Cassazione Civile, Ordinanza n. 04749/2024 del 22/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La parte privata aveva chiesto l'equa riparazione per l'asserita irragionevole durata di un precedente giudizio di equa riparazione e del successivo giudizio di ottemperanza. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che la durata complessiva dei due procedimenti fosse ragionevole o, comunque, che l'eventuale eccedenza rispetto al parametro di un anno e sei mesi fosse minima e non indennizzabile. Nel ricorso per cassazione si denunciava la violazione della disciplina sulla durata ragionevole del processo e sull'equa riparazione, sostenendo che il giudizio di cognizione che riconosce il diritto all'indennizzo e il giudizio di ottemperanza vanno considerati unitariamente ai fini del computo, senza includere il periodo intercorso tra la definizione della cognizione e la proposizione dell'ottemperanza, periodo che attiene a un diverso e autonomo ritardo nell'esecuzione da parte dello Stato-amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la decisione della Corte d'appello di Napoli perché non aveva considerato in modo unitario il giudizio di cognizione sull'equa riparazione e il successivo giudizio di ottemperanza. Ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda ai fini degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 89 del 2001, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2 l. 24 marzo 2001, n. 89
È la norma base dell'equa riparazione per durata irragionevole del processo; va applicata tenendo conto della durata complessiva del processo considerato unitariamente nei suoi segmenti rilevanti.
art. 2-bis l. 24 marzo 2001, n. 89
Richiamato quale parametro per la verifica del diritto all'indennizzo e per i necessari ulteriori accertamenti del giudice di rinvio.
art. 3, comma 4, l. 24 marzo 2001, n. 89
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate.
art. 5-ter, comma 5, l. 24 marzo 2001, n. 89
Richiamato per il regime del procedimento di ottemperanza connesso ai crediti da equa riparazione.
art. 5-sexies, commi 5 e 7, l. 24 marzo 2001, n. 89
Prevede un termine dilatorio di sei mesi per il pagamento e impedisce, prima della sua scadenza, l'esecuzione forzata, la notifica del precetto e il ricorso per ottemperanza; tale termine non si somma al termine generale di 120 giorni previsto per i crediti verso lo Stato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine generale di 120 giorni per il pagamento dei crediti verso lo Stato non si aggiunge al termine speciale di sei mesi previsto per i crediti ex lege Pinto.
art. 375, comma 2, n. 4-quater, c.p.c.
Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
Consente il deposito di memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza; la Corte precisa che possono essere depositate più memorie nel rispetto del termine.
art. 46, comma 1, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Richiamato tra le norme denunciate nel ricorso.
art. 75, comma 1, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Richiamato tra le norme denunciate nel ricorso.
art. 87, commi 2, lett. d), e 3, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Richiamato tra le norme denunciate nel ricorso.
art. 114, comma 3, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Richiamato tra le norme denunciate nel ricorso.
art. 111 Cost.
Richiamato nel ricorso in relazione alla ragionevole durata del processo e alla tutela giurisdizionale.
art. 117 Cost.
Richiamato nel ricorso in relazione agli obblighi derivanti dalla CEDU e dal diritto UE.
art. 6 CEDU
Richiamato quale parametro convenzionale di ragionevole durata del processo.
art. 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato quale parametro di tutela giurisdizionale effettiva.
Massime di principio
- Ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, il giudizio di cognizione che riconosce il diritto all'indennizzo e il successivo giudizio di ottemperanza promosso per ottenerne il pagamento devono essere considerati unitariamente, perché funzionalmente e strutturalmente l'ottemperanza è equiparabile alla fase esecutiva.
- Nel computo della durata ragionevole non va incluso il periodo intercorso tra la definizione del giudizio di cognizione e la proposizione dell'azione di ottemperanza, poiché tale lasso temporale attiene a un autonomo ritardo nell'esecuzione imputabile allo Stato-amministrazione e non al tempo del processo tutelato dalla legge Pinto.
- Il termine dilatorio speciale previsto dalla legge Pinto per il pagamento dell'indennizzo non si cumula con il termine generale di 120 giorni previsto per i crediti verso l'amministrazione statale.
- Quando il giudice di merito omette di considerare unitariamente cognizione e ottemperanza nel giudizio ex lege Pinto, la decisione sul rigetto della domanda di equa riparazione è viziata per erronea applicazione dei criteri di computo della durata ragionevole.
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