia stato effettivamente devoluto al giudice di appello con uno specifico motivo di impugnazione; non basta la mera riproposizione nelle conclusioni.
- In tema di interpretazione dei testamenti e di lesione di legittima, il ricorrente che denunci violazione dei canoni ermeneutici deve indicare specificamente quali regole interpretative siano state violate e quale contenuto testuale sia stato male interpretato.
- La motivazione della sentenza di merito può ritenersi adeguata quando il giudice aderisca alle conclusioni del CTU e dalle fonti richiamate sia desumibile il rigetto delle contestazioni di parte.
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