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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7872/2020 del 16/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, aveva impugnato il rigetto della Commissione territoriale della domanda di protezione internazionale, proposta in via principale per il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine per la protezione sussidiaria e, ulteriormente, per la protezione umanitaria. Aveva riferito di essere fuggito per la grave indigenza della famiglia e per la situazione di insicurezza e violenza generalizzata nel Paese. Il Tribunale di L’Aquila aveva respinto il ricorso; in appello il richiedente aveva contestato soltanto il diniego delle protezioni sussidiaria e umanitaria, censurando inoltre il Tribunale per essersi pronunciato sullo status di rifugiato nonostante l’assenza di una domanda su quel punto. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 2256/2018 depositata il 3 dicembre 2018, aveva respinto l’impugnazione. In cassazione sono stati proposti due motivi. Con il primo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 25/2008, art. 8, e del D.Lgs. n. 251/2007, artt. 2-6 e 14, il ricorrente ha contestato il diniego della protezione sussidiaria, sostenendo che la Corte territoriale avesse ricondotto erroneamente la partenza a ragioni esclusivamente economiche e non avesse adeguatamente considerato la situazione del Bangladesh. Con il secondo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 286/1998, art. 19, e del D.Lgs. n. 25/2008, art. 32, ha contestato il diniego della protezione umanitaria per mancata considerazione della situazione in Libia, dove aveva affermato di aver vissuto e lavorato per oltre due anni prima di raggiungere l’Italia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Il primo è stato ritenuto infondato perché la Corte d’appello aveva esaminato fonti aggiornate sul Bangladesh, rilevando rischi specifici per determinate categorie di persone ma non l’appartenenza del richiedente a tali categorie; aveva inoltre escluso che la violenza indiscriminata raggiungesse il livello richiesto dall’art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007. La valutazione di merito, non affetta da illogicità manifesta o da contrasti logici irriducibili, non era sindacabile in cassazione. Anche il secondo motivo è stato rigettato: l’esame della situazione del Paese di transito è necessario quando il richiedente alleghi con precisione un radicamento o una permanenza significativa, oppure violenze subite e relative conseguenze, e indichi il collegamento di tali circostanze con la domanda. Nel caso concreto il ricorrente aveva menzionato genericamente la permanenza in Libia, senza allegare torture o maltrattamenti né un collegamento tra la propria vicenda personale e quel Paese; il giudice di merito non era quindi tenuto a esaminarne la situazione concreta. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Ministero non aveva svolto attività difensiva in cassazione. Non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, salvo revoca del beneficio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 25/2008, art. 8, comma 3

    La locuzione “ove occorra” implica che la valutazione della condizione del Paese di transito sia necessaria ogni qualvolta il richiedente dimostri, o anche soltanto alleghi, un radicamento in quel Paese ovvero una permanenza temporalmente idonea a costituire la presunzione di esistenza di un collegamento tra lo straniero e il predetto Paese di transito.

    L’esame delle informazioni sul Paese di transito non è automatico: è richiesto quando il richiedente alleghi un radicamento o una permanenza idonea a evidenziare un collegamento con quel Paese.

  • D.Lgs. n. 251/2007, art. 14, lett. c)

    In tal modo la Corte abruzzese ha valutato i due profili di rischio evidenziati dalle fonti consultate, ed in particolare quello specificamente riferito a determinate categorie soggettive e quello generale esistente nel Paese, ed ha ritenuto il primo irrilevante a fronte della non appartenenza del richiedente la protezione ad una delle categorie a rischio, ed il secondo inidoneo a raggiungere il livello previsto ai fini del riconoscimento della protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

    La protezione sussidiaria prevista dalla lettera c) richiede che la violenza indiscriminata nel Paese raggiunga il livello normativo rilevante; i rischi specifici per categorie di persone non bastano se il richiedente non appartiene a tali categorie.

  • D.Lgs. n. 286/1998, art. 19

    Va pertanto ribadito il principio per cui “… non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona”.

    La vulnerabilità rilevante ai fini della tutela va valutata individualmente e può comprendere gli effetti di violenze subite nel Paese di transito o di temporanea permanenza, se adeguatamente allegate.

  • D.Lgs. n. 25/2008, art. 32

    Poichè nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad indicare in modo generico una sua permanenza in Libia per un certo periodo di tempo, il giudice di merito non era tenuto ad apprezzare anche la situazione concreta esistente nel Paese di transito, poichè il richiedente la protezione non aveva allegato di aver subito torture o maltrattamenti in quel territorio, nè l’esistenza di un collegamento tra la sua storia personale ed il predetto Paese.

    La domanda di tutela umanitaria non impone di esaminare la situazione del Paese di transito sulla sola base di una menzione generica della permanenza: occorre allegare circostanze personali e un collegamento concreto con quel Paese.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Poichè il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per il versamento, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, salvo revoca del beneficio.

    L’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto dell’impugnazione non è dovuto dal ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, salvo revoca del beneficio.

Massime di principio

  • Nell’esame della domanda di protezione internazionale, le informazioni sul Paese di transito devono essere considerate quando il richiedente alleghi in modo circostanziato un radicamento o una permanenza significativa idonea a dimostrare un collegamento con quel Paese, oppure specifichi violenze subite e conseguenze personali rilevanti.
  • La mera allegazione della violazione diffusa dei diritti umani in un Paese di transito, senza indicare il collegamento tra quel Paese e la vicenda personale del richiedente o il contenuto della domanda, è insufficiente a imporne la valutazione.
  • Ai fini della protezione sussidiaria per violenza indiscriminata, occorre distinguere tra rischi diretti a categorie determinate e rischio generale per la popolazione: il rischio specifico è rilevante in relazione all’appartenenza del richiedente alla categoria esposta, mentre il rischio generale deve raggiungere la soglia prevista dalla legge.
  • La condizione di vulnerabilità ai fini della tutela umanitaria va valutata caso per caso e può tener conto di violenze subite nel Paese di transito, purché siano allegati gli eventi e il loro collegamento con la condizione personale del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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