Cassazione Civile, Sentenza n. 7870/2020 del 16/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il ricorrente, cittadino del Gambia e di professione elettricista, aveva impugnato il diniego della Commissione territoriale di Ancona relativo allo status di rifugiato, alla protezione sussidiaria e, in subordine, al permesso per motivi umanitari. Aveva riferito di essere partito per la grave povertà del Paese e per la necessità di sostenere la famiglia. Il Tribunale di L’Aquila, con ordinanza del 30 gennaio 2017, aveva respinto l’opposizione ritenendo che la partenza fosse motivata da ragioni economiche; la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 2225/2018 depositata il 1° dicembre 2018, aveva respinto l’appello, incentrato sulla protezione sussidiaria e umanitaria. In Cassazione il ricorrente ha proposto un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 286 del 1998: sosteneva che la necessità di cercare lavoro all’estero e l’incertezza della situazione in Gambia giustificassero la protezione umanitaria e invocava anche il proprio inserimento lavorativo in Italia. La sentenza d’appello aveva accertato che il ricorrente si era allontanato esclusivamente per ragioni economiche, che la famiglia era rimasta in Gambia e viveva agiatamente, che egli era in contatto con i familiari senza che questi gli riferissero avversità o preoccupazioni e che non aveva problemi a rientrare, pur preferendo restare in Italia per le maggiori opportunità di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato l’unico motivo. Ha ritenuto che la ricerca di un lavoro più stabile e meglio retribuito all’estero, pur comprensibile, non integri di per sé una condizione individuale di vulnerabilità idonea a fondare la protezione umanitaria. Ha inoltre ritenuto non decisiva la situazione del Gambia, poiché la Corte d’appello aveva motivatamente accertato che la crisi politica seguita alle elezioni di fine 2016 si era stabilizzata e che non sussistevano più condizioni attuali per la protezione internazionale; il ricorrente non aveva offerto una specifica lettura alternativa degli eventi. Quanto alla protezione umanitaria, l’inserimento lavorativo in Italia non è sufficiente senza una valutazione individuale e comparativa tra la situazione personale nel Paese d’origine e quella in Italia, riferita al godimento dei diritti fondamentali e a una vulnerabilità effettiva. Il ricorrente non aveva allegato circostanze specifiche sulla propria vita privata, personale e familiare in Italia da comparare con la situazione in Gambia, né un rischio individuale di tortura o di trattamenti inumani o degradanti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in Euro 2.100, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la Corte ha escluso, salvo revoca del beneficio, il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
In relazione a detti presupposti, in particolare, non rileva – a differenza di quanto affermato dal ricorrente: cfr. pag. 8 e 9 del ricorso – il percorso di inserimento lavorativo in Italia, in quanto la vulnerabilità va sempre riferita alla condizione individuale del richiedente la protezione umanitaria e non può mai risolversi in una generica richiesta di considerazione delle diverse condizioni di vita esistenti, rispettivamente, in Italia e nel Paese di provenienza.
La vulnerabilità rilevante ai fini della protezione umanitaria deve essere individuale e concreta: il solo inserimento lavorativo in Italia o il generico confronto tra le condizioni di vita nei due Paesi non sono sufficienti.
art. 2 Cost.
I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.).
La protezione umanitaria presuppone che dalla valutazione comparativa individuale emerga un’effettiva e incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali, tale da incidere sui presupposti di una vita dignitosa.
Massime di principio
- La motivazione economica della migrazione, compreso il desiderio di trovare all’estero un lavoro più stabile o meglio retribuito, non costituisce di per sé una condizione di vulnerabilità idonea a fondare la protezione umanitaria.
- La valutazione della protezione umanitaria richiede un esame individuale e comparativo della vita privata e familiare del richiedente in Italia e della sua situazione personale nel Paese d’origine, con riferimento concreto al godimento dei diritti fondamentali; il radicamento sociale o lavorativo in Italia è un fattore concorrente, ma non autonomamente sufficiente.
- La condizione generale del Paese d’origine rileva nella valutazione della protezione, ma la sua considerazione non sostituisce l’allegazione di circostanze individuali di vulnerabilità; la persistenza di una situazione di rischio deve inoltre essere valutata in base alla sua attualità.
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