Cassazione Civile, Sentenza n. 7873/2020 del 16/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, aveva chiesto in via principale lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, il permesso per motivi umanitari. Aveva riferito di essere fuggito per la grave indigenza della famiglia e per l’insicurezza e la violenza diffuse nel Paese. Il Tribunale di L’Aquila aveva respinto la domanda; in appello il richiedente aveva contestato il diniego della protezione sussidiaria e umanitaria e aveva lamentato che il Tribunale si fosse pronunciato anche sullo status di rifugiato, pur in assenza di domanda su tale punto. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza indicata nel testo come n. 2258/2018, depositata il 3 dicembre 2018, aveva respinto l’impugnazione. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo, denunciando la violazione degli artt. 8 del D.Lgs. n. 25/2008 e da 2 a 6 e 14 del D.Lgs. n. 251/2007, il ricorrente ha contestato la valutazione secondo cui aveva lasciato il Bangladesh per ragioni esclusivamente economiche e ha sostenuto che la situazione del Paese giustificasse la protezione sussidiaria; con il secondo, denunciando la violazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 32 del D.Lgs. n. 25/2008, ha contestato il diniego della tutela umanitaria, deducendo che non fosse stata considerata la situazione della Libia, dove aveva vissuto e lavorato per oltre due anni prima di raggiungere l’Italia.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Quanto alla protezione sussidiaria, ha ritenuto adeguata la valutazione delle informazioni aggiornate sul Bangladesh: le violazioni dei diritti umani e le minacce risultavano riferite a categorie determinate alle quali il richiedente non apparteneva, mentre la violenza generalizzata non raggiungeva, secondo il giudice di merito, il livello richiesto dall’art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007. Tale apprezzamento di merito, privo di manifesta illogicità o di contrasti logici irriducibili, non era sindacabile in cassazione. Quanto alla tutela umanitaria e al Paese di transito, la Corte ha stabilito che la situazione del Paese di transito va esaminata quando il richiedente dimostri o alleghi un radicamento o una permanenza idonea a far presumere un collegamento con quel Paese; deve inoltre indicare in modo preciso perché tale situazione rilevi, anche allegando esperienze di vita o violenze subite e le relative conseguenze. Nel caso concreto, il richiedente aveva riferito genericamente di essere stato in Libia, senza allegare maltrattamenti o un collegamento rilevante tra la propria vicenda personale e quel Paese; non sussisteva quindi l’obbligo di esaminarne la situazione concreta. Il ricorrente è stato condannato a pagare al Ministero le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito. Essendo ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non ricorrevano i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, salvo revoca del beneficio.
Norme richiamate
art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008
La locuzione “ove occorra” implica che la valutazione della condizione del Paese di transito sia necessaria ogni qualvolta il richiedente dimostri, o anche soltanto alleghi, un radicamento in quel Paese ovvero una permanenza temporalmente idonea a costituire la presunzione di esistenza di un collegamento tra lo straniero e il predetto Paese di transito.
La condizione del Paese di transito va esaminata quando sia allegato o dimostrato un radicamento, oppure una permanenza sufficientemente significativa da far presumere un collegamento con quel Paese; il richiedente deve circostanziare perché la situazione del Paese è rilevante per la domanda.
art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007
In tal modo la Corte abruzzese ha valutato i due profili di rischio evidenziati dalle fonti consultate, ed in particolare quello specificamente riferito a determinate categorie soggettive e quello generale esistente nel Paese, ed ha ritenuto il primo irrilevante a fronte della non appartenenza del richiedente la protezione ad una delle categorie a rischio, ed il secondo inidoneo a raggiungere il livello previsto ai fini del riconoscimento della protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).
Ai fini della protezione sussidiaria prevista dalla norma, il rischio riferito a categorie specifiche non è sufficiente se il richiedente non appartiene a tali categorie; il rischio generale deve inoltre raggiungere il livello di violenza indiscriminata richiesto dalla disposizione.
art. 32 D.Lgs. n. 25/2008
Poichè nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad indicare in modo generico una sua permanenza in Libia per un certo periodo di tempo, il giudice di merito non era tenuto ad apprezzare anche la situazione concreta esistente nel Paese di transito, poichè il richiedente la protezione non aveva allegato di aver subito torture o maltrattamenti in quel territorio, nè l’esistenza di un collegamento tra la sua storia personale ed il predetto Paese.
La domanda di tutela umanitaria non impone l’esame della situazione del Paese di transito sulla sola base della menzione di una permanenza generica: occorre allegare circostanze concrete, quali un collegamento personale rilevante o violenze subite e le loro conseguenze.
art. 19 D.Lgs. n. 286/1998
Va pertanto ribadito il principio per cui “… non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona”.
La valutazione della vulnerabilità ai fini della tutela umanitaria è individuale e può comprendere le violenze subite nel Paese di transito o di temporanea permanenza, quando siano potenzialmente idonee a generare un trauma rilevante.
art. 14, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Poichè il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per il versamento, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, salvo revoca del beneficio.
In presenza dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la Corte esclude il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto dell’impugnazione, salvo revoca del beneficio.
Massime di principio
- La situazione del Paese di transito deve essere esaminata ai fini della domanda di protezione quando il richiedente alleghi o dimostri un radicamento in quel Paese oppure una permanenza temporalmente idonea a far presumere un collegamento; l’allegazione deve indicare in modo preciso la rilevanza della situazione per la vicenda personale, ad esempio attraverso esperienze di vita, violenze subite o conseguenze negative.
- La mera allegazione che nel Paese di transito si verifichino diffuse violazioni dei diritti umani, accompagnata dalla sola indicazione generica di esservi transitati o di avervi soggiornato, non impone al giudice di esaminare la situazione concreta di quel Paese in assenza di un collegamento specifico con la domanda.
- Per la protezione sussidiaria, la presenza di rischi rivolti a categorie determinate non fonda la tutela se il richiedente non appartiene a una di esse; il rischio generale rileva invece quando raggiunga il grado di violenza indiscriminata richiesto dalla legge.
- La vulnerabilità rilevante per la tutela umanitaria va apprezzata caso per caso e può derivare anche da violenze subite nel Paese di transito o di temporanea permanenza, se potenzialmente idonee a produrre un trauma incidente sulla condizione personale.
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