Cassazione Civile, Sentenza n. 7871/2020 del 16/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
Il ricorrente, cittadino del Gambia di religione musulmana, aveva riferito di essere fuggito dal Paese prima di compiere diciotto anni per sottrarsi alle pressioni del padre, che voleva costringerlo a svolgere attività politica nel partito cui aderiva. La Commissione territoriale aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria e umanitaria. Il Tribunale di L’Aquila, con ordinanza del 18 giugno 2017, aveva rigettato l’opposizione; la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 2170/2018 depositata il 22 novembre 2018, aveva respinto l’appello, che contestava in particolare il diniego della protezione sussidiaria e umanitaria. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il richiedente ha denunciato la violazione degli artt. 8 e 32 del D.Lgs. n. 25/2008 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 286/1998, sostenendo che la situazione del Gambia fosse ancora incerta e determinasse la sua vulnerabilità in caso di rimpatrio; ha inoltre lamentato la mancata acquisizione d’ufficio di informazioni aggiornate sul Paese e ha richiamato decisioni di altri giudizi, anche della stessa Corte d’appello, che avevano riconosciuto la protezione umanitaria ad altri cittadini gambiani.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato l’unico motivo e, quindi, il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse esaminato accuratamente l’evoluzione della situazione in Gambia: dopo la fine della dittatura, le elezioni di fine 2016 e l’insediamento del nuovo presidente avevano avviato un percorso di stabilizzazione, con iniziative quali la liberazione di detenuti politici e l’apertura di un’inchiesta sulle sparizioni forzate. La valutazione di merito aveva inoltre escluso un rischio personale al rientro, rilevando che il partito cui aderiva il padre si era affermato come prima forza politica nazionale. La Corte ha respinto anche la censura relativa alle decisioni favorevoli ad altri cittadini gambiani: la vulnerabilità rilevante per la protezione umanitaria è individualizzata e dipende dalla valutazione complessiva del contesto personale nel Paese di accoglienza e in quello di provenienza; precedenti riferiti ad altri richiedenti non sono automaticamente trasferibili, in mancanza dell’allegazione di storie identiche o almeno fortemente somiglianti. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Ministero non ha svolto attività difensiva in cassazione. Essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, salvo revoca del beneficio.
Norme richiamate
La tutela umanitaria infatti, a differenza di quella sussidiaria, non si fonda soltanto sulla valutazione della situazione di rischio derivante da una violenza generalizzata nel Paese di origine del richiedente, ma piuttosto sulla considerazione complessiva del contesto in cui il migrante si trova, sia nel Paese di accoglienza, che in quello di provenienza, al fine di verificare se lo stesso sia, o possa essere, esposto a rischi di ingiustificata compressione dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio.
La valutazione della protezione umanitaria richiede l’esame complessivo del contesto personale del richiedente nel Paese di accoglienza e in quello di origine, per accertare se il rimpatrio possa esporlo a un’ingiustificata compressione dei diritti fondamentali; non è sufficiente, da sola, la situazione generale di violenza nel Paese di origine.
Stante la natura individualizzata della condizione di vulnerabilità richiesta per la concessione della misura di cui anzidetto, non è infatti possibile estendere automaticamente le considerazioni relative alla peculiare situazione personale di un soggetto a quella di altro individuo.
La vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria va accertata individualmente; le valutazioni compiute in favore di altri richiedenti non possono essere estese automaticamente a chi deduca soltanto la comune provenienza nazionale.
La tutela umanitaria infatti, a differenza di quella sussidiaria, non si fonda soltanto sulla valutazione della situazione di rischio derivante da una violenza generalizzata nel Paese di origine del richiedente, ma piuttosto sulla considerazione complessiva del contesto in cui il migrante si trova, sia nel Paese di accoglienza, che in quello di provenienza, al fine di verificare se lo stesso sia, o possa essere, esposto a rischi di ingiustificata compressione dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio.
Il permesso per motivi umanitari presuppone una valutazione complessiva e individualizzata della condizione del richiedente nei due Paesi, volta a verificare il rischio di compressione ingiustificata dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Poichè il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per il versamento, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, salvo revoca del beneficio.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato esclude, finché il beneficio non sia revocato, i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- La protezione umanitaria richiede una valutazione complessiva e individualizzata della condizione del richiedente, considerando il contesto nel Paese di accoglienza e in quello di origine, per stabilire se il rimpatrio comporti un rischio di ingiustificata compressione dei diritti fondamentali; la sola situazione generale del Paese non esaurisce tale accertamento.
- Le decisioni che hanno riconosciuto la protezione umanitaria ad altri richiedenti provenienti dal medesimo Paese non fondano, da sole, il diritto alla misura: il confronto è rilevante solo se le vicende personali allegate sono identiche o fortemente somiglianti.
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