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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7867/2020 del 16/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il ricorrente, cittadino pakistano proveniente dal Punjab, aveva impugnato il diniego della Commissione territoriale di Ancona della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, ulteriormente, del permesso per motivi umanitari. Aveva riferito di essere fuggito dopo essere stato sequestrato, insieme a un amico, da una banda di talebani; dopo essere riuscito a scappare si era trasferito in altri luoghi e aveva poi lasciato il Pakistan, dopo aver appreso che alcune persone lo cercavano ritenendolo un ladro. Il Tribunale di L’Aquila, con ordinanza del 16 giugno 2017, aveva respinto il ricorso e compensato le spese; la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 792/2018 depositata il 3 maggio 2018, aveva respinto l’appello. In cassazione il richiedente ha formulato due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5, 6, 7 e 14 del D.Lgs. n. 251/2007 e degli artt. 8 e 27 del D.Lgs. n. 25/2008, sostenendo che la Corte d’appello non avesse adeguatamente considerato le fonti qualificate sulla situazione del Pakistan e del Punjab, dalle quali sarebbe emerso un quadro di insicurezza rilevante per la protezione; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 25/2008 e dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998, deducendo che la giovane età e la situazione del Paese giustificassero la protezione umanitaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Le doglianze sollecitavano una nuova valutazione dei fatti e del convincimento del giudice di merito, estranea al giudizio di cassazione, e non censuravano specificamente la ragione centrale del rigetto: il giudizio di non credibilità del racconto. La Corte ha precisato che, pur sussistendo nella materia il dovere di cooperazione istruttoria e il principio dell’onere probatorio attenuato, il richiedente deve comunque allegare in modo specifico gli elementi a sostegno della domanda e contestare puntualmente la motivazione sulla credibilità, indicando gli elementi che confermerebbero la veridicità della narrazione. Ha osservato che non era condivisibile la definizione del racconto come “a tratti fiabesca”, ma tale rilievo non superava l’omessa specifica contestazione della valutazione di non credibilità. Nulla è stato disposto sulle spese di cassazione, poiché il Ministero non ha svolto attività difensiva. Essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, salvo revoca del beneficio.

Norme richiamate

  • art. 3 D.Lgs. n. 251/2007

    Se infatti in materia di protezione internazionale sussiste il principio del cd. onere attenuato della prova, che si traduce nel dovere di collaborazione istruttoria del giudice, ciò non comporta l’esenzione del ricorrente dal diverso – e presupposto – onere di allegare specificamente gli elementi posti a sostegno della propria domanda.

    Nella domanda di protezione internazionale il dovere giudiziale di cooperazione istruttoria e l’onere probatorio attenuato non esonerano il richiedente dall’allegazione specifica degli elementi posti a fondamento della domanda.

  • art. 5 D.Lgs. n. 251/2007

    Se infatti in materia di protezione internazionale sussiste il principio del cd. onere attenuato della prova, che si traduce nel dovere di collaborazione istruttoria del giudice, ciò non comporta l’esenzione del ricorrente dal diverso – e presupposto – onere di allegare specificamente gli elementi posti a sostegno della propria domanda.

    La disposizione è richiamata nel quadro della disciplina della protezione internazionale; la decisione afferma che la collaborazione istruttoria del giudice non elimina l’onere preliminare del richiedente di allegare in modo specifico i fatti e gli elementi a sostegno della domanda.

  • art. 6 D.Lgs. n. 251/2007

    Se infatti in materia di protezione internazionale sussiste il principio del cd. onere attenuato della prova, che si traduce nel dovere di collaborazione istruttoria del giudice, ciò non comporta l’esenzione del ricorrente dal diverso – e presupposto – onere di allegare specificamente gli elementi posti a sostegno della propria domanda.

    La decisione ribadisce, nel contesto della protezione internazionale, che l’attività istruttoria officiosa non sostituisce l’onere del richiedente di allegare specificamente i fatti costitutivi della richiesta.

  • art. 7 D.Lgs. n. 251/2007

    Se infatti in materia di protezione internazionale sussiste il principio del cd. onere attenuato della prova, che si traduce nel dovere di collaborazione istruttoria del giudice, ciò non comporta l’esenzione del ricorrente dal diverso – e presupposto – onere di allegare specificamente gli elementi posti a sostegno della propria domanda.

    Nel procedimento di protezione, il dovere di cooperazione istruttoria non dispensa il richiedente dall’indicare specificamente gli elementi posti a fondamento della domanda.

  • art. 14 D.Lgs. n. 251/2007

    Se infatti in materia di protezione internazionale sussiste il principio del cd. onere attenuato della prova, che si traduce nel dovere di collaborazione istruttoria del giudice, ciò non comporta l’esenzione del ricorrente dal diverso – e presupposto – onere di allegare specificamente gli elementi posti a sostegno della propria domanda.

    La valutazione delle condizioni per la protezione sussidiaria presuppone che il richiedente abbia allegato in modo specifico gli elementi a sostegno della domanda; la cooperazione istruttoria non supplisce a tale onere.

  • art. 8 D.Lgs. n. 25/2008

    Se infatti in materia di protezione internazionale sussiste il principio del cd. onere attenuato della prova, che si traduce nel dovere di collaborazione istruttoria del giudice, ciò non comporta l’esenzione del ricorrente dal diverso – e presupposto – onere di allegare specificamente gli elementi posti a sostegno della propria domanda.

    Il dovere di esame e cooperazione istruttoria in materia di protezione non esonera il richiedente dalla specifica allegazione dei fatti e degli elementi su cui fonda la domanda.

  • art. 27 D.Lgs. n. 25/2008

    Se infatti in materia di protezione internazionale sussiste il principio del cd. onere attenuato della prova, che si traduce nel dovere di collaborazione istruttoria del giudice, ciò non comporta l’esenzione del ricorrente dal diverso – e presupposto – onere di allegare specificamente gli elementi posti a sostegno della propria domanda.

    La cooperazione istruttoria prevista nel procedimento di protezione non elimina l’onere, logicamente preliminare, di allegare specificamente gli elementi che sorreggono la domanda.

  • art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008

    Se infatti in materia di protezione internazionale sussiste il principio del cd. onere attenuato della prova, che si traduce nel dovere di collaborazione istruttoria del giudice, ciò non comporta l’esenzione del ricorrente dal diverso – e presupposto – onere di allegare specificamente gli elementi posti a sostegno della propria domanda.

    Anche rispetto alla domanda di protezione umanitaria, la collaborazione istruttoria non dispensa il richiedente dall’allegare specificamente i presupposti fattuali della richiesta.

  • art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998

    Se infatti in materia di protezione internazionale sussiste il principio del cd. onere attenuato della prova, che si traduce nel dovere di collaborazione istruttoria del giudice, ciò non comporta l’esenzione del ricorrente dal diverso – e presupposto – onere di allegare specificamente gli elementi posti a sostegno della propria domanda.

    La tutela umanitaria non può fondarsi sulla sola invocazione di condizioni personali o del Paese: il richiedente deve allegare specificamente gli elementi fattuali a sostegno della domanda.

  • art. 360 c.p.c.

    Le due censure, che si prestano ad un esame congiunto, sono inammissibili in quanto con esse il ricorrente sollecita la revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito al fine di ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto e del convincimento del giudice di merito.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    Poichè il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per dichiarare l’obbligo del versamento, da parte del ricorrente medesimo, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, salvo revoca del beneficio.

    In presenza dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la Corte non dichiara dovuto l’ulteriore contributo unificato, salva la revoca del beneficio.

Massime di principio

  • Nelle controversie in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice e il principio dell’onere probatorio attenuato non esonerano il richiedente dall’onere, logicamente preliminare, di allegare in modo specifico i fatti e gli elementi posti a fondamento della domanda.
  • La censura in cassazione contro il diniego della protezione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se questa consiste nella non credibilità del racconto, occorre contestare puntualmente tale valutazione e indicare gli elementi che sostengono la veridicità della narrazione.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, senza una specifica censura della motivazione decisiva, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e del convincimento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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