Cassazione Civile, Sentenza n. 7874/2020 del 16/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego della Commissione territoriale di Ancona della protezione internazionale, chiedendo in via principale lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, ulteriormente, il permesso per motivi umanitari. Aveva riferito di essere fuggito dal Bangladesh per la grave indigenza della famiglia e per la situazione di insicurezza e violenza generalizzata. Il Tribunale di L’Aquila aveva respinto il ricorso; in appello il richiedente aveva contestato soltanto il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria e umanitaria e aveva denunciato che il Tribunale si era pronunciato sullo status di rifugiato nonostante mancasse una domanda sul punto. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 2257/2018 depositata il 3 dicembre 2018, aveva respinto l’impugnazione. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo, dedotta la violazione degli artt. 8 del D.Lgs. n. 25/2008 e 2-6 e 14 del D.Lgs. n. 251/2007, il ricorrente ha contestato la valutazione secondo cui la partenza era motivata esclusivamente da ragioni economiche, invocando la situazione del Bangladesh; con il secondo, dedotta la violazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 32 del D.Lgs. n. 25/2008, ha contestato il diniego della tutela umanitaria lamentando che non fosse stata considerata la situazione della Libia, dove aveva dichiarato di aver vissuto e lavorato per oltre due anni prima di raggiungere l’Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Quanto alla protezione sussidiaria, ha ritenuto adeguata la valutazione della Corte d’appello, fondata su fonti aggiornate, della situazione del Bangladesh: i rischi descritti riguardavano specifiche categorie di persone alle quali il richiedente non apparteneva, mentre la violenza indiscriminata non raggiungeva il livello richiesto dall’art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007; tale valutazione di merito non presentava illogicità manifeste o contrasti logici irriducibili ed era quindi sottratta al sindacato di legittimità. Quanto alla tutela umanitaria e al Paese di transito, la Corte ha chiarito che la situazione di quest’ultimo va esaminata quando il richiedente alleghi un radicamento o una permanenza temporalmente significativa e indichi con precisione la connessione tra il transito e la domanda, ad esempio tramite le esperienze vissute o le violenze subite e le loro conseguenze. Nel caso concreto il ricorrente aveva menzionato genericamente la permanenza in Libia, senza allegare torture o maltrattamenti né un collegamento tra la propria storia personale e quel Paese; il giudice di merito non era pertanto tenuto a esaminarne la situazione concreta. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Ministero non aveva notificato controricorso. Essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la Corte ha escluso il versamento dell’ulteriore contributo unificato, salvo revoca del beneficio.
Norme richiamate
art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008
Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi per cui questi sono transitati…
La situazione del Paese di transito va esaminata quando ciò occorra in base alle allegazioni del richiedente: questi deve indicare con precisione gli elementi che rendono quel Paese rilevante, quali il radicamento, la durata e le esperienze della permanenza o le violenze subite e le loro conseguenze.
artt. 2-6 e 14 D.Lgs. n. 251/2007
In tal modo la Corte abruzzese ha valutato i due profili di rischio evidenziati dalle fonti consultate, ed in particolare quello specificamente riferito a determinate categorie soggettive e quello generale esistente nel Paese, ed ha ritenuto il primo irrilevante a fronte della non appartenenza del richiedente la protezione ad una delle categorie a rischio, ed il secondo inidoneo a raggiungere il livello previsto ai fini del riconoscimento della protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).
Per il riconoscimento della protezione sussidiaria, il rischio rivolto a categorie specifiche rileva se il richiedente appartiene a una di esse; il rischio generale rileva ai sensi dell’art. 14, lett. c), solo se la violenza indiscriminata raggiunge la soglia prevista dalla disposizione. La valutazione di merito, se priva di manifesta illogicità o di contrasti logici irriducibili, non è riesaminabile in cassazione.
art. 19 D.Lgs. n. 286/1998
Va pertanto ribadito il principio per cui “… non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona”
Nella valutazione della vulnerabilità rilevante per la tutela umanitaria possono essere considerate anche le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza, quando siano idonee a incidere sulla condizione personale del richiedente; la valutazione è individuale e richiede allegazioni specifiche.
art. 32 D.Lgs. n. 25/2008
Poichè nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad indicare in modo generico una sua permanenza in Libia per un certo periodo di tempo, il giudice di merito non era tenuto ad apprezzare anche la situazione concreta esistente nel Paese di transito, poichè il richiedente la protezione non aveva allegato di aver subito torture o maltrattamenti in quel territorio, nè l’esistenza di un collegamento tra la sua storia personale ed il predetto Paese.
Ai fini della domanda di tutela umanitaria, il richiamo generico alla permanenza in un Paese di transito non impone di esaminarne la situazione concreta: occorre allegare specificamente le esperienze personali rilevanti o un collegamento tra il Paese e la vicenda individuale.
Massime di principio
- La situazione del Paese di transito deve essere esaminata ai fini della protezione quando il richiedente alleghi elementi specifici che ne rendano rilevante la condizione personale, quali un radicamento, una permanenza significativa o esperienze di violenza e le relative conseguenze; la mera indicazione generica del transito o della permanenza non è sufficiente.
- Le violenze subite nel Paese di transito possono concorrere a fondare una condizione di vulnerabilità ai fini della tutela umanitaria, se risultano potenzialmente idonee a incidere sulla persona e sono specificamente allegate.
- Ai fini della protezione sussidiaria, il rischio riferito a categorie determinate rileva se il richiedente appartiene a una delle categorie esposte; la violenza indiscriminata rileva quando raggiunge la soglia stabilita dall’art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007.
- La valutazione di merito delle fonti sul Paese di origine e del livello di rischio non è sindacabile in cassazione quando non presenti manifesta illogicità o contrasti logici irriducibili.
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