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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04749/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La parte privata aveva chiesto l'equa riparazione per l'asserita irragionevole durata di un precedente giudizio di equa riparazione e del successivo giudizio di ottemperanza. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che la durata complessiva dei due procedimenti fosse ragionevole o, comunque, che l'eventuale eccedenza rispetto al parametro di un anno e sei mesi fosse minima e non indennizzabile. Nel ricorso per cassazione si denunciava la violazione della disciplina sulla durata ragionevole del processo e sull'equa riparazione, sostenendo che il giudizio di cognizione che riconosce il diritto all'indennizzo e il giudizio di ottemperanza vanno considerati unitariamente ai fini del computo, senza includere il periodo intercorso tra la definizione della cognizione e la proposizione dell'ottemperanza, periodo che attiene a un diverso e autonomo ritardo nell'esecuzione da parte dello Stato-amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la decisione della Corte d'appello di Napoli perché non aveva considerato in modo unitario il giudizio di cognizione sull'equa riparazione e il successivo giudizio di ottemperanza. Ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda ai fini degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 89 del 2001, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, il giudizio di cognizione che riconosce il diritto all'indennizzo e il successivo giudizio di ottemperanza promosso per ottenerne il pagamento devono essere considerati unitariamente, perché funzionalmente e strutturalmente l'ottemperanza è equiparabile alla fase esecutiva.
  • Nel computo della durata ragionevole non va incluso il periodo intercorso tra la definizione del giudizio di cognizione e la proposizione dell'azione di ottemperanza, poiché tale lasso temporale attiene a un autonomo ritardo nell'esecuzione imputabile allo Stato-amministrazione e non al tempo del processo tutelato dalla legge Pinto.
  • Il termine dilatorio speciale previsto dalla legge Pinto per il pagamento dell'indennizzo non si cumula con il termine generale di 120 giorni previsto per i crediti verso l'amministrazione statale.
  • Quando il giudice di merito omette di considerare unitariamente cognizione e ottemperanza nel giudizio ex lege Pinto, la decisione sul rigetto della domanda di equa riparazione è viziata per erronea applicazione dei criteri di computo della durata ragionevole.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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