Cassazione Civile, Ordinanza n. 18582/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La lite riguarda l’impugnazione, da parte della società concessionaria di una tratta autostradale, di un avviso di accertamento catastale relativo all’anno 2017, con cui un casello autostradale era stato classato in categoria D/1. I giudici di merito avevano invece ritenuto corretto il classamento in categoria E/1, valorizzando la destinazione dell’immobile a servizio pubblico e richiamando sia l’art. 24 del codice della strada sia circolari dell’Agenzia del Territorio. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 24 e 11 Cost., dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006, dell’art. 10 r.d.l. n. 652/1939 e dell’art. 8 d.P.R. n. 1142/1949, sostenendo che il classamento catastale dipende dalla concreta destinazione d’uso dell’immobile e dalla disciplina catastale autonoma, senza rilievo della natura giuridica ed economica del contribuente; la CTR avrebbe quindi errato nel considerare il casello come immobile da ricondurre alla categoria E/1.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato il proprio precedente orientamento secondo cui la stazione di esazione del pedaggio autostradale va classata in categoria E/1, perché priva di autonoma funzionalità e redditività rispetto all’esercizio della rete autostradale e strettamente strumentale al servizio pubblico. Ha evidenziato che il compendio immobiliare, per natura e caratteristiche, non è suscettibile di destinazione diversa e non è materialmente utilizzabile in altro modo; inoltre, è irrilevante che la concessionaria sia una società di capitali con fine di lucro, poiché il lucro riguarda lo sfruttamento della rete nel suo complesso e non il singolo casello. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità. È stato inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per la parte pubblica soccombente difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
richiamato nei giudizi di merito come parametro per ritenere la destinazione del casello a servizio della circolazione autostradale
art. 11 Cost.
invocato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo dalla Corte nel caso concreto
art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, conv. in l. n. 286/2006
norma interpretata nel senso di distinguere, ai fini del classamento catastale nel gruppo E, le sole destinazioni strettamente strumentali
art. 10 r.d.l. n. 652/1939
richiamato dal ricorrente come norma del sistema catastale, senza che la Corte ne derivi una regola diversa da quella sulla stretta strumentalità
art. 8 d.P.R. n. 1142/1949
richiamato dal ricorrente in tema di classamento catastale
dedotto come vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato alla parte pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito
Massime di principio
- In tema di classamento catastale, un immobile destinato a stazione di esazione del pedaggio autostradale va ricondotto alla categoria E/1 quando è privo di autonoma funzionalità e redditualità rispetto all’attività di gestione della rete autostradale e risulta strettamente strumentale al servizio pubblico.
- Ai fini dell’inclusione nel gruppo catastale E rilevano solo le destinazioni strettamente strumentali alla funzione pubblica o al servizio censito, non quelle meramente strumentali o accessorie.
- La natura soggettiva del concessionario, anche se società di capitali con fine di lucro, non incide sul classamento del singolo immobile quando questo sia strutturalmente inserito nel servizio pubblico e non abbia autonomia economica propria.
- Nel giudizio di legittimità sul classamento catastale è decisivo verificare la concreta struttura e destinazione dell’unità immobiliare, non il profitto dell’attività complessiva svolta dal gestore della rete.
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