Cassazione Civile, Ordinanza n. 05258/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condomino aveva impugnato, ai sensi dell'art. 1137 c.c., una delibera assembleare del 2015 con cui il condominio aveva ripartito le spese per la dismissione di un vecchio depuratore e il successivo allaccio alla fognatura in base alle unità abitative, con riserva di conguaglio quando fossero disponibili le tabelle millesimali. In primo grado l'impugnazione era stata rigettata; in appello il condomino deduceva la violazione dell'art. 1123 c.c., sostenendo che mancassero tabelle millesimali applicabili alla specifica spesa e che dovesse invece valere una pregressa prassi assembleare di riparto pro capite, oltre a censurare il riferimento del giudice di appello all'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e l'omessa considerazione del fatto che la precedente delibera del 2013, con riparto in parti uguali, fosse stata già eseguita. Con il ricorso per cassazione denunciava: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto non specificamente censurata la ratio della sentenza di primo grado; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1135, 1136 c.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, per non avere considerato l'esecuzione della delibera del 2013 e la prassi di ripartizione pro capite.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura sull'inammissibilità dell'appello fosse priva di interesse, perché il Tribunale, pur evocando l'art. 342 c.p.c., aveva poi deciso anche nel merito e quindi quel passaggio era solo obiter dictum. Ha inoltre escluso il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. per effetto dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., poiché la sentenza di appello confermava quella di primo grado sulle stesse questioni di fatto. Nel merito, la Corte ha ribadito che, in assenza di tabelle millesimali applicabili, l'assemblea può validamente deliberare a maggioranza una ripartizione provvisoria delle spese a titolo di acconto con riserva di conguaglio; al contrario, è nulla la delibera adottata a maggioranza che stabilisca un criterio capitario di riparto in deroga ai criteri legali di proporzionalità. Tale nullità è assoluta e insanabile, non soggetta al termine di trenta giorni ex art. 1137 c.c., e non può essere sanata né dalla sua esecuzione né da una prassi consolidata. La Corte ha quindi confermato la soccombenza del ricorrente, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
impugnato ai sensi dell’art. 1137 c.c.
disciplina l'impugnazione delle delibere condominiali, ma non si applica al regime della nullità assoluta della delibera che stabilisca criteri capitari di riparto a maggioranza.
criteri di proporzionalità di cui all’art 1123 c.c.
le spese condominiali devono essere ripartite secondo i criteri legali di proporzionalità; una ripartizione capitario-maggioritaria li viola ed è nulla.
eccezione di inammissibilità dell’ appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c.
la questione di inammissibilità è stata ritenuta assorbita/obiter, poiché il giudice di appello ha comunque deciso nel merito; il relativo passaggio motivazionale non era autonomamente impugnabile.
esclude che possa essere impugnata per omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado"
preclude il motivo per omesso esame del fatto quando l'appello conferma la sentenza di primo grado sulle stesse ragioni di fatto.
violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.
la doglianza è stata ritenuta infondata perché il fatto invocato dal ricorrente non era decisivo ai fini della validità della delibera nulla.
violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. nonché degli artt. 1135 e 1136 c.c.
richiamato nel motivo, ma non ritenuto idoneo a scalfire la regola secondo cui l'assemblea può deliberare a maggioranza solo una ripartizione provvisoria conforme ai criteri legali.
violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. nonché degli artt. 1135 e 1136 c.c.
richiamato nel motivo, ma non ha consentito di legittimare la delibera capitario adottata a maggioranza.
potere-dovere dell’amministratore, ex art. 1130, n. 1, c.c., di darne attuazione
la nullità della delibera impedisce all'amministratore di darvi attuazione.
l’art. 68 disp. att. cod. civ. dispone, del resto, che la tabella millesimale sia “allegata al regolamento di condominio”
le tabelle millesimali devono risultare dal regolamento condominiale; la loro approvazione o revisione richiede forma deliberativa.
alla stregua degli artt. 68 disp. att. c.c. e 1138 c.c., l'atto di approvazione o di revisione delle tabelle millesimali deve avere la veste di una deliberazione assembleare
l'approvazione o revisione delle tabelle non può avvenire per facta concludentia, ma richiede una deliberazione assembleare.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia condominiale, se mancano tabelle millesimali applicabili alla spesa specifica, l'assemblea può adottare a maggioranza una ripartizione provvisoria dei costi a titolo di acconto, con riserva di conguaglio successivo.
- È nulla, in quanto adottata in violazione dei criteri legali di riparto, la deliberazione assembleare che a maggioranza stabilisca una ripartizione "capitaria" o in parti uguali delle spese condominiali in deroga all'art. 1123 c.c.
- La nullità di una delibera condominiale è assoluta e insanabile: non è sanata dall'esecuzione spontanea della delibera né dalla mancata impugnazione nel termine di trenta giorni previsto per le deliberazioni annullabili.
- L'approvazione o la modifica delle tabelle millesimali richiede una deliberazione assembleare e non può desumersi per facta concludentia o da comportamenti concludenti dei condomini.
- Quando il giudice d'appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto, il ricorso per cassazione non può veicolare un motivo di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c., per effetto dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
- Un passaggio motivazionale che non sorregge autonomamente la decisione, perché seguito da una statuizione di merito, è un obiter dictum e non integra un interesse concreto all'impugnazione.
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