Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03108/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto di un immobile in corso di costruzione e dal successivo rogito intestato alla moglie del ricorrente, nonché dall'accensione di un mutuo fondiario intestato alla stessa. Il ricorrente sosteneva di avere versato personalmente le somme per la caparra, per gli acconti sul prezzo e per le rate del mutuo, e di aver conferito alla coniuge un mandato senza rappresentanza affinché acquistasse il bene in nome proprio ma per suo conto. Deducendo l'inadempimento della mandataria per il mancato ritrasferimento dell'immobile, chiedeva l'accertamento del mandato, la declaratoria che i pagamenti erano stati eseguiti da lui, e una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenesse luogo del trasferimento. In via subordinata proponeva domanda di arricchimento senza causa per ottenere la restituzione delle somme versate. La Corte d'appello aveva negato la prova del mandato e dell'indebito arricchimento, valorizzando la mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti, la discontinuità tra preliminare e definitivo, la promiscuità dei rapporti economici tra gli ex coniugi e l'assenza di prova rigorosa della provenienza esclusiva delle somme. Nel ricorso per cassazione il ricorrente denunciava, da un lato, violazione dell'art. 2729 c.c. per il mancato riconoscimento per presunzioni del mandato senza rappresentanza, sostenendo che diversi elementi indiziari convergevano univocamente verso la sua tesi; dall'altro, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e motivazione apparente in relazione al rigetto della domanda ex art. 2041 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse omesso di considerare le prove documentali. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo, confermando che il giudice di merito aveva adeguatamente motivato e che il ricorso mirava in sostanza a una nuova valutazione del materiale istruttorio. È stato anche rilevato che, in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. era comunque inammissibile perché il ricorrente non aveva indicato la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che vi fosse violazione dell'art. 2729 c.c., osservando che la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi spetta al giudice di merito e che la motivazione della Corte d'appello era ampia ed esaustiva. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura relativa agli artt. 115 e 116 c.p.c. e alla motivazione apparente, rilevando che non vi era alcuna anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante e che, in ogni caso, la sentenza impugnata era conforme a quella di primo grado, con conseguente operatività della regola della doppia conforme. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1705 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un mandato senza rappresentanza avente ad oggetto l'acquisto dell'immobile in nome della mandataria ma per conto del mandante.

  • art. 1706 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per affermare il dovere della mandataria di ritrasferire il bene al mandante e l'inadempimento derivante dal mancato trasferimento.

  • art. 2932 c.c.

    Invocato per ottenere una sentenza costitutiva sostitutiva del mancato trasferimento della proprietà dell'immobile.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato in via subordinata per la domanda di arricchimento senza causa, respinta per mancata prova del depauperamento e della correlativa locupletazione.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ribadisce che la valutazione dell'idoneità degli indizi a fondare una presunzione semplice appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per illogicità o contraddittorietà della motivazione.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La censura di violazione è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto; non basta lamentare una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato a ipotesi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è consentita la mera critica alla sufficienza della motivazione.

  • art. 348 ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione sul vizio motivazionale è inammissibile se il ricorrente non indica che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono diverse.

  • D.L. n. 83 del 2012

    Richiamato per precisare l'ambito temporale di applicazione della disciplina sulla doppia conforme.

  • D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. n. 228/2012

    Richiamata quale norma di inserimento della previsione sull'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La prova del mandato senza rappresentanza può essere fornita anche per presunzioni, ma grava pur sempre sul mandante l'onere di dimostrarne l'esistenza; il giudice di merito valuta liberamente gli indizi e la loro idoneità, e tale apprezzamento è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria.
  • La mera presenza di elementi indiziari isolati o di rapporti economici promiscui tra le parti non consente, di per sé, di ricostruire in via presuntiva la titolarità sostanziale del bene o del denaro in assenza di un quadro grave, preciso e concordante.
  • La domanda di arricchimento senza causa richiede la prova del depauperamento dell'attore e della correlativa locupletazione del convenuto; se la provenienza delle somme è incerta o promiscuamente riferibile ad entrambe le parti, la domanda va rigettata.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove: il vizio sussiste solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle ipotesi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è consentita la censura per semplice insufficienza o inadeguatezza argomentativa.
  • In caso di doppia conforme, il ricorrente che denunci un vizio motivazionale deve specificare e confrontare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo e di secondo grado, dimostrando che esse sono differenti; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.