Cassazione Civile, Ordinanza n. 00511/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per ottenere il risarcimento dei danni da mancato e tardivo recepimento delle direttive CEE in materia di adeguata retribuzione dei medici specializzandi, sostenendo di essere stati privati della borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257/1991. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto. In cassazione, il primo gruppo di ricorrenti ha censurato la sentenza d'appello deducendo violazione degli artt. 2934 e 2935 c.c., assumendo che il termine decennale di prescrizione non dovesse decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1999. Il gruppo di ricorrenti successivi ha proposto un motivo sostanzialmente analogo, fondato sulla violazione delle norme interne, europee e convenzionali richiamate, sempre contro la declaratoria di prescrizione. Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti successivi non hanno chiesto la decisione e il loro ricorso è stato quindi considerato rinunciato; i ricorrenti principali hanno invece insistito per la decisione e hanno anche sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis c.p.c. per asserita lesione del diritto di difesa e della libertà di espressione.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato estinto il giudizio sul ricorso successivo, qualificato come incidentale, per rinuncia tacita dei relativi difensori che non avevano chiesto la decisione. Quanto al ricorso principale, lo ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché la questione della decorrenza della prescrizione era già stata risolta in modo conforme da una giurisprudenza di legittimità consolidata. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 380-bis c.p.c., richiamando le Sezioni Unite sul carattere non lesivo del diritto di difesa dello strumento di definizione accelerata. I ricorrenti principali sono stati condannati alle spese e, per abuso del processo, anche al pagamento della somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.; ai ricorrenti incidentali sono state comunque poste a carico le spese di legittimità, liquidate in misura maggiore.
Norme richiamate
lo strumento di definizione accelerata è conforme a Costituzione; nei casi di conformità tra proposta e decisione finale consente l'applicazione delle sanzioni ex art. 96 c.p.c. e realizza una valutazione legale tipica di abuso del processo.
il ricorso è inammissibile quando la censura si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato senza offrire argomenti idonei a superarlo.
richiamato come norma sulla prescrizione estintiva, ma le censure che ne contestavano l'applicazione sono state respinte perché il dies a quo era già fissato dalla giurisprudenza consolidata al 27 ottobre 1999.
la decorrenza della prescrizione è collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i medici specializzandi non destinatari della sanatoria del 1999 il termine decorre dal 27 ottobre 1999.
ha imposto la riunione del ricorso successivo a quello principale, in applicazione del principio di unicità del processo di impugnazione.
la rinuncia tacita al ricorso successivo, per mancata richiesta di decisione, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
la richiesta infondata di decisione contro una proposta poi confermata integra abuso del processo e giustifica la condanna equitativa e l'ulteriore somma alla Cassa delle Ammende.
è richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione del giudizio su rinuncia.
art. 11 della l. 19 ottobre 1999, n. 370
ha riconosciuto un ristoro solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo e segna il momento da cui decorre la prescrizione decennale per gli altri aventi diritto.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
è il provvedimento che ha dato attuazione interna, seppur tardiva, alla disciplina europea sui compensi dei medici specializzandi.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
art. 3, comma 28, lett. g) e art. 52, comma 1
ha introdotto la nuova disciplina della decisione accelerata in cassazione con decorrenza dal 18 ottobre 2022.
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato, con esito non completamente riportato nel testo disponibile.
art. 24 Cost.
la Corte esclude che l'art. 380-bis c.p.c. comprima il diritto di difesa.
art. 21 Cost.
la Corte esclude che l'eventuale sanzione processuale incida sulla libertà di manifestazione del pensiero.
art. 111 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente, ma senza che la Corte ravvisi una violazione del giusto processo.
artt. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE
le direttive sono considerate alla base dell'inadempimento statale per il tardivo recepimento della disciplina sui medici specializzandi.
art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'inammissibilità del ricorso.
art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU
richiamato dai ricorrenti, senza che la Corte ne ravvisi violazione nel caso concreto.
Massime di principio
- Quando una questione di diritto è già stata risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le stesse censure senza offrire argomenti nuovi o idonei a superare il precedente indirizzo è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.
- Per i crediti risarcitori dei medici specializzandi derivanti dal tardivo recepimento delle direttive europee sulla remunerazione dei corsi di specializzazione, la prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999 per i soggetti non rientranti nella sanatoria dell'art. 11 l. n. 370/1999, perché da quel momento essi hanno avuto ragionevole certezza del mancato ulteriore adempimento statale.
- La proposizione di un ricorso successivo dopo il primo atto di impugnazione deve essere trattata come ricorso incidentale nell'ambito del medesimo processo di impugnazione.
- Nel procedimento di decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la mancata richiesta di decisione da parte del difensore equivale a rinuncia tacita al ricorso, con conseguente estinzione del giudizio di cassazione.
- Lo strumento della decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. è ritenuto compatibile con gli artt. 21 e 24 Cost., perché mira a definire rapidamente i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati e prevede un sistema dissuasivo riconducibile all'abuso del processo.
- La richiesta infondata di decisione in contrasto con una proposta di definizione poi confermata può integrare abuso del processo e giustificare sia la condanna aggravata alle spese sia le sanzioni pecuniarie ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
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