Cassazione Civile, Sentenza n. 7864/2020 del 16/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
Il Tribunale aveva rigettato la domanda del ricorrente diretta al riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 13 giugno 2018, dichiarava inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell’art. 342 c.p.c. Il richiedente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo di avere contestato specificamente la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operate dal Tribunale, il giudizio di non credibilità del suo racconto e l’omesso esercizio dei poteri istruttori officiosi per accertare la situazione generale nel Paese di origine. Gli altri due motivi riguardavano il merito della domanda di protezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo: dalla sintesi dei motivi d’appello contenuta nel ricorso non risultavano né le specifiche statuizioni e argomentazioni del Tribunale impugnate, né le specifiche censure formulate in appello. La Corte ha rilevato che l’appellante si era limitato a riproporre le ragioni poste a fondamento della domanda originaria e ha quindi confermato la correttezza della declaratoria d’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità. Gli altri motivi, relativi al merito della protezione richiesta, sono rimasti assorbiti. Il Ministero non aveva svolto attività difensiva, perciò non è stata adottata statuizione sulle spese. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Dalla sintesi dei motivi di appello riportati nel ricorso non si evincono le specifiche statuizioni e argomentazioni impugnate, svolte dal tribunale nell’ordinanza gravata, nè le specifiche censure svolte nell’atto di appello.
I motivi di appello devono individuare le statuizioni e le argomentazioni della decisione impugnata e formulare specifiche censure contro di esse; la mera riproposizione delle ragioni della domanda originaria non soddisfa il requisito di specificità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- È inammissibile l’appello che non individua le specifiche statuizioni e argomentazioni della decisione impugnata né formula censure puntuali contro di esse, limitandosi a riproporre le ragioni poste a fondamento della domanda originaria.
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