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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25348/2022 del 25/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto che aveva rigettato il suo appello avverso un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all’anno d’imposta 2012. La lite riguardava la deducibilità di perdite su crediti insoluti, ceduti pro soluto per un corrispettivo simbolico e senza previa azione giudiziale di recupero. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 101, comma 5, TUIR, oltre che degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente negato la deducibilità delle perdite. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione, lamentando che il giudice di merito non avesse valorizzato il fatto che la società si era rivolta a una società di recupero crediti, la quale aveva dato esito negativo, circostanza che sarebbe stata non contestata dall’Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che la cessione pro soluto di crediti ritenuti inesigibili non genera automaticamente minusvalenze deducibili; la deducibilità delle perdite su crediti è subordinata alle condizioni dell’art. 101, comma 5, TUIR, cioè alla presenza di elementi certi e precisi dell’inesigibilità oppure all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali. Il prezzo di cessione, anche se simbolico, non è di per sé decisivo. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., la Corte ha osservato che il giudice di merito aveva semplicemente valutato le prove attribuendo loro differente forza persuasiva, senza utilizzare prove non introdotte dalle parti. Ha inoltre rilevato un profilo di difetto di autosufficienza del secondo motivo. La sentenza è stata quindi confermata, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917/1986

    La deducibilità delle perdite su crediti richiede elementi certi e precisi dell’inesigibilità, ovvero l’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali; la cessione pro soluto non comporta di per sé automatica deduzione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sul riparto dell’onere probatorio, nel senso che spetta al contribuente dimostrare i presupposti della deducibilità della perdita su crediti.

  • art. 116, comma 1, c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ravvisa una violazione, trattandosi di apprezzamento delle prove riservato al giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disattende il fatto non contestato; non basta lamentare una diversa valutazione delle prove.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto per la violazione di legge nel primo motivo.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È il vizio dedotto per la violazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione nel secondo motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • La cessione pro soluto di un credito inesigibile non consente, di per sé sola, la deduzione della perdita come componente negativa: occorre comunque provare l’esistenza di elementi certi e precisi dell’inesigibilità, salvo il caso del debitore assoggettato a procedura concorsuale.
  • Il corrispettivo, anche simbolico, ottenuto per la cessione del credito non è decisivo ai fini della prova della perdita deducibile, se non quando sia dimostrato che esso corrisponde a una reale riduzione del valore del credito.
  • La deduzione di perdite su crediti è governata da un accertamento probatorio riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale istruttorio, ma solo il controllo sulla tenuta логica e giuridica della motivazione.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non si configura per il solo fatto che il giudice abbia attribuito maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre; occorre invece che la decisione sia fondata su prove non introdotte dalle parti o in contrasto con fatti non contestati.
  • Chi deduce la deducibilità fiscale della perdita su crediti ha l’onere di fornire prova adeguata della certezza dell’inesigibilità e dell’effettiva perdita subita.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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