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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35609/2026 del 07/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, con ordinanza del 19 febbraio 2026, ha rigettato l’istanza dell’imputato di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale n. 153/24 del 29 maggio 2024, che gli aveva applicato la pena di euro 12.375,00 di ammenda e ordinato la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi per reati edilizi e paesaggistici. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 175, comma 1, invece del comma 2, c.p.p., sostenendo che, trattandosi di decreto penale, occorresse verificare la sua effettiva conoscenza e che la raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale non fosse stata ricevuta, come avrebbe dimostrato l’estratto del sito di Poste Italiane da cui risultava la restituzione al mittente il 31 dicembre 2024. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 28 disp. att. c.p.p. e vizio di motivazione: il decreto sarebbe stato notificato al difensore d’ufficio nominato dopo il decesso del difensore di fiducia senza che la nomina fosse comunicata all’imputato, e il GIP avrebbe omesso di esaminare tale questione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175, comma 2, c.p.p. presuppone che l’istante alleghi circostanze concrete, verificabili e non riconducibili alla propria negligenza, idonee a far dubitare dell’effettiva conoscenza nonostante la ritualità della notificazione. Nel caso concreto il decreto era stato notificato personalmente mediante deposito presso la casa comunale, con invio della raccomandata informativa, e il plico era stato restituito per compiuta giacenza; il ricorrente non aveva allegato concrete ragioni che gli avessero impedito di conoscere l’atto. Il secondo motivo è stato rigettato: la mancata comunicazione all’imputato del nominativo del difensore d’ufficio designato non determina, in assenza di un’espressa previsione, la nullità dell’atto al cui compimento la nomina è funzionale. La requisitoria del Pubblico Ministero aveva chiesto l’annullamento con rinvio, ma la Corte ha respinto il ricorso nel suo complesso.

Norme richiamate

  • art. 175, comma 2, c.p.p.

    L’imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato

    La restituzione nel termine per opporsi al decreto penale richiede che l’interessato alleghi le ragioni della mancata effettiva conoscenza; se la notificazione è rituale, il giudice non deve presumerla dalla sola mancata ricezione materiale dell’atto. In assenza di allegazioni concrete, la mancata conoscenza può essere ricondotta alla negligenza dell’istante.

  • art. 157, comma 8, c.p.p.

    Va ricordato che, in base al disposto dell’art. 157, comma 8, cod.proc.pen. gli effetti della notificazione mediante deposito nella casa comunale decorrono dal ricevimento della raccomandata con la quale si avvisa l'interessato dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale; si è precisato che quando la raccomandata non venga consegnata al destinatario nel luogo indicato nell'indirizzo e venga quindi lasciato l'avviso che essa può essere ritirata presso l'ufficio postale, a ciò l'interessato deve provvedere entro il termine di giacenza normativamente fissato, trascorso il quale il plico viene restituito al mittente e la notifica si ha per effettuata per c.d. "compiuta giacenza".

    La notificazione mediante deposito presso la casa comunale si perfeziona per compiuta giacenza quando la raccomandata informativa non viene ritirata entro il termine previsto, dopo che ne è stato lasciato l’avviso di ritiro.

  • art. 28 disp. att. c.p.p.

    la mancata comunicazione all'imputato del nominativo del difensore d'ufficio designato dall'autorità giudiziaria non comporta, in difetto di espressa previsione in tal senso, la nullità dell'atto al cui compimento è funzionale la nomina

    L’omessa comunicazione all’imputato del nominativo del difensore d’ufficio designato non determina la nullità dell’atto compiuto con l’assistenza di quel difensore, quando la legge non preveda espressamente tale sanzione.

  • art. 616 c.p.p.

    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001

    con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina aveva condannato il predetto alla pena di euro 12.375,00 di ammenda ed alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi per i reati di cui agli artt. 44 lett. c), 95 in relazione agli artt. 93 e 94, d.P.R. n. 380/2001 e di cui all’art. 181 d.lgs 42/2004.

    La norma è indicata quale titolo di reato della condanna pronunciata con decreto penale, ma la decisione della Cassazione non esamina nel merito la configurabilità della contravvenzione.

  • art. 95 d.P.R. 380/2001

    con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina aveva condannato il predetto alla pena di euro 12.375,00 di ammenda ed alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi per i reati di cui agli artt. 44 lett. c), 95 in relazione agli artt. 93 e 94, d.P.R. n. 380/2001 e di cui all’art. 181 d.lgs 42/2004.

    La disposizione è richiamata come titolo di uno dei reati oggetto del decreto penale; la sentenza non ne approfondisce gli elementi costitutivi.

  • art. 93 d.P.R. 380/2001

    con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina aveva condannato il predetto alla pena di euro 12.375,00 di ammenda ed alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi per i reati di cui agli artt. 44 lett. c), 95 in relazione agli artt. 93 e 94, d.P.R. n. 380/2001 e di cui all’art. 181 d.lgs 42/2004.

    La norma è richiamata in relazione alla contestazione di cui all’art. 95 d.P.R. 380/2001; la Corte non decide questioni sostanziali relative alla violazione.

  • art. 94 d.P.R. 380/2001

    con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina aveva condannato il predetto alla pena di euro 12.375,00 di ammenda ed alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi per i reati di cui agli artt. 44 lett. c), 95 in relazione agli artt. 93 e 94, d.P.R. n. 380/2001 e di cui all’art. 181 d.lgs 42/2004.

    La disposizione è citata quale riferimento normativo della contestazione edilizia, senza che la Corte ne affronti l’applicazione sostanziale.

  • art. 181 d.lgs. 42/2004

    con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina aveva condannato il predetto alla pena di euro 12.375,00 di ammenda ed alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi per i reati di cui agli artt. 44 lett. c), 95 in relazione agli artt. 93 e 94, d.P.R. n. 380/2001 e di cui all’art. 181 d.lgs 42/2004.

    La norma è indicata come titolo del reato paesaggistico oggetto del decreto penale, ma la Cassazione non esamina la responsabilità per tale reato.

Massime di principio

  • Per ottenere la restituzione nel termine per proporre opposizione a un decreto penale ritualmente notificato, l’interessato deve allegare circostanze concrete e verificabili che possano spiegare la mancata effettiva conoscenza dell’atto e che consentano di escludere, almeno in ipotesi, la propria negligenza. Non è sufficiente affermare di non aver ricevuto o conosciuto il decreto.
  • L’onere di allegazione gravante sul richiedente non equivale all’onere di provare integralmente le circostanze poste a fondamento della domanda; occorre però indicare almeno un principio di prova o una specifica ipotesi da verificare, affinché il giudice possa svolgere gli accertamenti pertinenti.
  • Quando la raccomandata informativa relativa al deposito dell’atto presso la casa comunale non viene ritirata entro il termine di giacenza, la notificazione si perfeziona per compiuta giacenza, purché siano stati effettuati gli adempimenti previsti.
  • La mancata comunicazione all’imputato del nominativo del difensore d’ufficio designato dall’autorità giudiziaria non comporta la nullità dell’atto compiuto con l’assistenza del difensore, se manca un’espressa previsione normativa di tale sanzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAbuso edilizio
RamiProcesso penaleReati ediliziReati ambientali
IstitutiNullità processuale

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